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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21940/2026

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[OSCURATO:PERSONA] della Campania n.1326/2019, depositata in data 13.2.2019Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18.6.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DuranteNumero registro generale 27394/2019Numero sezionale 5017/2026Numero di raccolta generale 21940/2026Data pubblicazione 26/06/20261.

Con ricorso del 19.4.2016, il contribuente aveva proposto ricorso avversogli estratti di ruolo dai quali risultava la pendenza a suo carico di varie cartelleesattoriali, eccependone l’omessa notifica e l’avvenuta prescrizione.1.

La CTP aveva accolto il ricorso, nonostante la documentazione prodotta ingiudizio dall’amministrazione finanziaria, ritenendo la prescrizione quinquennaledelle cartelle, con valutazione confermata dalla CTR, che aveva ritenutoinapplicabile il disposto normativo di cui all’art. 2953 c.c., in assenza di unapronuncia giurisdizionale, passata in giudicato, avente ad oggetto il creditoportato in cartella.2.

Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, affidato a duemotivi; resta intimato il contribuente.Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c.,parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2946 c.c..Deduce il ricorrente che la CGT di secondo grado avrebbe erroneamenteritenuto prescritto il credito, dovendosi ritenere decennale il relativo periodo.2.

Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 4 c.p.c.,parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per motivazioneapparente o comunque perplessa, in quanto del tutto apoditticamente la CTRavrebbe confermato la prescrizione dei crediti, con la frase, non ulteriormentefondata, “osserva questo collegio che anche nell’ipotesi in cui volesse applicarsitrattandosi di tributi erariali il termine decennale, comunque, consideratal’epoca, le pretese tributarie sono da ritenersi prescritte”.3.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quantostrettamente connessi, e sono fondati.In effetti, la CTR non fornisce alcuna indicazione del motivo per il qualesarebbe maturata anche la prescrizione decennale del credito.Numero registro generale 27394/2019Numero sezionale 5017/2026Numero di raccolta generale 21940/2026Applica, al contrario, il termine quinquennale di prescrizione, contrariamenteData pubblicazione 26/06/2026a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale ilconsolidamento della cartella, per mancata impugnazione, non implica latrasformazione del termine di prescrizione da quinquennale a decennale, madeve comunque farsi riferimento al termine di prescrizione proprio del credito(sul punto Cass. 23397/2016).Nel caso di specie, trattasi di crediti erariali, quindi aventi termine decennaledi prescrizione: come confermato di recente da questa Corte, con l’ordinanza n.4385 del 19 febbraio 2025, in base a consolidato orientamento (cfr. Cass. n.24322/14; n.22977/10; n. 2941/07 e n. 16713/16; Cass. 32308/2019;2020/ nr8297 e nr 12740), il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggettonon già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art.2948 c.c., n. 4,"per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi",bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., inquanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'impostae delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica,derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione inordine alla sussistenza dei presupposti impositivo.

Crediti di imposta sono, in viagenerale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., ameno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i creditiIRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018; Cass.32308/2019; Cass. n. 25716 del 2020; v. anche Cass. 24322 del 2014; Cass. n.16232 del 2020).In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con cassazionedella sentenza impugnata per nuovo giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizioneper nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese relative anche al presentegrado di legittimità.Numero registro generale 27394/2019Numero sezionale 5017/2026Numero di raccolta generale 21940/2026Data pubblicazione 26/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il18.6.2026.Il PresidenteValentino Lenoci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] della Campania n.1326/2019, depositata in data 13.2.2019Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18.6.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DuranteNumero registro generale 27394/2019Numero sezionale 5017/2026Numero di raccolta generale 21940/2026Data pubblicazione 26/06/20261. Con ricorso del 19.4.2016, il contribuente aveva proposto ricorso avversogli estratti di ruolo dai quali risultava la pendenza a suo carico di varie cartelleesattoriali, eccependone l’omessa notifica e l’avvenuta prescrizione.1. La CTP aveva accolto il ricorso, nonostante la documentazione prodotta ingiudizio dall’amministrazione finanziaria, ritenendo la prescrizione quinquennaledelle cartelle, con valutazione confermata dalla CTR, che aveva ritenutoinapplicabile il disposto normativo di cui all’art. 2953 c.c., in assenza di unapronuncia giurisdizionale, passata in giudicato, avente ad oggetto il creditoportato in cartella.2. Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, affidato a duemotivi; resta intimato il contribuente.Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c.,parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2946 c.c..Deduce il ricorrente che la CGT di secondo grado avrebbe erroneamenteritenuto prescritto il credito, dovendosi ritenere decennale il relativo periodo.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 4 c.p.c.,parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per motivazioneapparente o comunque perplessa, in quanto del tutto apoditticamente la CTRavrebbe confermato la prescrizione dei crediti, con la frase, non ulteriormentefondata, “osserva questo collegio che anche nell’ipotesi in cui volesse applicarsitrattandosi di tributi erariali il termine decennale, comunque, consideratal’epoca, le pretese tributarie sono da ritenersi prescritte”.3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quantostrettamente connessi, e sono fondati.In effetti, la CTR non fornisce alcuna indicazione del motivo per il qualesarebbe maturata anche la prescrizione decennale del credito.Numero registro generale 27394/2019Numero sezionale 5017/2026Numero di raccolta generale 21940/2026Applica, al contrario, il termine quinquennale di prescrizione, contrariamenteData pubblicazione 26/06/2026a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale ilconsolidamento della cartella, per mancata impugnazione, non implica latrasformazione del termine di prescrizione da quinquennale a decennale, madeve comunque farsi riferimento al termine di prescrizione proprio del credito(sul punto Cass. 23397/2016).Nel caso di specie, trattasi di crediti erariali, quindi aventi termine decennaledi prescrizione: come confermato di recente da questa Corte, con l’ordinanza n.4385 del 19 febbraio 2025, in base a consolidato orientamento (cfr. Cass. n.24322/14; n.22977/10; n. 2941/07 e n. 16713/16; Cass. 32308/2019;2020/ nr8297 e nr 12740), il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggettonon già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art.2948 c.c., n. 4,"per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi",bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., inquanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'impostae delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica,derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione inordine alla sussistenza dei presupposti impositivo. Crediti di imposta sono, in viagenerale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., ameno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i creditiIRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018; Cass.32308/2019; Cass. n. 25716 del 2020; v. anche Cass. 24322 del 2014; Cass. n.16232 del 2020).In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con cassazionedella sentenza impugnata per nuovo giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizioneper nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese relative anche al presentegrado di legittimità.Numero registro generale 27394/2019Numero sezionale 5017/2026Numero di raccolta generale 21940/2026Data pubblicazione 26/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il18.6.2026.Il PresidenteValentino Lenoci
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