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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 18849/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto negativo di competenza iscritto al n. 06400/2023R.G., sollevato dal Tribunale di Milano –Sezione Specializzata in materia di Impresa, con ordinanza del9 marzo 2023, comunicata alle parti il 13 marzo 2023, nella causa vertente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat i e difes i dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -attori- e Umberto M ezzadra, [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat i e difes i dall’[OSCURATO:PERSONA]Acqua; -convenuti- udita la relazionedella causa, svolta nella c amera di consiglio del 7 maggio 2024, dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ovanni [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha chiesto che sia Oggetto: Regolamento di co m petenza d’ufficio.

A.C. 07/05/2024 r.g.n. 06400/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani dichiarata la competenza del Tribunale di Pavia.

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Pavia (luogo della loro residenza) domandando: I) in via principale : a) l’accertamento dell’esistenza tra loro quattro di un accordo avente ad oggettoun progetto per la creazione e la messa in vendita di carte da gioco a tema yogadenominato “PlayPauseBe”, nonchéla distribuzione dei relativi proventi; b)l’accertamento dell’inadempimento dei convenuti a detto accordo,con conseguente condanna al versamento pro quota dei proventi conseguiti ; c ) la loro illegittima esclusione dagli accounts comuni al gruppo di lavoro relativo al predetto progetto e la condanna dei convenuti a consentire nuovamente l’accesso ad essi accounts mediante consegna delle relative credenziali; II) in via subordinata: a) l’accertamento della costituzione di una società di fatto tra attori e convenuti con diritto degli attori a percepire gli utili nella misura di cui agli artt. 2247 e 2263 cod. civ.; b)la condanna al pagamento di quanto già maturatoa tale titolo; III) in via ulteriormente subordinata, la condanna dei convenuti a pagare un indennizzo ex art 2041 cod. civ.,in relazione al progetto “PlayPauseBe”; costituitisi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eccepirono preliminarmente l’incompetenza del Tribunale di Pavia, sull’assunto che fosse competente, per materia e per territorio, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa; 2.il Tribunale di Pavia, con sentenza del 26 maggio 2022, in primo luogo rilevòche la causa era riconducibile ai “rapporti societari”, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168/2003, dal momento chela domanda era diretta all’accertamentodi una società di fatto tra gli attori e i convenuti e – avuto riguardo alle modalitàdi deduzione d i tale rapporto societario , nel quale avrebbe assunto rilievo anche la posizione di una società di capitali, la “[OSCURATO:PERSONA]” – supponeva persino la configurazione della fattis pecie del l a A.C. 07/05/2024 r.g.n. 06400/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani “super società di fatto” ; in secondo luogo, osservò che sussistevano profili attinenti al diritto d’autore, ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. b), stesso decreto legislativo; pertanto, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di rito, dichiarò la competenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa;

3. riassunta la causa, da parte de g li attori, dinanzi al giudice indicato come competente – dopo che , a seguito di riserva assunta dal giudice istruttore alla prima udienza del 21 febbraio 2023, la causa era stata rimessa al collegio, previo rilievo della questione di competenza sulla quale quest’ultimo avrebbe potuto elevare il conflitto ai sensi dell’art.45 cod. proc. civ., –con ordinanza collegiale del 9 marzo 2023, comunicata alle parti il 13 marzo 2023, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata inmateria di impresa, ritenendo di essere a sua volta incompetente per ragione di materia , ha formulato istanza di regolamento di competenza d’ufficio , indicando nel Tribunale di P avia l’autorità giurisdizionale competente a conoscere della causa; nel sollevare il conflitto,il giudice richiedente ha osservato, da un lato, che nell’atto di citazione, «considerando le allegazioni che definiscono la causa petendie il petitum », non vi sarebbe alcuna domanda che riguard i il diritto d’autore; dall’altro lato, che la competenza funzionale inderogabile delle sezioni specializzateex art. 3 d.lgs. n. 168/2003 è riferita ai rapporti societari relativi alle società di capitali, sicchéla domanda – nella specie proposta in via subordinata –avente ad oggetto l’accertamento di una società di fatto tra gli attori e i convenuti non rientr erebbe tra quelle devolute alle s ezioni specializzatemedesime; sotto tale ultimo profilo, il giudice richiedente ha anche precisato che , nella fattispecie, il domandato accertamento della società di fatto sarebbe circoscritto alle parti in causa e che, tuttavia, quand’anche fosse esteso alla società di capitali “Strumpi ltd”(non citata, né costituita in giudizio) , la natura dei soci noninciderebbe sulla riconducibilità della società di fatto alla figura della società di persone; A.C. 07/05/2024 r.g.n. 06400/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani il Procuratore Generale, condividendotali rilievi, ha domandato che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Pavia; la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale.

Considerato che: 1.il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materiadi Impresa, è ammissibile; 1.a.in primo luogo, avuto riguardo alla relazione tra gli uffici giudiziari in conflitto, poiché nella fattispecie la Sezione specializzata in materia diimpresa è istituita presso un ufficio giudiziario diverso da quello che per primo ha declinatola propria competenza, viene in considerazione un rapporto rientrante nell’ambito della competenza in senso proprio , con conseguente esperibilitàdello strumento di cui all’art.45 cod. proc. civ., non ammissibile, invece, in funzione del regolamento della ripartizione degli affari interni al singolo ufficio giudiziario, in cui si iscriverebbe il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia diimpresa nell’ipotesi in cui entrambe le sezioni facesseroparte del medesimo ufficio (Cass., S ez.

Un., 23/07/2019, n. 19882); 1.b. in secondo luogo, sul piano processuale, il regolamento di competenza d'ufficio è stato tempestivamente sollevato prima della maturazione della barriera preclusiva di cui all'art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.; la preclusione in parola trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d’ufficio proposto ai sensi dell’art.45 cod. proc. civ., con la conseguenza che detto regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività compiute all’interno di quell’udienza; il principio, sancito da questa Corte, nel suo massimo consesso, con riguardo al regolamento di competenza d’ufficio proposto dal giudice di secondo grado (Cass., Sez.

Un., 18/06/2020, n. 11866) –e già affermato con riguardo al procedimento camerale di cui all’art. 5 della l. n. 117 del 1988, A.C. 07/05/2024 r.g.n. 06400/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani applicabile ratione temporis, in materia di responsabilità civile dei magistrati (Cass.15/10/2019, n. 26072) – assume una portata generale (cfr. Cass.29/08/2023, n. 25391), sicché deve reputarsi che, nell’ipotesi in cui la decisione sia riservata all’organo collegiale, il giudice istruttore, in sede di rimessione al Collegio, deve rilevare, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ., la questione di competenza in ordine alla quale l'organo collegiale, cui è riservata la decisione in parola, può sollevare il regolamento d'ufficio a norma dell'art.45 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità per tardività; la regola risulta essere stata debitamente osservata nel caso di specie, essendosi dato atto, nell’ordinanza collegiale, che «alla prima udienza il GI ha trattato la questione di competenza con le difese come da verbale d’udienza che qui si richiama e assumendo la riserva ha portato la causa dinanzi al Collegio in camera di consiglio prospettando sulla competenza una valutazione contraria a quella della decisione del Tribunale di Pavia legittimante la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 e art.47 cpc.». 1.c. in terzo luogo, sul piano sostanziale, il Tribunale istante debitamente ha posto a fondamento del conflitto negativo di competenza l’inosservanza, da parte del giudice a quo, di un criterio di determinazione della competenza per ragioni di materia, in conformità alla regola per cui l’esperibilità del regolamento d’ufficio postula che il giudice indicato come competente (da quello dichiaratosi incompetente) e dinanzi al quale la causa sia stata riassunta deduca, a sua volta, la competenza del primo o diun terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, ma non anche per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta risulta ormai radicata e non più suscettibile di contestazione (Cass.25/02/2005, n. 4077; Cass.23/07/2010, n.17454; Cass. 16/07/2012, n. 12152; Cass. 06/11/2012, n. 19167; Cass. 19/01/2015, n. 728; Cass.22/07/2016, n. 15138; Cass., Sez.

Un., 18/01/2018, n. 1202; Cass.29/03/2023, n. 8891); regola – è opportuno ribadire (v., al riguardo, Cass.16/05/2023, n. 13413) – che trova la sua ratio nel fondamento stesso A.C. 07/05/2024 r.g.n. 06400/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani dell’istituto del regolamento d’ufficio, il quale è posto a presidio dei criteri inderogabili di attribuzione della competenza, per modo che,da un lato, non assume rilevanza la qualificazione operata dal giudice declinante(in quanto, al contrario, è necessario che oggettivamente la sua declaratoria di incompetenza avvenga per ragione di materia o per territorio inderogabile), mentre, dall’altro lato, l’individuazione del criterio di collegamento deve essere effettuata, non sulla base della tipologia della controversia, ma sulla base della derogabilità o meno del criterio di determinazione della competenza;

2. n el merito , l'istanza di regolamento d’ufficio deve essere accolta e deve dichiararsi competente il Tribunale di Pavia; 2.a.conformemente a quanto ritenuto dal giudice richiedente e a q u anto condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale, deve ribadirsi che il d.lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, limita la competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa ai soli rapporti societari relativi alle società per azioni, società in accomandata per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, con esclusione delle società di persone, fatta eccezione soltanto per quelle che esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative, circostanza non sussistente nel caso di specie (ex multis, Cass. 28/02/2023, n. 6054 ; Cass.28/11/2023, n.33024); pertanto, la competenza della Sezione specializzata presso il Tribunale di Milano va esclusa proprio in virtù della disposizione invocata dal Tribunale di Pavia, senza che rilevi la circostanza – di cui peraltro il richiedente ha evidenziato l’estraneità al petitum e al la causa petendi della domanda formulata nella fattispecie – che uno dei soci della società di fatto abbia la natura di societàdi capitali; 2.b.inoltre, la competenza del giudice specializzato neppure può essere affermatain applicazione della regola di cui all’ art. 3, comma 1, lett. b) , del d.lgs. n. 168 del 2003, secondo cui sono devolute alle sezioni specializzatele controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore, posto che– come pure è stato esattamente rilevato dal giudice che A.C. 07/05/2024 r.g.n. 06400/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani ha sollevato il conflitto di competenza – nella fattispecie non era stata propostaalcuna domanda che riguardasse il diritto d’autore; 3.va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Pavia;

