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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11873/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Marsala 24/10/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 423 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto all'affermazione di responsabilità; Rilevato che la doglianza, peraltro esposta in temini generici, è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta alla medesima censura sollevata con l'atto di appello e, nello specifico, con il riferimento alle immagini delle videoriprese in due occasioni e nella stessa notte e agli abiti rinvenuti a casa dell'imputato, ha evidenziato gli elementi sui quali si fonda, in termini logici e coerenti, la conclusione circa la responsabilità dell'imputato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Marsala 24/10/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 423 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto all'affermazione di responsabilità; Rilevato che la doglianza, peraltro esposta in temini generici, è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta alla medesima censura sollevata con l'atto di appello e, nello specifico, con il riferimento alle immagini delle videoriprese in due occasioni e nella stessa notte e agli abiti rinvenuti a casa dell'imputato, ha evidenziato gli elementi sui quali si fonda, in termini logici e coerenti, la conclusione circa la responsabilità dell'imputato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11873/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris