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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06039/2024

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iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1908/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (deceduto)e dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Alberico II, n. 33, giusta atto di nomina del nuovo domiciliatario. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el l a LIGURIA, n. 357, depositata in data 4 giugno 2020,non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 1 6 gennaio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Savona, con sentenza n. 176/2018, aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] l’atto impositivo n.

TL90111021300 per Iva, Ir pef, Ir ap e sanzioni riguardanti ilperiodo di imposta 2010. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita da entrambe le parti, ha rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], con rideterminazione dei maggiori ricavi e costi della quota di partecipazione del consorziato, alla luce della sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] artigiano in data 23 settembre 2019. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a seimotivi. 4.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e ricorso incidentale fondato su un unico motivo. 5.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo del ricorso principale lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e60, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 1, commi 168 e 169, della legge n. 296 del 2006, nonché dell’art. 14, comma 1, primo e secondo periodo, della legge n. 890 del 1982, così come modificato dall’art. 20, comma 1, della legge n. 146 del 1998 e dell’art. 29 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010. 2.Il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ. e dell’art. 160 cod. proc. civ.. 3.Il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973. 4.Il quarto motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, richiamato dall’art. 61 del decreto legislativo n. 546 del 1992, nonché dell’art. 132, n. 4 e dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha statuito «per contro tutte le altre voci di ricavi sono da ritenere connesse al criterio mutualistico del Consorzio, trattandosi di funzioni connesse all'attività propria dei consorziati, che riguarda la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e la realizzazione degli impianti medesimi.

Sulla base dei criteri di cui sopra l'entità dei ricavi da ribaltare ai consorziati è del 53,6% del totale. [OSCURATO:PERSONA] alla luce di quanto sopra, rileva che i ricavi devono quindi essere rideterminati, trattandosi di attività svolte direttamente dai singoli consorziati, come correttamente deciso dai primi giudici, in Euro 2.416.121,28.

Conseguentemente tali ricavi costituiscono maggiori costi per il consorzio e maggiori componenti positivi per i consorziati.

Per quanto concerne i costi sono da ascrivere all'attività del consorzio gli acquisti di carburanti ma non i costi per i materiali, in quanto i medesimi sono da riferire in misura assolutamente preponderante a quelli riguardanti i beni forniti alle imprese consorziate per l'esecuzione dei lavori ad esse affidati.

Non sono da ricondurre altresì all'attività propria del consorzio i costi per dipendenti, entro i quali è compreso il rilevante importo corrisposto al presidente del consiglio di amministrazione in quanto tale rilevante importo, in mancanza di prova non può essere ascrivibile alla sola attività prestata nell'interesse del Consorzio.

Inoltre nell'anno in oggetto il Consorzio si è avvalso, per l'intero anno o parte di esso delle prestazioni di un saldatore ([OSCURATO:PERSONA]) di un operaio edile ([OSCURATO:PERSONA]), di un'impiegata amministrativa ([OSCURATO:PERSONA]) di un saldatore provetto ([OSCURATO:PERSONA]), di un idraulico ([OSCURATO:PERSONA]).

LaCommissione rileva che, pur potendo in linea teorica ipotizzabile che tali lavoratori possano aver prestato anche attività a favore del Consorzio, non è stato fornito alcun elemento probatorio da cui si possa evincere una ripartizione tra prestazioni rese a favore del Consorzio e dei consorziati singoli.

Il contribuente, nell'appello incidentale, contesta il fatto che i primi giudici abbiano fatto rientrare nella mutualità tutti i costi eccetto i carburanti, ma la documentazione prodotta non ha valenza probatoria».5.Il quinto motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, richiamato dall’art. 61 del decreto legislativo n. 546 del 1992, nonché dell’art. 132, n. 4, dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha statuito che la rideterminazione dei maggiori ricavi e costi della quota di partecipazione del consorziato deve avere luogo «sulla base della quota di partecipazione del consorziato, alla luce della sentenza emessa da questa Commission nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] artigiano in data 23 settembre 2019». 6.Il sesto motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e dell’art. 29, comma 1, lett. f) del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, dell’art. 53 della legge n. 82 del 1953 e dell’art. 53 Cost.. 7.Il primo ed unico motivo del ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1992, dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e dell’art. 10, comma 3, della legge n 212 del 2000.

8. In via preliminare va rilevato che il ricorrente ha depositato, con modalità telematiche, in data 20 - 23 gennaio 2023 , la rinuncia al ricorso, rappresentando che era intervenuto un accordo-quadro di conciliazionein data 22 luglio 2021, prot. n. 49508/2021, in attuazione del quale l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Savona, in data 29 luglio 2021, con atto prot. 50935/2021, aveva provveduto in via di autotutela parziale all’annullamento delle pretese impositive concernenti l’IVA e tutte le sanzioni, con conferma degli importi accertati per IRPEF, addizionali ed IRAP, di cui all’avviso di accertamento n.

TL9011102300 (oggetto del presente giudizio) relativo al periodo d’imposta 2010, nonché al conseguente sgravio. 8.1 La rinuncia è formalmente perfetta, in quanto sottoscritta da l ricorrente e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA](unico difensore del ricorrente essendo, nelle more, deceduto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ed è stata accettata, con la sottoscrizione dal dott. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Direttore pro tempore dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Savona, e dall’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], nella qualità.

