CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 18010/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27808/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 122/6/13, pronunciata in data 15 aprile 2013 e pubblicata in data 16 aprile 2013, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento sintetico n. RC8050300900/2009 l'Agenzia delle entrate rettificava in aumento il reddito di [OSCURATO:PERSONA] dell'anno 2002, in base all'acquisto nel 2005 di un immobile del valore di euro 413.000,00, a fronte del reddito dichiarato in euro 11.846,00 nel 2002. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 122/6/13, pronunciata in data 15 aprile 2013 e pubblicata in data 16 aprile 2013, dichiarava inammissibile il ricorso dell'Agenzia per mancata notifica all'appellato. 2. Ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, l'Agenzia delle entrate, con tre motivi. E' rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 4 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. Considerato che: 1. Il ricorso introduttivo è stato notificato a mezzo posta all'intimato presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], difensore nel giudizio di primo grado (ove l'intimato aveva eletto domicilio nel giudizio di primo grado), mediante il servizio postale con ricevuta a mani in data 4.12.2013. 2. La C.T.R. ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate per nullità della notifica del ricorso in appello al contribuente appellato, effettuata presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado, dott. [OSCURATO:PERSONA], a mani del portiere, senza che fosse seguita la successiva raccomandata informativa prevista dall'art. 139 cod. proc. civ. 3. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia censura la nullità della sentenza per violazione del disposto dell'art. 17, terzo comma, del r.g. n. 2788/2O13 2 Cons. est. 1derico Lume d.lgs. 546 del 1992 e degli artt. 138 e 139 cod. proc. civ., sotto il profilo dell'articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; deduce infatti che, oltre alla notifica considerata nulla dalla C.T.R. effettuata presso il difensore del contribuente, dott. [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio dichiarato in atti, in Roma alla via Sardegna 50, l'appello era stato notificato anche presso lo studio di quest'ultimo, come risultante dal sito dell'Ordine dei dottori commercialisti di Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 77, Roma, ove la notifica si era perfezionata a mani proprie. Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia lamenta la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione dell'art. 291 cod. proc. civ., sotto il profilo dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deducendo che la notifica in questione, in presenza di un astratto collegamento con il domiciliatario, non poteva considerarsi inesistente ma solo nulla, il che imponeva al giudice, in difetto di costituzione dell'appellato, di ordinarne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 e dell'art. 350 cod. proc. civ., norme applicabili anche al rito tributario per effetto del rinvio di cui all'art. 1, secondo comma, d.lgs. 546 del 1992. Con il terzo motivo lamenta la insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi e controversi del giudizio e l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; deduce infatti che nella parte motiva, dopo la dichiarazione di inammissibilità, la C.T.R. aveva anche osservato nel merito come il contribuente avesse fornito significativi indizi di prova a favore della propria tesi; ove tale statuizione costituisca una separata ratio decidendi ne censura l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. 4. In data 2 marzo 2022 l'Agenzia delle entrate, ricorrente, ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della r.g. n. 2780 2013 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] materia del contendere, alla luce della sopravvenuta revocazione della sentenza impugnata, avvenuta con sentenza della C.T.R. del Lazio, n. 3673/29/14, pronunciata il 7 maggio 2014 e pubblicata in data 5 giugno 2014, prodotta in copia. In relazione a tutti i motivi è venuto meno l'interesse a ricorrere a seguito dell'accoglimento sul punto della impugnazione per revocazione, proposta avverso la medesima sentenza della C.T.R. oggi impugnata, e definita con accoglimento dalla C.T.R. del Lazio. Dalla lettura di tale sentenza emerge infatti che la C.T.R., accertato l'errore sul fatto relativamente alla ritenuta omessa notifica, ha revocato la sentenza oggi impugnata e, decidendo nella fase rescissoria, accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate. La revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9201; Cass., Sez. U., 28/04/2017, n. 10553; Cass. 05/04/2017, n. 8791). Deve quindi essere pronunciata l'inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare. 5. Non vi è provvedere sulle spese alla luce dell'esito della lite e della mancata costituzione dell'intimato. r.g. n. 2780 /2013 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità per motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 13/07/2020, n. 14