4. non deve provvedersi sulle spese del regolamento, che è stato proposto ex officiodal giudice incompetente; [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza del Tribunale di Pavia; assegna alle parti per la riassunzione il termine di tre mesi dalla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto negativo di competenza iscritto al n. 06400/2023R.G., sollevato dal Tribunale di Milano –Sezione Specializzata in materia di Impresa, con ordinanza del9 marzo 2023, comunicata alle parti il 13 marzo 2023, nella causa vertente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat i e difes i dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -attori- e Umberto M ezzadra, [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat i e difes i dall’[OSCURATO:PERSONA]Acqua; -convenuti- udita la relazionedella causa, svolta nella c amera di consiglio del 7 maggio 2024, dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ovanni [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha chiesto che sia Oggetto: Regolamento di co m petenza d’ufficio. A.C. 07/05/2024 r.g.n. 06400/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dichiarata la competenza del Tribunale di Pavia. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Pavia (luogo della loro residenza) domandando: I) in via principale : a) l’accertamento dell’esistenza tra loro quattro di un accordo avente ad oggettoun progetto per la creazione e la messa in vendita di carte da gioco a tema yogadenominato “PlayPauseBe”, nonchéla distribuzione dei relativi proventi; b)l’accertamento dell’inadempimento dei convenuti a detto accordo,con conseguente condanna al versamento pro quota dei proventi conseguiti ; c ) la loro illegittima esclusione dagli accounts comuni al gruppo di lavoro relativo al predetto progetto e la condanna dei convenuti a consentire nuovamente l’accesso ad essi accounts mediante consegna delle relative credenziali; II) in via subordinata: a) l’accertamento della costituzione di una società di fatto tra attori e convenuti con diritto degli attori a percepire gli utili nella misura di cui agli artt. 2247 e 2263 cod. civ.; b)la condanna al pagamento di quanto già maturatoa tale titolo; III) in via ulteriormente subordinata, la condanna dei convenuti a pagare un indennizzo ex art 2041 cod. civ.,in relazione al progetto “PlayPauseBe”; costituitisi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eccepirono preliminarmente l’incompetenza del Tribunale di Pavia, sull’assunto che fosse competente, per materia e per territorio, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa; 2.il Tribunale di Pavia, con sentenza del 26 maggio 2022, in primo luogo rilevòche la causa era riconducibile ai “rapporti societari”, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168/2003, dal momento chela domanda era diretta all’accertamentodi una società di fatto tra gli attori e i convenuti e – avuto riguardo alle modalitàdi deduzione d i tale rapporto societario , nel quale avrebbe assunto rilievo anche la posizione di una società di capitali, la “[OSCURATO:PERSONA]” – supponeva persino la configurazione della fattis pecie del l a A.C. 07/05/2024 r.g.n. 06400/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani “super società di fatto” ; in secondo luogo, osservò che sussistevano profili attinenti al diritto d’autore, ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. b), stesso decreto legislativo; pertanto, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di rito, dichiarò la competenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa; 3. riassunta la causa, da parte de g li attori, dinanzi al giudice indicato come competente – dopo che , a seguito di riserva assunta dal giudice istruttore alla prima udienza del 21 febbraio 2023, la causa era stata rimessa al collegio, previo rilievo della questione di competenza sulla quale quest’ultimo avrebbe potuto elevare il conflitto ai sensi dell’art.45 cod. proc. civ., –con ordinanza collegiale del 9 marzo 2023, comunicata alle parti il 13 marzo 2023, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata inmateria di impresa, ritenendo di essere a sua volta incompetente per ragione di materia , ha formulato istanza di regolamento di competenza d’ufficio , indicando nel Tribunale di P avia l’autorità giurisdizionale competente a conoscere della causa; nel sollevare il conflitto,il giudice richiedente ha osservato, da un lato, che nell’atto di citazione, «considerando le allegazioni che definiscono la causa petendie il petitum », non vi sarebbe alcuna domanda che riguard i il diritto d’autore; dall’altro lato, che la competenza funzionale inderogabile delle sezioni specializzateex art. 3 d.lgs. n. 168/2003 è riferita ai rapporti societari relativi alle società di capitali, sicchéla domanda – nella specie proposta in via subordinata –avente ad oggetto l’accertamento di una società di fatto tra gli attori e i convenuti non rientr erebbe tra quelle devolute alle s ezioni specializzatemedesime; sotto tale ultimo profilo, il giudice richiedente ha anche precisato che , nella fattispecie, il domandato accertamento della società di fatto sarebbe circoscritto alle parti in causa e che, tuttavia, quand’anche fosse esteso alla società di capitali “Strumpi ltd”(non citata, né costituita in giudizio) , la natura dei soci noninciderebbe sulla riconducibilità della società di fatto alla figura della società di persone; A.C. 07/05/2024 r.g.n. 06400/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani il Procuratore Generale, condividendotali rilievi, ha domandato che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Pavia; la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale. Considerato che: 1.il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materiadi Impresa, è ammissibile; 1.a.in primo luogo, avuto riguardo alla relazione tra gli uffici giudiziari in conflitto, poiché nella fattispecie la Sezione specializzata in materia diimpresa è istituita presso un ufficio giudiziario diverso da quello che per primo ha declinatola propria competenza, viene in considerazione un rapporto rientrante nell’ambito della competenza in senso proprio , con conseguente esperibilitàdello strumento di cui all’art.45 cod. proc. civ., non ammissibile, invece, in funzione del regolamento della ripartizione degli affari interni al singolo ufficio giudiziario, in cui si iscriverebbe il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia diimpresa nell’ipotesi in cui entrambe le sezioni facesseroparte del medesimo ufficio (Cass., S ez. Un., 23/07/2019, n. 19882); 1.b. in secondo luogo, sul piano processuale, il regolamento di competenza d'ufficio è stato tempestivamente sollevato prima della maturazione della barriera preclusiva di cui all'art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.; la preclusione in parola trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d’ufficio proposto ai sensi dell’art.45 cod. proc. civ., con la conseguenza che detto regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività compiute all’interno di quell’udienza; il principio, sancito da questa Corte, nel suo massimo consesso, con riguardo al regolamento di competenza d’ufficio proposto dal giudice di secondo grado (Cass., Sez. Un., 18/06/2020, n. 11866) –e già affermato con riguardo al procedimento camerale di cui all’art. 5 della l. n. 117 del 1988, A.C. 07/05/2024 r.g.n. 06400/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani applicabile ratione temporis, in materia di responsabilità civile dei magistrati (Cass.15/10/2019, n. 26072) – assume una portata generale (cfr. Cass.29/08/2023, n. 25391), sicché deve reputarsi che, nell’ipotesi in cui la decisione sia riservata all’organo collegiale, il giudice istruttore, in sede di rimessione al Collegio, deve rilevare, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ., la questione di competenza in ordine alla quale l'organo collegiale, cui è riservata la decisione in parola, può sollevare il regolamento d'ufficio a norma dell'art.45 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità per tardività; la regola risulta essere stata debitamente osservata nel caso di specie, essendosi dato atto, nell’ordinanza collegiale, che «alla prima udienza il GI ha trattato la questione di competenza con le difese come da verbale d’udienza che qui si richiama e assumendo la riserva ha portato la causa dinanzi al Collegio in camera di consiglio prospettando sulla competenza una valutazione contraria a quella della decisione del Tribunale di Pavia legittimante la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 e art.47 cpc.». 1.c. in terzo luogo, sul piano sostanziale, il Tribunale istante debitamente ha posto a fondamento del conflitto negativo di competenza l’inosservanza, da parte del giudice a quo, di un criterio di determinazione della competenza per ragioni di materia, in conformità alla regola per cui l’esperibilità del regolamento d’ufficio postula che il giudice indicato come competente (da quello dichiaratosi incompetente) e dinanzi al quale la causa sia stata riassunta deduca, a sua volta, la competenza del primo o diun terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, ma non anche per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta risulta ormai radicata e non più suscettibile di contestazione (Cass.25/02/2005, n. 4077; Cass.23/07/2010, n.17454; Cass. 16/07/2012, n. 12152; Cass. 06/11/2012, n. 19167; Cass. 19/01/2015, n. 728; Cass.22/07/2016, n. 15138; Cass., Sez. Un., 18/01/2018, n. 1202; Cass.29/03/2023, n. 8891); regola – è opportuno ribadire (v., al riguardo, Cass.16/05/2023, n. 13413) – che trova la sua ratio nel fondamento stesso A.C. 07/05/2024 r.g.n. 06400/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dell’istituto del regolamento d’ufficio, il quale è posto a presidio dei criteri inderogabili di attribuzione della competenza, per modo che,da un lato, non assume rilevanza la qualificazione operata dal giudice declinante(in quanto, al contrario, è necessario che oggettivamente la sua declaratoria di incompetenza avvenga per ragione di materia o per territorio inderogabile), mentre, dall’altro lato, l’individuazione del criterio di collegamento deve essere effettuata, non sulla base della tipologia della controversia, ma sulla base della derogabilità o meno del criterio di determinazione della competenza; 2. n el merito , l'istanza di regolamento d’ufficio deve essere accolta e deve dichiararsi competente il Tribunale di Pavia; 2.a.conformemente a quanto ritenuto dal giudice richiedente e a q u anto condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale, deve ribadirsi che il d.lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, limita la competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa ai soli rapporti societari relativi alle società per azioni, società in accomandata per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, con esclusione delle società di persone, fatta eccezione soltanto per quelle che esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative, circostanza non sussistente nel caso di specie (ex multis, Cass. 28/02/2023, n. 6054 ; Cass.28/11/2023, n.33024); pertanto, la competenza della Sezione specializzata presso il Tribunale di Milano va esclusa proprio in virtù della disposizione invocata dal Tribunale di Pavia, senza che rilevi la circostanza – di cui peraltro il richiedente ha evidenziato l’estraneità al petitum e al la causa petendi della domanda formulata nella fattispecie – che uno dei soci della società di fatto abbia la natura di societàdi capitali; 2.b.inoltre, la competenza del giudice specializzato neppure può essere affermatain applicazione della regola di cui all’ art. 3, comma 1, lett. b) , del d.lgs. n. 168 del 2003, secondo cui sono devolute alle sezioni specializzatele controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore, posto che– come pure è stato esattamente rilevato dal giudice che A.C. 07/05/2024 r.g.n. 06400/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani ha sollevato il conflitto di competenza – nella fattispecie non era stata propostaalcuna domanda che riguardasse il diritto d’autore; 3.va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Pavia; 4. non deve provvedersi sulle spese del regolamento, che è stato proposto ex officiodal giudice incompetente; [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza del Tribunale di Pavia; assegna alle parti per la riassunzione il termine di tre mesi dalla
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