Inoltre, l’Avvocatura dello Stato ha depositato, con modalità telematiche, in data 5-8 gennaio 2024, dichiarazione di rinuncia al ricorso incidentale sulle sanzioni (in quanto annullate in autotutela dall’Agenzia delle Entrate in applicazione dell’accordo quadro del 22 luglio 2023). 8.2Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, in ragione dell’adesione alla rinuncia. 8.3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P. Q. M. La Corte dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1908/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (deceduto)e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Alberico II, n. 33, giusta atto di nomina del nuovo domiciliatario. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el l a LIGURIA, n. 357, depositata in data 4 giugno 2020,non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 1 6 gennaio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Savona, con sentenza n. 176/2018, aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] l’atto impositivo n. TL90111021300 per Iva, Ir pef, Ir ap e sanzioni riguardanti ilperiodo di imposta 2010. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita da entrambe le parti, ha rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], con rideterminazione dei maggiori ricavi e costi della quota di partecipazione del consorziato, alla luce della sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] artigiano in data 23 settembre 2019. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a seimotivi. 4.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e ricorso incidentale fondato su un unico motivo. 5.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo del ricorso principale lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e60, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 1, commi 168 e 169, della legge n. 296 del 2006, nonché dell’art. 14, comma 1, primo e secondo periodo, della legge n. 890 del 1982, così come modificato dall’art. 20, comma 1, della legge n. 146 del 1998 e dell’art. 29 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010. 2.Il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ. e dell’art. 160 cod. proc. civ.. 3.Il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973. 4.Il quarto motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, richiamato dall’art. 61 del decreto legislativo n. 546 del 1992, nonché dell’art. 132, n. 4 e dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha statuito «per contro tutte le altre voci di ricavi sono da ritenere connesse al criterio mutualistico del Consorzio, trattandosi di funzioni connesse all'attività propria dei consorziati, che riguarda la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e la realizzazione degli impianti medesimi. Sulla base dei criteri di cui sopra l'entità dei ricavi da ribaltare ai consorziati è del 53,6% del totale. [OSCURATO:PERSONA] alla luce di quanto sopra, rileva che i ricavi devono quindi essere rideterminati, trattandosi di attività svolte direttamente dai singoli consorziati, come correttamente deciso dai primi giudici, in Euro 2.416.121,28. Conseguentemente tali ricavi costituiscono maggiori costi per il consorzio e maggiori componenti positivi per i consorziati. Per quanto concerne i costi sono da ascrivere all'attività del consorzio gli acquisti di carburanti ma non i costi per i materiali, in quanto i medesimi sono da riferire in misura assolutamente preponderante a quelli riguardanti i beni forniti alle imprese consorziate per l'esecuzione dei lavori ad esse affidati. Non sono da ricondurre altresì all'attività propria del consorzio i costi per dipendenti, entro i quali è compreso il rilevante importo corrisposto al presidente del consiglio di amministrazione in quanto tale rilevante importo, in mancanza di prova non può essere ascrivibile alla sola attività prestata nell'interesse del Consorzio. Inoltre nell'anno in oggetto il Consorzio si è avvalso, per l'intero anno o parte di esso delle prestazioni di un saldatore ([OSCURATO:PERSONA]) di un operaio edile ([OSCURATO:PERSONA]), di un'impiegata amministrativa ([OSCURATO:PERSONA]) di un saldatore provetto ([OSCURATO:PERSONA]), di un idraulico ([OSCURATO:PERSONA]). LaCommissione rileva che, pur potendo in linea teorica ipotizzabile che tali lavoratori possano aver prestato anche attività a favore del Consorzio, non è stato fornito alcun elemento probatorio da cui si possa evincere una ripartizione tra prestazioni rese a favore del Consorzio e dei consorziati singoli. Il contribuente, nell'appello incidentale, contesta il fatto che i primi giudici abbiano fatto rientrare nella mutualità tutti i costi eccetto i carburanti, ma la documentazione prodotta non ha valenza probatoria».5.Il quinto motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, richiamato dall’art. 61 del decreto legislativo n. 546 del 1992, nonché dell’art. 132, n. 4, dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha statuito che la rideterminazione dei maggiori ricavi e costi della quota di partecipazione del consorziato deve avere luogo «sulla base della quota di partecipazione del consorziato, alla luce della sentenza emessa da questa Commission nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] artigiano in data 23 settembre 2019». 6.Il sesto motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e dell’art. 29, comma 1, lett. f) del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, dell’art. 53 della legge n. 82 del 1953 e dell’art. 53 Cost.. 7.Il primo ed unico motivo del ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1992, dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e dell’art. 10, comma 3, della legge n 212 del 2000. 8. In via preliminare va rilevato che il ricorrente ha depositato, con modalità telematiche, in data 20 - 23 gennaio 2023 , la rinuncia al ricorso, rappresentando che era intervenuto un accordo-quadro di conciliazionein data 22 luglio 2021, prot. n. 49508/2021, in attuazione del quale l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Savona, in data 29 luglio 2021, con atto prot. 50935/2021, aveva provveduto in via di autotutela parziale all’annullamento delle pretese impositive concernenti l’IVA e tutte le sanzioni, con conferma degli importi accertati per IRPEF, addizionali ed IRAP, di cui all’avviso di accertamento n. TL9011102300 (oggetto del presente giudizio) relativo al periodo d’imposta 2010, nonché al conseguente sgravio. 8.1 La rinuncia è formalmente perfetta, in quanto sottoscritta da l ricorrente e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA](unico difensore del ricorrente essendo, nelle more, deceduto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ed è stata accettata, con la sottoscrizione dal dott. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Direttore pro tempore dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Savona, e dall’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], nella qualità. Inoltre, l’Avvocatura dello Stato ha depositato, con modalità telematiche, in data 5-8 gennaio 2024, dichiarazione di rinuncia al ricorso incidentale sulle sanzioni (in quanto annullate in autotutela dall’Agenzia delle Entrate in applicazione dell’accordo quadro del 22 luglio 2023). 8.2Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, in ragione dell’adesione alla rinuncia. 8.3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P. Q. M. La Corte dichiar
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