Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025

Cassazione n. 31173/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

05/1998 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3934/26 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è genericamente proposto in fatto, rispetto alla incensurabile ritenuta esclusione della rilevanza dell'addotto stato di agitazione; Ritenuto che il secondo motivo, sulla mancata concessione della prevalenza delle attenuanti generiche, è generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato ostativo lo spessore della negativa personalità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05/1998 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3934/26 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è genericamente proposto in fatto, rispetto alla incensurabile ritenuta esclusione della rilevanza dell'addotto stato di agitazione; Ritenuto che il secondo motivo, sulla mancata concessione della prevalenza delle attenuanti generiche, è generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato ostativo lo spessore della negativa personalità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31173/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris