CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19972/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 155/Rg 4413 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sull'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado (riportata alle pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) e puntualmente valutata a pagina 5 in cui si dà atto della pericolosità della fuga di Vizzari che aveva eluso l'alt dei carabinieri; ritenuto che anche le censure afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano inammissibili. In particolare, il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche non era stato posto con l'atto di appello, ed il motivo relativo alla ritenuta recidiva risulta avere una specifica motivazione a pagina 4 della sentenza di primo grado a cui la sentenza impugnata fa espresso rinvio a pagina 6; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso