CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05171/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Il PG conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 28 aprile 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche e tenuto conto della diminuzione per il rito, la pena di 2 mesi di reclusione, convertita in C 4.500 di multa, con la sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all'art. 10 -bis d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, nella sua qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (dichiarata fallita dal Tribunale di Mantova in data 20 settembre 2018), omesso di versare, entro il termine annuale di presentazione del modello 770 semplificato, le ritenute alla fonte relative ad emolumenti erogati nel 2015, per C 161.806,30 (in Cullatone, il 15 settembre 2016, termine per la presentazione della dichiarazione). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ex artt. 448, comma 2 -bis, 606 cod. proc. pen. il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ed ha dedotto, con l'unico motivo, la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, per non avere il Tribunale disposto la confisca diretta obbligatoria del profitto del reato, o dei beni dì cui il reo ha la disponibilità, per un valore equivalente. Le condotte contestate ad [OSCURATO:PERSONA] avrebbero generato, per la società di cui l'imputato era socio al 50% e amministratore unico, un profitto pari alle somme non versate all'Erario. L'imposta non risulterebbe esser stata pagata, fatta eccezione per «minimi e tardivi versamenti» (pag. 2 del ricorso). La confisca del profitto è obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e, benché ne ricorressero tutti i presupposti, il Tribunale nulla avrebbe disposto. Sulla legittimazione a ricorrere avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per l'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria si richiama Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, Scarpulla, Rv. 275896-01. [OSCURATO:PERSONA] 1. li ricorso è fondato. 1.1. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 21368 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03, la sentenza di «patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge - quale è la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente, ex art. 12 -bis d.lgs. n. 74 del 2000 - in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. Il Pubblico ministero può ricorrere per la cassazione di una sentenza di condanna emessa ex art. 444 cod. proc. pen., nel caso in cui il Giudice abbia omesso di applicare la confisca obbligatoria di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto tale omissione determina l'illegalità di tale misura di sicurezza, non ostandovi il divieto ex art. 445, cod. proc. pen., limitato alle sole pene accessorie e alle misure dì sicurezza diverse dalla confisca (Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, Scarpulla, Rv. 275896-01; Sez. 3, n. 44657 del 06/04/2023, Faccenda, non massimata). 1.2. Nel recepire l'accordo, il Tribunale ha omesso, in violazione di legge, di disporre la confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, che è sottratta alla disponibilità delle parti ed è irrogabile anche in assenza di un precedente provvedimento di sequestro. Il Procuratore generale, nel ricorso, ha dato conto che la società di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante ha tratto profitto della condotta illecita e che vi sono stati «minimi e tardivi versamenti» di imposta (pag. 2). 2. La sentenza impugnata, pertanto, ferma restando la statuizione relativa all'applicazione della pena su richiesta delle parti ormai irrevocabile, deve essere annullata con rinvio all'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, in diversa persona fisica, limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. L'annullamento con rinvio si impone dovendo procedersi con valutazioni di merito alla determinazione della natura di confisca da disporre e dell'entità del profitto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova, in