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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35435/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di cassazione, Sez. 1 penale, ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza con la quale la Corte d'assise d'appello di Catanzaro ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di omicidio aggravato in concorso; Preso atto della memoria depositata dal difensore della ricorrente; Considerato che il primo motivo, con il quale la ricorrente denunzia l'errore di fatto in cui sarebbero incorsi i giudici di legittimità nell'avere ritenuto sussistente il contributo partecipativo nella realizzazione dell'omicidio - con particolare riferimento al passaggio della vittima segnalato al complice -, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, nei quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, sono state correttamente esplicitate le ragioni del convincimento di sussistenza del reato e di penale responsabilità; Considerato che il secondo motivo, con il quale la ricorrente denunzia l'errore di fatto in ragione dell'omessa valutazione del motivo di ricorso con cui si censurava la mancata risposta ai rilievi difensivi articolati in merito al concorso nel reato dell'imputata, è manifestamente infondato in quanto i giudici di legittimità hanno analizzato compiutamente la doglianza articolata evidenziando le argomentazioni sottese alla base del rigetto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di cassazione, Sez. 1 penale, ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza con la quale la Corte d'assise d'appello di Catanzaro ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di omicidio aggravato in concorso; Preso atto della memoria depositata dal difensore della ricorrente; Considerato che il primo motivo, con il quale la ricorrente denunzia l'errore di fatto in cui sarebbero incorsi i giudici di legittimità nell'avere ritenuto sussistente il contributo partecipativo nella realizzazione dell'omicidio - con particolare riferimento al passaggio della vittima segnalato al complice -, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, nei quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, sono state correttamente esplicitate le ragioni del convincimento di sussistenza del reato e di penale responsabilità; Considerato che il secondo motivo, con il quale la ricorrente denunzia l'errore di fatto in ragione dell'omessa valutazione del motivo di ricorso con cui si censurava la mancata risposta ai rilievi difensivi articolati in merito al concorso nel reato dell'imputata, è manifestamente infondato in quanto i giudici di legittimità hanno analizzato compiutamente la doglianza articolata evidenziando le argomentazioni sottese alla base del rigetto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 35435/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris