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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2024

Cassazione n. 15037/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6350/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avv.toMAURO MALTESE ( [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - e MARIOTOMASINI, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 6350/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 3641/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; rilevatoche consentenza resa in data 21/7/2020, la Corte d’appello di Roma haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della collezione di francobolli che questi ultimiavrebbero illecitamente sottratto agli attori, oltre al risarcimento deldanno; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, tra le restanti argomentazioni, dopo aver confermato l’esclusione della titolarità,in capo a [OSCURATO:PERSONA], della comproprietà dei francobolli dedottiin giudizio (in difetto di alcuna adeguata prova al riguardo), ha evidenziato come il primo giudice avesse correttamente rilevato l’assolutodifetto di prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito dedotto in giudizio dagli attori, essendo rimaste non adeguatamente comprovate, tanto la circostanza dell’effettiva sottrazione,da parte dei convenuti, dei francobolli dedotti dagli attori, quanto,e soprattutto, la specifica identità dei francobolli asseritamente sottratti; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] (avente causa a titolo di legato dal defunto [OSCURATO:PERSONA]) propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione; AnnaRita Bertoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente, coniuge e figlie di [OSCURATO:PERSONA] more deceduto) resistono con controricorso, cui ha fatto seguitoil deposito di memoria;Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 6350/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]) e AndreinaTomasini non hanno svolto difese in questa sede; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omessodi esaminare i documenti forniti degli attori, ritenuti rilevanti ai fini della prova dei fatti di causa, riguardanti il sequestro penale operatoin danno di [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto i francobolli delRegno di Napoli rinvenuti presso la sua abitazione; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice d’appello erroneamentepercepito le prove fornite dagli attori e, segnatamente, il verbale di sequestro penale operato dalla polizia giudiziaria ed il verbaledi sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti, nonché per contraddittorietàdella sentenza impugnata, erronea individuazione e interpretazionedei documenti indicati dalla parte ricorrente, per avere la corte territoriale erroneamente identificato la documentazione offerta dagli originari attori ai fini della prova dei fatti dedotti in giudizio, dei quali era emersa la certezza della prova degli elementi costitutividell’illecito denunciato; tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia fatto propria, confermandola,la decisione con la quale il giudice di primo grado ha ritenutoNorman Cohen del tutto privo della titolarità sostanziale della proprietàdei beni, ossia della collezione dei francobolli asseritamente Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 6350/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sottratti ad [OSCURATO:PERSONA] , non avendo lo stesso fornito alcuna prova adeguata dell’acquisto della rivendicata comproprietà di tale collezione; l’odiernoricorrente, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA] (a titolo di legato) – non avendo espressamente e in modo specifico contestatoquesto aspetto della decisione dei giudici di merito – deve ritenersi, pertanto, privo di alcuna legittimazione sostanziale alla proposizione dell’odierno ricorso, dovendo ritenersi del tutto privo di titolarità (neppure pro - quota) della proprietà dei beni dei quali rivendicala restituzione ; èperaltro appena è il caso di evidenziare l’assoluta inammissibilità dellecensure in esame anche sotto il profilo dei relativi contenuti critici, risolvendosile stesse nella sostanziale prospettazione di una rilettura nelmerito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione criticanon consentita in sede di legittimità ; allo stesso modo, deve ritenersi inammissibile l’eventuale prospettazione del vizio di travisamento della prova (in ipotesi ravvisabile nell’esposizione critica del secondo motivo di ricorso ) , avendonel’istante avanzato il ricorso senza il rispetto delle condizioni che la giurisprudenza di legittimità impone ai fini della possibile denunciadi un tale vizio (cfr. , in particolare, Sez. 3 , Sentenza n. 37382 del21/12/2022 e Sez. 3, Sentenza n. 13918 del 03/05/2022 , nonché Sez.U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024 ) , così come irriducibilmente inammissibiledeve ritenersi il terzo motivo per violazione dell’art. 348 - terc.p.c., nella parte in cui fa divieto di prospettare il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (quale quello sostanzialmente prospettato dal ricorrente) in sede di legittimità, a seguito di una doppia decisione conformedi merito ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso;Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 6350/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore de lle controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge.

Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore impor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6350/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avv.toMAURO MALTESE ( [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - e MARIOTOMASINI, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 6350/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 3641/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; rilevatoche consentenza resa in data 21/7/2020, la Corte d’appello di Roma haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della collezione di francobolli che questi ultimiavrebbero illecitamente sottratto agli attori, oltre al risarcimento deldanno; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, tra le restanti argomentazioni, dopo aver confermato l’esclusione della titolarità,in capo a [OSCURATO:PERSONA], della comproprietà dei francobolli dedottiin giudizio (in difetto di alcuna adeguata prova al riguardo), ha evidenziato come il primo giudice avesse correttamente rilevato l’assolutodifetto di prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito dedotto in giudizio dagli attori, essendo rimaste non adeguatamente comprovate, tanto la circostanza dell’effettiva sottrazione,da parte dei convenuti, dei francobolli dedotti dagli attori, quanto,e soprattutto, la specifica identità dei francobolli asseritamente sottratti; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] (avente causa a titolo di legato dal defunto [OSCURATO:PERSONA]) propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione; AnnaRita Bertoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente, coniuge e figlie di [OSCURATO:PERSONA] more deceduto) resistono con controricorso, cui ha fatto seguitoil deposito di memoria;Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 6350/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]) e AndreinaTomasini non hanno svolto difese in questa sede; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omessodi esaminare i documenti forniti degli attori, ritenuti rilevanti ai fini della prova dei fatti di causa, riguardanti il sequestro penale operatoin danno di [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto i francobolli delRegno di Napoli rinvenuti presso la sua abitazione; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice d’appello erroneamentepercepito le prove fornite dagli attori e, segnatamente, il verbale di sequestro penale operato dalla polizia giudiziaria ed il verbaledi sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti, nonché per contraddittorietàdella sentenza impugnata, erronea individuazione e interpretazionedei documenti indicati dalla parte ricorrente, per avere la corte territoriale erroneamente identificato la documentazione offerta dagli originari attori ai fini della prova dei fatti dedotti in giudizio, dei quali era emersa la certezza della prova degli elementi costitutividell’illecito denunciato; tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia fatto propria, confermandola,la decisione con la quale il giudice di primo grado ha ritenutoNorman Cohen del tutto privo della titolarità sostanziale della proprietàdei beni, ossia della collezione dei francobolli asseritamente Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 6350/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sottratti ad [OSCURATO:PERSONA] , non avendo lo stesso fornito alcuna prova adeguata dell’acquisto della rivendicata comproprietà di tale collezione; l’odiernoricorrente, in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA] (a titolo di legato) – non avendo espressamente e in modo specifico contestatoquesto aspetto della decisione dei giudici di merito – deve ritenersi, pertanto, privo di alcuna legittimazione sostanziale alla proposizione dell’odierno ricorso, dovendo ritenersi del tutto privo di titolarità (neppure pro - quota) della proprietà dei beni dei quali rivendicala restituzione ; èperaltro appena è il caso di evidenziare l’assoluta inammissibilità dellecensure in esame anche sotto il profilo dei relativi contenuti critici, risolvendosile stesse nella sostanziale prospettazione di una rilettura nelmerito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione criticanon consentita in sede di legittimità ; allo stesso modo, deve ritenersi inammissibile l’eventuale prospettazione del vizio di travisamento della prova (in ipotesi ravvisabile nell’esposizione critica del secondo motivo di ricorso ) , avendonel’istante avanzato il ricorso senza il rispetto delle condizioni che la giurisprudenza di legittimità impone ai fini della possibile denunciadi un tale vizio (cfr. , in particolare, Sez. 3 , Sentenza n. 37382 del21/12/2022 e Sez. 3, Sentenza n. 13918 del 03/05/2022 , nonché Sez.U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024 ) , così come irriducibilmente inammissibiledeve ritenersi il terzo motivo per violazione dell’art. 348 - terc.p.c., nella parte in cui fa divieto di prospettare il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (quale quello sostanzialmente prospettato dal ricorrente) in sede di legittimità, a seguito di una doppia decisione conformedi merito ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso;Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 6350/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore de lle controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore impor