CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 37586/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privo di ragioni in diritto a sostegno, in quanto lo stesso, risolvendosi, in definitiva, esaurite le premesse in fatto, in una unica frase priva di contenuto tecnico-giuridico ("il ragionamento del Tribunale dovrebbe essere stato il seguente: se un soggetto recluso e sull'orlo di un crollo psichico dovuto alla carcerazione ha la possibilità di riscattarsi e guarire, comunque sotto lo stretto controllo delle istituzioni, meglio tenerlo dentro e dargli il colpo di grazia") , non articola una critica argomentata al percorso logico della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023.