CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27143/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Anconaha respinto l’istanza di detenzione domiciliare speciale e di affidamento in provaal servizio sociale, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 47-quinquies, e 47 dellalegge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario esull’esecuzione delle misure privative della libertà; d’ora in poi Ord. pen.),formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX2 . A v ve r s o l ’ o r d i n an z a p r opone r i c o r s o p e r c a s s a z i o n eXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Pennucci, deducendo due motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art.47quinquies Ord. pen., come modificato a seguito della dichiarazione diillegittimità costituzionale da parte della sentenza n. 52 del 2025 della Cortecostituzionale nonché l’erroneità e l’illogicità della motivazione.La difesa rileva innanzitutto che il Tribunale di sorveglianza, nel negare lamisura richiesta al fine di consentirgli di accudire il figlio minore di sei anni, nonha tenuto conto della recente pronuncia della Corte Costituzionale, più volterichiamata negli scritti difensivi, che ha modificato in modo sostanziale il quadronormativo applicabile.Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che per effettodella citata sentenza al Giudice si impone di valutare prioritariamente l’interessedel minore a ristabilire la convivenza con l’unico genitore in grado di esercitare laresponsabilità genitoriale, salvo che emerga una concreta pericolosità delcondannato.La difesa rileva che la madre del bambino in data XXXXXXXXXXXXXX è statadichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale e benché il bambino siaaccudito dalla nonna paterna, sussisterebbe l’interesse prevalente del minore avedere ripristinata la presenza con il padre.Si contesta inoltre che l’ordinanza abbia omesso di valutare elementifavorevoli riguardanti il percorso personale del detenuto, atteso che il ricorrenteha sempre mostrato di voler ricercare una occupazione stabile, ottenendo lapossibilità di svolgere un percorso di volontariato presso l’Associazione XXXX;che i Servizi sociali del Comune di XXXXXX nella loro relazione delXXXXXXXXXXXXXXhanno affermato la sussistenza di un buon attaccamentoaffettivo del ricorrente al figlio.Inoltre, si deduce che l’ordinanza avrebbe richiamato solo la relazioneredatta dall’ istituto di pena del XXXXXXXXXXXXXXX concentrandosiesclusivamente sugli aspetti negativi della storia personale del ricorrente.L’ordinanza avrebbe, infatti, omesso di considerare che il ricorrente puòcontare sull’assunzione da parte della ditta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX” sita inXXXXXX, che aveva già assunto il ricorrente con contratto di lavoro intermittentee che in sede di cognizione per i reati di violenza sessuale e maltrattamenticommessi in danno della madre del bambino la pena principale e quelleaccessorie sono state ridotte in appello.Inoltre, l’ordinanza impugnata non avrebbe adeguatamente considerato cheil ricorrente ha frequentato con esito positivo un percorso antiviolenza, presso ilXXXX delle XXXXXXXe che ha mantenuto una condotta carceraria corretta e chepartecipa a progetti educativi e trattamentali, limitandosi a dare rilevanza allenegative frequentazioni con pregiudicati, lì dove, osserva la difesa, se aldetenuto fosse stata concessa la detenzione domiciliare certamente non avrebbefrequentazioni con pregiudicati che si trovano nell’ambiente carcerario.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’erronea e falsa applicazionedell’art. 47 Ord. pen., nonché la illogicità e la contraddittorietà della motivazioneper non aver concesso la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.La difesa deduce che il Tribunale di sorveglianza ha basato il proprio giudizioquasi esclusivamente sulla gravità dei reati in espiazione e sulla presenza dipregiudizi di polizia (per ubriachezza truffa e ricettazione e lesioni personali),elementi che, da soli, non sarebbero idonei a esprimere una prognosi negativa.Secondo il ricorso, il Tribunale avrebbe omesso di valorizzare la circostanzache a carico del ricorrente non vi sono procedimenti penali pendenti. Inparticolare, il ricorso sottolinea che il Tribunale non ha preso in considerazione glisviluppi positivi del percorso personale del detenuto già sopra evidenziati;elementi che dimostrerebbero un’evoluzione positiva e un processo diresponsabilizzazione già avviato, venendo meno all’onere di valutare l’evoluzionedella personalità del condannato successivamente al reato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate2. In primo luogo, vanno richiamati i principi generali elaborati dallagiurisprudenza di questa Corte ai fini della concedibilità delle misure alternativealla detenzione.Innanzitutto - come affermato da Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto,Rv. 287151 – 01 - non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali ilmancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena dascontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi,tali da consentire di formulare un giudizio prognostico favorevole della prova e diprevenzione del pericolo di recidiva.Nella pronuncia richiamata si è infatti precisato che «tali considerazionidevono, peraltro, essere inquadrate alla luce del più generale principio in base alquale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenzadi un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale edi risocializzazione - che può essere motivatamente escluso attraverso ilriferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concretapraticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere ilcondannato a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presuppostirelativi all'emenda del soggetto ed alle finalità rieducative».Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, purnon potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione diuna misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve averesoprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fattiper cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamentese vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e sesussistano le condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraversola misura alternativa richiesta (così, da ultimo, Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023,dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01), tenendo presente che «non configurauna ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti», occorrendo, invece,«valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, inquanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente alfatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 del08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01).Al riguardo si è infatti ribadito, con riferimento alla misura alternativa di cuiall’art. 47 Ord. pen., che dal sistema non è ricavabile una sorta di presunzionegenerale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, il giudicedeve procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l'esistenza deglielementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere chel'affidamento si riveli proficuo, valorizzando tutti i fattori che vengano in luce,quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e daiservizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti delpassato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi,l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità dellacondanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 34135 del31/05/2024, Grimaldi, n.m.).Nel contesto di tale quadro generale vanno considerati i principi affermatidalla Corte costituzionale nella sentenza n. 52 del 10 marzo 2025, conriferimento alla misura alternativa della detenzione speciale concessa al padredetenuto.La sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies,comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, limitatamente alle parole «e non viè modo di affidare la prole ad altri che al padre», così consentendo al padre difigli minori la possibilità di accedere alla misura anche quando, come nellafattispecie, vi sono terzi a cui possono essere affidati.La pronuncia in questione ha affermato, infatti, che l’inciso «e non vi è mododi affidare la prole ad altri che al padre» violasse i principi di uguaglianza, inrapporto alla disciplina della detenzione domiciliare cd. ordinaria, e dell’interessepreminente dei minori, privandoli, senza eccezioni, della possibilità di vivere unarelazione continuativa con l’unico genitore in condizioni di assolvere le proprieresponsabilità di cura.Tuttavia, la Corte nella parte finale della motivazione ha rimarcato come«resta fermo l’attento accertamento, da parte del giudice della sorveglianza, conil necessario supporto dei servizi sociali, non solo che il padre condannato nonmanifesti “un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti” (e di fuga,nelle ipotesi del comma 1-bis), ma altresì che il ripristino della convivenza con ifigli minori, in alternativa rispetto all’affidamento di costoro a terze persone ingrado di prendersene cura, risponda effettivamente ai loro interessi, alla cuitutela è finalizzata la misura alternativa in esame; e che tale rispondenza sia poiconcretamente verificata durante l’esecuzione della misura, attraverso i controllistabiliti dall’art. 284, comma 4, cod. proc. pen. (richiamato dal comma 3 dell’art.47-quinquies ordin. penit.), nonché dal comma 5 dello stesso art. 47-quinquesordin. penit. Ciò al f ine, in particolare, di evitare ogni impropriastrumentalizzazione dei minori al solo scopo di ottenere il beneficio da parte diun padre in realtà non idoneo alla cura degli stessi».3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Anconaha fondato il diniego delle istanze formulate dal ricorrente sulla base diargomentazioni che si inquadrano pienamente nel complesso dei principi sopraaffermati.3.1. Il Tribunale ha in primo luogo richiamato la sentenza di secondo grado,dalla quale emerge la gravità dei comportamenti vessatori e violenti posti inessere dal ricorrente ai danni della ex compagna, madre del figlio natoXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e ha dato significativa evidenza alla circostanza chetali condotte si sono manifestate per tutta la durata della convivenza, iniziatanell’autunno del 2018, quando la ragazza era ancora minorenne, proseguendodurante la gravidanza e persino dopo la nascita del figlio.Il Tribunale ha sottolineato, come elemento particolarmente allarmante, cheil ricorrente ha ripetutamente utilizzato il bambino per minacciare la compagna:in più occasioni lo ha strappato dal suo grembo e addirittura messo a testa ingiù, al fine di rendere le intimidazioni più efficaci.Sulla base di tali episodi, l’ordinanza ha correttamente ritenuto di non poteraccedere alla tesi difensiva secondo cui l’interesse preminente del minoreconsisterebbe nel ripristino della convivenza con il padre, evidenziando che lostesso minore risulta essere stato sottoposto a gravi vessazioni, come strumentoutilizzato per maltrattare la madre.Quanto al percorso presso il CUAV, il Tribunale, ai fini del provvedimento didiniego, ha rilevato l’assenza di indicazioni chiare sull’effettivo beneficio tratto datale percorso (connotato da frequenti assenze agli incontri di gruppo, poirecuperate attraverso incontri individuali), evidenziando altresì che dallarelazione del carcere risulta che il detenuto mostra una tendenza alla negazionedelle proprie responsabilità e alla minimizzazione dei fatti, elemento che, conmotivazione priva di aporie logiche, viene ritenuto espressivo di un esitoinsoddisfacente del percorso trattamentale, svolto anche prima dellacarcerazione.A tale evidenza, nel provvedimento impugnato si è altresì aggiuntal’ulteriore considerazione che dopo solo quattro mesi e mezzo di detenzione, nonrisulta che il ricorrente avviato alcun processo serio di revisione critica delproprio comportamento violentoIl Tribunale ha poi richiamato le numerose segnalazioni delle Forzedell’Ordine risultanti tra il 2021 e il 2024 (ubriachezza, ricettazione, truffa, lesionipersonali), e l’emissione di un avviso orale del Questore nell’aprile 2025, cosìdando conto - diversamente da quanto dedotto dalla difesa - anche dellanegativa condotta successiva alla commissione del reato.Sulla base di tali plurimi indici negativi, il Tribunale, con motivazione che percoerenza e esaustività si sottrae al sindacato di questa Corte, ha escluso laconcedibilità della detenzione domiciliare speciale e, a maggior ragione, dellamisura di più ampio favore dell’affidamento in prova, misure ritenuteeccessivamente ampie rispetto al grado di affidabilità del condannato, purrilevando che solo un congruo periodo di osservazione intramuraria potràconsentire una diversa valutazione della evoluzione del condannato.3.2. Venendo, poi, al profilo specifico dell’affidamento del figlio minore, allaluce del quadro fortemente negativo evidenziato, il Tribunale ha correttamenteaffermato che l’assenza della madre, decaduta dalla potestà genitoriale, non puòcostituire ragione per concedere con maggiore facilità la misura alternativa alpadre detenuto e ha sottolineato che il minore – rimasto presso la nonna paternae seguito dai servizi sociali – non ha subito una traumatica alterazione delle sueabitudini o dei suoi riferimenti affettivi dopo l’arresto del padre.Va sul punto rilevato che l’ordinanza impugnata pur non menzionando, comededotto dalla difesa, la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2025 hacionondimeno effettuato il giudizio di bilanciamento richiesto dalla medesimapronuncia tra gli interessi di rilievo fondamentale coinvolti.La circostanza che nel caso di specie venga in questione un interesse dirilievo costituzionale, quale è quello della salvaguardia di una relazione direttadel minore con almeno uno dei due genitori, non esclude che gli interessi sottesialla esecuzione della pena possano cedere di fronte a tale esigenza «sempre cheil genitore condannato che si trovi nelle condizioni previste dalla legge per fruiredella misura non sia socialmente pericoloso» (Corte cost., sentenza n. 52 del2025; cfr. anche Corte cost., sentenza n. 219 del 2023)Nella fattispecie, il Tribunale di sorveglianza di Ancona, ha puntualmentemotivato in ordine alle ragioni per le quali la convivenza con il padre non sarebbenell’interesse del minore, evidenziando che il ricorrente non è nelle condizionipreviste dalla legge per fruire della misura.Di conseguenza la mancata enunciazione nel provvedimento impugnato dellasentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2025 non priva la motivazione dellaevidenziata solidità argomentativa avendo il Tribunale di sorveglianza datoconto, del non positivo sviluppo, allo stato, del percorso trattamentale delricorrente.3.3. Dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta, con evidenza,come siano stati ritenuti recessivi gli elementi evidenziati dalla difesa quali indicipositivi dell’evoluzione della personalità del ricorrente.A fronte del ritenuto allarmante quadro negativo, la frequentazione delCUAV di Ancona, circostanza valutata dal Tribunale, la disponibilità a svolgerestabile, la Relazione dei Servizi sociali del Comune di XXXXXXX dalla qualeemerge «un buon attaccamento affettivo al figlio risultando essere la figura diriferimento per il bambino che ha appena la scuola dell’infanzia e intrapreso lascuola primaria», e la rideterminazione della pena in sede di appello, noncostituiscono indici idonei a inficiare l’esaustività argomentativa delprovvedimento di diniego,che ha dato puntualmente conto del giudizioprognostico non favorevole al reinserimento sociale del condannato, in assenzadi elementi dai quali desumere l'avvio di un serio e affidabile processo direvisione critica.4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere, dunque,rigettato. Consegue alla pronuncia, la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.