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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 16741/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 384-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - Ric. 2021 n. 384 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 384/2021 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 16741/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositato il 10/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Gaspare d’Ambrogio proponeva domanda di equa riparazione nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia per l’inosservanza del termine di ragionevole durata della controversia di lavoro da lui promossa dinanzi il Tribunale di Messina per ottenere l’assunzione coattiva quale appartenente ad una categoria protetta ex legge n. 68 del 1999.

2. Il magistrato designato rigettava il ricorso rilevando l’inammissibilità della domanda di indennizzo in quanto proposta senza previo esperimento dei rimedi preventivi di cui all’articolo 1 ter della l. n. 89 del 2001.

3. Avverso tale provvedimento Gaspare d’Ambrogio proponeva opposizione deducendo che i rimedi preventivi non potevano applicarsi al rito del lavoro in cui ogni udienza era destinata alla discussione orale.

4. Si costituiva il Ministero della giustizia chiedendo di dichiarare l’opposizione inammissibile.

5. La Corte d’Appello di Messina rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto.

In particolare, secondo la Corte d’Appello anche nelle controversie di lavoro come nelle altre cause trattate con il medesimo rito speciale era consentito alla parte di proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. funzionale ad ottenere la deliberazione a verbale della causa ed evitare che il giudicante potesse, ritenendo Ric. 2021 n. 384 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 384/2021 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 16741/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 la complessità della controversia, assegnarsi un termine per il deposito della sentenza.

In tal senso, dunque, poteva ritenersi configurabile la detta istanza, ove formulata almeno sei mesi prima della scadenza del normale termine triennale di durata del giudizio di primo grado, quale rimedio preventivo avverso la protrazione del giudizio, al di là del termine medesimo e, quindi, quale presupposto di ammissibilità della domanda di equa riparazione.

6. Gaspare d’Ambrogio ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

7. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

8. Il ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis, 1 ter, 2 comma 1, l. n. 89 del 2001 e 429 c.p.c. e di ogni altra normativa collegata nella misura in cui la Corte ha ritenuto l’art. 281 sexies c.p.c. applicabile al rito del lavoro anche a seguito della riforma dell’art. 429 c.p.c.

Secondo il ricorrente poiché l’articolo 429 c.p.c. prevede che il giudice, esaurita la discussione orale udite le conclusioni delle parti, pronunci sentenza con cui definisce giudizio non trova applicazione il rimedio preventivo visto che la discussione orale e la decisione immediata sono insite nella procedura del rito del lavoro.

Il nuovo testo dell’articolo 429 c.p.c. si differenzia dal precedente prevedendo espressamente la possibilità di dare lettura del dispositivo della esposizione delle ragioni di fatto di diritto della Ric. 2021 n. 384 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 384/2021 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 16741/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 discussione, consentendo solo in caso di particolare complessità delle controversie di fissare nel dispositivo un termine per il deposito della sentenza.

Se, dunque, la motivazione la lettura della motivazione in udienza contestualmente alla lettura del dispositivo della regola non vi sarebbe alcuna possibilità di sollecitatoria per la parte.

In altri termini l’applicabilità dell’articolo 281 sexies c.p.c. al rito del lavoro riguardava solo la vecchia formulazione dell’articolo 429 c.p.c. mentre con la nuova formulazione lo schema procedurale e già previsto da tale ultima disposizione.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis, 1 ter, 2 comma 1, l. n. 89 del 2001 e 429 c.p.c. e di ogni altra normativa collegata nella misura in cui la Corte ha ritenuto l’eventuale applicazione dell’art. 281 sexies c.p.c. al rito del lavoro quale strumento avente efficacia acceleratoria del processo anche a seguito della riforma dell’articolo 429 c.p.c.

Secondo il ricorrente i rimedi preventivi sono ammissibili e addirittura preferibili quando siano effettivi nel senso di velocizzare la decisione del giudice.

Nel caso di specie la richiesta di trattazione ex articolo 281 sexies c.p.c. ammesso che fosse ammissibile non avrebbe aggiunto alcunché alla ordinaria procedura prevista dalla legge.

3. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono fondati.

L’art. 1 ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001 prevede tra i rimedi preventivi del processo civile che: «Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado Ric. 2021 n. 384 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 384/2021 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 16741/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281- sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis».

L’art. 2 della medesima legge n. 89 del 2001, a sua volta, prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta dal chi non abbia esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1 ter. 3.1 L’art. 1 ter sopra citato deve interpretarsi - anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU - nel senso che non si riferisce al rito del lavoro in quanto l'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - applicabile ratione temporis – già prevede che il giudice all'udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c..

In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto: «Nelle materie in cui trova applicazione il rito del lavoro, giusta il richiamo contenuto nell'art. 447 bis c.p.c., in seguito alla modifica dell'art. 429, comma 1, c.p.c. disposta dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - applicabile ai giudizi instaurati dopo la entrata in vigore della legge -, il "dies a quo" di decorrenza del termine cd. lungo di decadenza per la proposizione della impugnazione, previsto dall'art. 327 c.p.c., deve essere individuato alla stessa data della udienza in cui è stato definito il giudizio dando lettura del "dispositivo e della Ric. 2021 n. 384 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 384/2021 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 16741/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", atteso che tale lettura in udienza equivale a pubblicazione, analogamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 281 sexies c.p.c., essendo identica la funzione acceleratoria cui entrambe le norme risultano preordinate in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., e non ostandovi la diposizione dell'art. 430 c.p.c. - secondo cui la sentenza deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia - la quale opera in via meramente sussidiaria nel caso in cui venga omessa l'indicazione del termine di differimento previsto dalla seconda parte del primo comma dell'art. 429 c.p.c., che mantiene la struttura bifasica della pubblicazione della sentenza nel caso di controversie di particolare complessità (Sez. 3, Ord. n. 14724 del 2018). 3.2 Ne consegue che non rientrano nel perimetro di applicazione dell’art. 1 ter l. n. 89 del 2001 i processi come quelli del rito del lavoro nei quali non opera la distinzione tra ordinario e sommario e ogni udienza è per sua natura di discussione orale con lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione.

In tali casi, infatti, il rimedio preventivo rappresentato dall’istanza di decisione a seguito di trattazione orale non può avere alcuna effettiva funzione acceleratoria essendo già prevista quale modalità ordinaria di trattazione delle cause.

D’altra parte, questa Corte ha già avuto modo di affermare che: L'eterogeneità delle ipotesi previste dai diversi settori processuali dell'ordinamento non è ricondotta a unità dalla legge n. 89 del 2001 che deve necessariamente interpretarsi alla stregua dalle linee direttrici promananti dalla giurisprudenza europea (Sez.

Ric. 2021 n. 384 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 384/2021 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 16741/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 2, Ord. n. 29708 del 2020).

In tal senso, deve richiamarsi la giurisprudenza della Corte EDU, per la quale, ai fini della “effettività” dei ricorsi relativi a cause concernenti l’eccessiva durata dei procedimenti, la migliore soluzione in termini assoluti è la prevenzione.

Ciò comporta che, rispetto all’obbligo di esaminare le cause entro un termine ragionevole, imposto dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU agli Stati contraenti, alle eventuali carenze del sistema giudiziario può sopperire nella maniera più efficace un ricorso finalizzato ad accelerare i procedimenti.

Tale ricorso è da preferire ad un rimedio meramente risarcitorio, ma è “effettivo” soltanto nella misura in cui rende più sollecita la decisione da parte del tribunale interessato ed è adeguato solo se non interviene in una situazione in cui la durata del procedimento è già stata chiaramente eccessiva (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 25 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, e, più di recente, sentenza 30 aprile 2020, Keaney contro [OSCURATO:PERSONA]). 3.3 La stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 121 del 2020, con riferimento ai rimedi preventivi introdotti per i processi civili dalla legge n. 208 del 2015 (art. 1-ter, comma 1, della legge n. 89 del 2001) quale condizione di ammissibilità della domanda di equo indennizzo, ha ritenuto gli stessi, per l’effetto acceleratorio della decisione che può conseguirne, riconducibili alla categoria dei «rimedi preventivi volti ad evitare che la durata del processo diventi eccessivamente lunga», in quanto consistenti non già nella «proposizione di un’istanza con effetto dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” ‒ che si riduce ad un adempimento puramente formale ‒», ma nella «proposizione di possibili, e concreti, “modelli Ric. 2021 n. 384 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Nella specie manca il modello procedimentale alternativo cui fa riferimento la Corte Costituzionale, il che rende palese l’assenza di effetto acceleratorio dell’istanza ex art. 281 sexies c.p.c. nel rito del lavoro.

4. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto: In tema di equa riparazione, l'art. 1 ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001 deve interpretarsi - anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU - nel senso che non rientrano nel perimetro di applicazione della norma i processi che si svolgono con il rito lavoro in quanto a seguito della modifica dell'art. 429, comma 1, c.p.c. disposta dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - applicabile ai giudizi instaurati dopo la entrata in vigore della legge – è già previsto che il giudice all'udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c..

5. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità; Ric. 2021 n. 384 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l #

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 384-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - Ric. 2021 n. 384 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 384/2021 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 16741/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositato il 10/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Gaspare d’Ambrogio proponeva domanda di equa riparazione nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia per l’inosservanza del termine di ragionevole durata della controversia di lavoro da lui promossa dinanzi il Tribunale di Messina per ottenere l’assunzione coattiva quale appartenente ad una categoria protetta ex legge n. 68 del 1999. 2. Il magistrato designato rigettava il ricorso rilevando l’inammissibilità della domanda di indennizzo in quanto proposta senza previo esperimento dei rimedi preventivi di cui all’articolo 1 ter della l. n. 89 del 2001. 3. Avverso tale provvedimento Gaspare d’Ambrogio proponeva opposizione deducendo che i rimedi preventivi non potevano applicarsi al rito del lavoro in cui ogni udienza era destinata alla discussione orale. 4. Si costituiva il Ministero della giustizia chiedendo di dichiarare l’opposizione inammissibile. 5. La Corte d’Appello di Messina rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto. In particolare, secondo la Corte d’Appello anche nelle controversie di lavoro come nelle altre cause trattate con il medesimo rito speciale era consentito alla parte di proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. funzionale ad ottenere la deliberazione a verbale della causa ed evitare che il giudicante potesse, ritenendo Ric. 2021 n. 384 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 384/2021 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 16741/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 la complessità della controversia, assegnarsi un termine per il deposito della sentenza. In tal senso, dunque, poteva ritenersi configurabile la detta istanza, ove formulata almeno sei mesi prima della scadenza del normale termine triennale di durata del giudizio di primo grado, quale rimedio preventivo avverso la protrazione del giudizio, al di là del termine medesimo e, quindi, quale presupposto di ammissibilità della domanda di equa riparazione. 6. Gaspare d’Ambrogio ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso. 7. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso. 8. Il ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis, 1 ter, 2 comma 1, l. n. 89 del 2001 e 429 c.p.c. e di ogni altra normativa collegata nella misura in cui la Corte ha ritenuto l’art. 281 sexies c.p.c. applicabile al rito del lavoro anche a seguito della riforma dell’art. 429 c.p.c. Secondo il ricorrente poiché l’articolo 429 c.p.c. prevede che il giudice, esaurita la discussione orale udite le conclusioni delle parti, pronunci sentenza con cui definisce giudizio non trova applicazione il rimedio preventivo visto che la discussione orale e la decisione immediata sono insite nella procedura del rito del lavoro. Il nuovo testo dell’articolo 429 c.p.c. si differenzia dal precedente prevedendo espressamente la possibilità di dare lettura del dispositivo della esposizione delle ragioni di fatto di diritto della Ric. 2021 n. 384 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 384/2021 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 16741/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 discussione, consentendo solo in caso di particolare complessità delle controversie di fissare nel dispositivo un termine per il deposito della sentenza. Se, dunque, la motivazione la lettura della motivazione in udienza contestualmente alla lettura del dispositivo della regola non vi sarebbe alcuna possibilità di sollecitatoria per la parte. In altri termini l’applicabilità dell’articolo 281 sexies c.p.c. al rito del lavoro riguardava solo la vecchia formulazione dell’articolo 429 c.p.c. mentre con la nuova formulazione lo schema procedurale e già previsto da tale ultima disposizione. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis, 1 ter, 2 comma 1, l. n. 89 del 2001 e 429 c.p.c. e di ogni altra normativa collegata nella misura in cui la Corte ha ritenuto l’eventuale applicazione dell’art. 281 sexies c.p.c. al rito del lavoro quale strumento avente efficacia acceleratoria del processo anche a seguito della riforma dell’articolo 429 c.p.c. Secondo il ricorrente i rimedi preventivi sono ammissibili e addirittura preferibili quando siano effettivi nel senso di velocizzare la decisione del giudice. Nel caso di specie la richiesta di trattazione ex articolo 281 sexies c.p.c. ammesso che fosse ammissibile non avrebbe aggiunto alcunché alla ordinaria procedura prevista dalla legge. 3. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono fondati. L’art. 1 ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001 prevede tra i rimedi preventivi del processo civile che: «Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado Ric. 2021 n. 384 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 384/2021 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 16741/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281- sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis». L’art. 2 della medesima legge n. 89 del 2001, a sua volta, prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta dal chi non abbia esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1 ter. 3.1 L’art. 1 ter sopra citato deve interpretarsi - anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU - nel senso che non si riferisce al rito del lavoro in quanto l'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - applicabile ratione temporis – già prevede che il giudice all'udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c.. In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto: «Nelle materie in cui trova applicazione il rito del lavoro, giusta il richiamo contenuto nell'art. 447 bis c.p.c., in seguito alla modifica dell'art. 429, comma 1, c.p.c. disposta dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - applicabile ai giudizi instaurati dopo la entrata in vigore della legge -, il "dies a quo" di decorrenza del termine cd. lungo di decadenza per la proposizione della impugnazione, previsto dall'art. 327 c.p.c., deve essere individuato alla stessa data della udienza in cui è stato definito il giudizio dando lettura del "dispositivo e della Ric. 2021 n. 384 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 384/2021 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 16741/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", atteso che tale lettura in udienza equivale a pubblicazione, analogamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 281 sexies c.p.c., essendo identica la funzione acceleratoria cui entrambe le norme risultano preordinate in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., e non ostandovi la diposizione dell'art. 430 c.p.c. - secondo cui la sentenza deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia - la quale opera in via meramente sussidiaria nel caso in cui venga omessa l'indicazione del termine di differimento previsto dalla seconda parte del primo comma dell'art. 429 c.p.c., che mantiene la struttura bifasica della pubblicazione della sentenza nel caso di controversie di particolare complessità (Sez. 3, Ord. n. 14724 del 2018). 3.2 Ne consegue che non rientrano nel perimetro di applicazione dell’art. 1 ter l. n. 89 del 2001 i processi come quelli del rito del lavoro nei quali non opera la distinzione tra ordinario e sommario e ogni udienza è per sua natura di discussione orale con lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione. In tali casi, infatti, il rimedio preventivo rappresentato dall’istanza di decisione a seguito di trattazione orale non può avere alcuna effettiva funzione acceleratoria essendo già prevista quale modalità ordinaria di trattazione delle cause. D’altra parte, questa Corte ha già avuto modo di affermare che: L'eterogeneità delle ipotesi previste dai diversi settori processuali dell'ordinamento non è ricondotta a unità dalla legge n. 89 del 2001 che deve necessariamente interpretarsi alla stregua dalle linee direttrici promananti dalla giurisprudenza europea (Sez. Ric. 2021 n. 384 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 384/2021 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 16741/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 2, Ord. n. 29708 del 2020). In tal senso, deve richiamarsi la giurisprudenza della Corte EDU, per la quale, ai fini della “effettività” dei ricorsi relativi a cause concernenti l’eccessiva durata dei procedimenti, la migliore soluzione in termini assoluti è la prevenzione. Ciò comporta che, rispetto all’obbligo di esaminare le cause entro un termine ragionevole, imposto dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU agli Stati contraenti, alle eventuali carenze del sistema giudiziario può sopperire nella maniera più efficace un ricorso finalizzato ad accelerare i procedimenti. Tale ricorso è da preferire ad un rimedio meramente risarcitorio, ma è “effettivo” soltanto nella misura in cui rende più sollecita la decisione da parte del tribunale interessato ed è adeguato solo se non interviene in una situazione in cui la durata del procedimento è già stata chiaramente eccessiva (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 25 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, e, più di recente, sentenza 30 aprile 2020, Keaney contro [OSCURATO:PERSONA]). 3.3 La stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 121 del 2020, con riferimento ai rimedi preventivi introdotti per i processi civili dalla legge n. 208 del 2015 (art. 1-ter, comma 1, della legge n. 89 del 2001) quale condizione di ammissibilità della domanda di equo indennizzo, ha ritenuto gli stessi, per l’effetto acceleratorio della decisione che può conseguirne, riconducibili alla categoria dei «rimedi preventivi volti ad evitare che la durata del processo diventi eccessivamente lunga», in quanto consistenti non già nella «proposizione di un’istanza con effetto dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” ‒ che si riduce ad un adempimento puramente formale ‒», ma nella «proposizione di possibili, e concreti, “modelli Ric. 2021 n. 384 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 384/2021 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 16741/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 procedimentali alternativi”, volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato». Nella specie manca il modello procedimentale alternativo cui fa riferimento la Corte Costituzionale, il che rende palese l’assenza di effetto acceleratorio dell’istanza ex art. 281 sexies c.p.c. nel rito del lavoro. 4. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto: In tema di equa riparazione, l'art. 1 ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001 deve interpretarsi - anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU - nel senso che non rientrano nel perimetro di applicazione della norma i processi che si svolgono con il rito lavoro in quanto a seguito della modifica dell'art. 429, comma 1, c.p.c. disposta dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - applicabile ai giudizi instaurati dopo la entrata in vigore della legge – è già previsto che il giudice all'udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c.. 5. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità; Ric. 2021 n. 384 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 384/2021 Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 16741/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 26/04/2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 384 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #