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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26906/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] EMILIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del SostItuto Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto la riqualificazione del ricorso in appello ex art. 310 c.p.p. e la trasmissione degli atti al giudice c:ompetente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare per il reato di lesioni volontarie aggravate dall'uso di un'arma, dai futili motivi e dall'abuso di ospitalità.

2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge.

Osserva il ricorrente che il giudice ha applicato la misura di cui all'art. 282-bis c.p.p., anziché quella della custodia in carcere richiesta dal pubblico ministero all'esito della convalida dell'arresto dell'indagato, adducendo che i limiti edittali di pena previsti per il reato per cui si procede calcolati secondo le regole poste dall'art. 278 c.p.p. non consentirebbero l'applicazione delle di misure custodiali.

Eccepisce conseguentemente che lo stesso giudice, vertendosi di misura applicata all'esito della convalida dell'arresto in flagranza, non avrebbe tenuto conto di quanto disposto dall'art. 391 comma 5 c.p.p., che consente l'applicazione di misure custodiali anche al di fuori dei limiti edittali di pena previsti dagli artt. 274 comma 1 lett. c) e 280 c.p.p. quando si procede per uno dei reati elencati nel secondo comma dell'art. 381 dello stesso codice, elenco che comprende, alla lett. f), anche quello di lesioni volontarie contestato nel caso di specie.

Evidenzia infine il ricorrente come la misura di massima afflittività si renda necessario posto c:he dagli atti emerge come il reato sia stato commesso al culmine dell'ennesimo litigio per futili motivi insorto tra la persona offesa e l'indagato, il quale peraltro non ha fornito alcun indirizzo presso cui potrebbe dimorare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere convertito in appello.

2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il pubblico ministero non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione avverso le ordinanze che respingono la domanda cautelare o che dispongono una misura limitativa della libertà personale meno afflittiva rispetto a quella originariamente richiesta, posto che l'art. 311 comma 2 c.p.p. riserva fale diritto esclusivamente all'imputato ed al suo difensore, conseguendone che l'impugnazione proposta deve essere, per l'appunto, convertita in appello ai sensi dell'art. 568 c.p.p. (ex multis Sez. 5, 6229 del 06/10/2015, dep. 2016, M., Rv. 266049).

3. Il ricorso proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 311 comma 2 c.p.p. deve quindi essere convertito in appello ex art. 310 c.p.p. e gli atti trasmessi al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, trasmette gli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] EMILIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del SostItuto Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto la riqualificazione del ricorso in appello ex art. 310 c.p.p. e la trasmissione degli atti al giudice c:ompetente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare per il reato di lesioni volontarie aggravate dall'uso di un'arma, dai futili motivi e dall'abuso di ospitalità. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge. Osserva il ricorrente che il giudice ha applicato la misura di cui all'art. 282-bis c.p.p., anziché quella della custodia in carcere richiesta dal pubblico ministero all'esito della convalida dell'arresto dell'indagato, adducendo che i limiti edittali di pena previsti per il reato per cui si procede calcolati secondo le regole poste dall'art. 278 c.p.p. non consentirebbero l'applicazione delle di misure custodiali. Eccepisce conseguentemente che lo stesso giudice, vertendosi di misura applicata all'esito della convalida dell'arresto in flagranza, non avrebbe tenuto conto di quanto disposto dall'art. 391 comma 5 c.p.p., che consente l'applicazione di misure custodiali anche al di fuori dei limiti edittali di pena previsti dagli artt. 274 comma 1 lett. c) e 280 c.p.p. quando si procede per uno dei reati elencati nel secondo comma dell'art. 381 dello stesso codice, elenco che comprende, alla lett. f), anche quello di lesioni volontarie contestato nel caso di specie. Evidenzia infine il ricorrente come la misura di massima afflittività si renda necessario posto c:he dagli atti emerge come il reato sia stato commesso al culmine dell'ennesimo litigio per futili motivi insorto tra la persona offesa e l'indagato, il quale peraltro non ha fornito alcun indirizzo presso cui potrebbe dimorare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere convertito in appello. 2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il pubblico ministero non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione avverso le ordinanze che respingono la domanda cautelare o che dispongono una misura limitativa della libertà personale meno afflittiva rispetto a quella originariamente richiesta, posto che l'art. 311 comma 2 c.p.p. riserva fale diritto esclusivamente all'imputato ed al suo difensore, conseguendone che l'impugnazione proposta deve essere, per l'appunto, convertita in appello ai sensi dell'art. 568 c.p.p. (ex multis Sez. 5, 6229 del 06/10/2015, dep. 2016, M., Rv. 266049). 3. Il ricorso proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 311 comma 2 c.p.p. deve quindi essere convertito in appello ex art. 310 c.p.p. e gli atti trasmessi al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, trasmette gli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore cor
Sentenza Cassazione n. 26906/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris