CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 37182/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9571/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] N. 183, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 -controricorrente e ricorrente incidentale- LLOYD'S [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 278, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 162, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (M RCGRG53H26B354C) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LLOYD'S [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO del l 'AQUILA n. 2375/2017 depositata il 19/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio , dinanzi il T ribunale di Vasto, [OSCURATO:PERSONA]. L’attrice, premesso di aver accettato con Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 beneficio d’inventario l’eredità di [OSCURATO:PERSONA], chiedeva dichiararsi l’inefficacia per intervenuta revoca della procura a vendere rilasciata dalla propria dante causa iure eredita tis alla madre di costei [OSCURATO:PERSONA], e degli atti di compravendita da essa procuratrice stipulati il 20 settembre 2001 ed il 31 ottobre 2001, nonché accertare che la nuda proprietà dell’appartamento in Vasto, via Dalmazia , spettasse in parti e guali ex articolo 581 c.c. ad essa attrice e a [OSCURATO:PERSONA] e quella dell’appartamento in Vasto, via [OSCURATO:PERSONA], spettasseesclusivamente ad essa attrice, chiedendo altresì la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dei detti immobili. 2. In particolare , l’attrice evidenziava che la propria dante causa [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito a [OSCURATO:PERSONA], madre della conferente e titolare del diritto di usufrutto sugli immobili siti in Vasto, via Dalmazia e via [OSCURATO:PERSONA], procura irrevocabile a vendere in un unico contesto la nuda proprietà dei detti immobili e che successivamente la conferente aveva revocato la procura con comunicazione inviata ai distretti notarili ritenuti competenti per territorio e alla procuratrice a mezzo raccomandata, quest’ultima aveva comunqueceduto con contratti separati la nuda proprietà di entrambi gli immobili in favore del convenuto [OSCURATO:PERSONA]. L’uno,quello di via Dalmazia, con atto del 20 settembre 2001 per notaio [OSCURATO:PERSONA], l’altro, di via Sant a Lucia , con atto del 31 ottobre 2001 per notaio [OSCURATO:PERSONA], trascritto il successivo 23 novembre 2001. La nuda proprietà di taleimmobile, tuttavia, aveva già formato oggetto di un atto di donazione del 20 ottobre 2001 della nuda Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 proprietaria [OSCURATO:PERSONA] in favore dell’attrice e tale acquisto era stato trascritto il 27 ottobre 2001. [OSCURATO:PERSONA] riteneva che , per effetto della revoca della procura, gli atti erano inefficaci nei confronti della propria dante causa e che l’immobil e di via Dalmazia era parte della comunione ereditaria con il coerede [OSCURATO:PERSONA] mentre quello di via [OSCURATO:PERSONA] era di sua esclusiva proprietà e chiedeva la condanna del convenuto al rilascio degli immobili. 3. [OSCURATO:PERSONA] costituitosi in giudizio chiedeva chiamarsi in garanzia il notaio rogante dell’immobile di via Dalmazia, [OSCURATO:PERSONA], il qu ale a sua volta chiamava in garanzia le proprie compagnie di assicurazione. [OSCURATO:PERSONA] contestava in ogni caso la domanda, ritenendo inefficace la revoca della procura in quanto priva di giusta causa,trattandosi di procura irrevocabile, espe r iva inoltre, domanda riconvenzionale nei riguardi dell’attrice e di [OSCURATO:PERSONA], quali eredi della procuratrice Paulon per ottenere,nell’ipotesi di accoglimento della domanda, la restituzione del prezzo pagato per gli immobili, le relative spese e il risarcimento del danno subito ad opera della de cuiusPaulon che aveva speso i poteri rappresentativi pur conscia dell’avvenuto loro venir meno. Chiedeva,infine, la condanna del notaio D e C inque al risarcimento del danno per aver omesso la verifica dei poteri rappresentativi in capo alla mandataria. 4. Il Tribunale di V asto accoglieva parzialmente la domanda attrice, dichiarando l’inefficacia dell’atto di cessione dell’immobile in via [OSCURATO:PERSONA] per atto notaio [OSCURATO:PERSONA] di Chieti del 31 ottobre 2001 avuto riguardo la circostanza che il medesimo immobile aveva formato oggetto di donazione da parte della mandante con atto Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 trascritto antecedentemente alla trascrizione della detta cessione, respingeva invece la domanda di inefficacia della procura sia perché la detta revoca non era stata portata a conoscenza dei terzi con gli opportuni mezzi, sia in quanto non risultava che la mandante si fosse in qualche modo attivata per rientrare nel possesso del relativo documento, anche alla luce dei rapporti tra le parti,madre e figlia, ricorrendo eventualmente alle vie giudiziarie , sia , da ultimo, perché non risultava che il Lalli fosse a conoscenza dell’avvenuta revoca della procura. Il Tribunale respingeva anche la domanda di inefficacia della compravendita di via Dalmazia. Respingeva, inoltre , la domanda riconvenzionale avanzata a titolo risarcitorio dal Lalli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto era rimasta n on dimostrata la sua qualità di erede e dell’attrice [OSCURATO:PERSONA] in quanto nell’atto relativo all’immobile di via [OSCURATO:PERSONA], il Lalli aveva espressamente dispensato il notaio dalla accertamenti ipocatastali ciò che rendeva i pregiudizi ascrivibili in via esclusiva al fatto dello stesso Lalli che, con la dispensa al notaio non si era avveduto della precedente trascrizione dell’atto di donazione posto in essere dalla mandante. Il T ribunale respingeva altresì la do manda riconvenzionale della parte attrice e quella del Lalli nei confronti del notaio De C inque in quanto l’atto era stato ritenuto pienamente efficace e non era ravvisabile alcun a inadempienza del notaio rogante. Allo stesso modo respingeva le domande di manleva di quest’ultimo nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e dei Lloyd’s di Londra. Le spese di lite venivano regolate con lacondanna del Lalli a rifondere al [OSCURATO:PERSONA] le spese di giudizio e questo ultimo a Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 rifondere le spese per la citazione delle due compagnie di assicurazione. 5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 6. Si costituivanonel giudizio di appello e proponevano appello incidentale Elisabetta MartellonieG ermano [OSCURATO:PERSONA]. Resistevano all’appello anche [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA]. 7. La Corte d’Appellodell’Aquila rigettava l’appello principale e in parziale accoglimento dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] al rilascio in suo favore dell’immobile sito in Vasto, via [OSCURATO:PERSONA], n. 49 , piano terzo , interno 5. In accoglimento dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] riformava integralmente il capo della sentenza che lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] e i Lloyd’s di Londra e condannava [OSCURATO:PERSONA] al 50 %delle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] r telloni che veniva condannata al pagamento delle spese nei confronti del notaio Germano DeCinque e delle compagnie di assicurazioni chiamate in manleva. 7.1 La Corte d'Appello, in primo luogo , evidenziava che il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità professionale del notaio [OSCURATO:PERSONA] non era stato oggetto di impugnazione, sicché sul punto doveva ritenersi formato il giudicato. Di conseguenza il passaggio in giudicato travolgeva anche le domande di manleva avanzat e dal notaio nei confronti delle compagnie di assicurazione. La Corte d’Appello riteneva inammissibile la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] r telloni in quanto tardiva perché sollevata solo in sede di comparsa Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 conclusionale,non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario . Quanto all’eventuale litisconsorzio necessario relativamente alle domande avanzate dalla M artell oni quale erede di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di bene in comunione pro indiviso ancorché ereditaria, ciascuno dei comunisti era legittimato ad esperire nei confronti dei terzi le azioni reali connesse alla proprietà non ricorrendo dunque litisconsorzio con gli altri comunisti. 7.2 Nel merito, l a Corte ri gettava l’a ppello principale. La decisione impugnata dal Lalli sulla inefficacia dell’acquisto dell’immobile di via [OSCURATO:PERSONA], oggetto della procura a vendere, si fondava su un duplice ordine di ragioni entrambe idonee a sorreggere la motivazione. Il Tribunale,infatti, aveva ritenuto che la donazione della proprietà dell’immobile antecedente l’acquisto del Lalli avessi avuto due conseguenze , la prim a , in ordine alla revoca della procura, la seconda sul l’inopponibilità alla Ma r telloni donataria del successivo atto di compravendita avvenuto a non domino. L’appellante aveva censurato solo il primo profilo afferente la permanenza del potere di disporre del bene della Sangiovanni, quale mandante, mentre non aveva attinto la censura della parte della sentenza che afferiva all’inopponibilità alla donataria della compravendita per effetto della priorità delle trascrizioni. Ciò rendeva il gravamesul capo relativo alla dichiarata inefficacia della compravendita di via [OSCURATO:PERSONA] inammissibile per l’intervenuto passaggio in giudicato della statuizione sull’inopponibilità del contratto. La trascrizione della donazione,infatti, era antecedente alla stipula dell’atto di compravendita e né la donazione né l’avvenuta trascrizione erano mai state oggetto di alcuna censura di invalidità, sicché l’anteriorità della trascrizione rendeva la Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 compravendita successiva effettuata in favore dell’appellante inopponibile alla donataria. Peraltro, del tutto correttamente , il Tribunale aveva ritenuto che il compimento da parte della Sangiovanni, mandante della donazione , comportava revoca implicita della procura. L’esercizio delle attività dispositivaoggetto della procura, infatti , postulava la permanenza della titolarità dei diritti in capo al mandante sicché venuti meno tali diritti veniva meno i l rapporto rappresentativo di cui alla procura. Infine , l’irrevocabilità della procura doveva ritenersi connessa all’irrevocabilità del mandato ex articolo 1723 c.c. e, dunque , era prevista solo nell’ipotesi in cui il mandato fosse conferito nell’interesse dello stesso mandatario. Nel giudizio non era stato in alcun modo dimostrata la sussistenza di tale interesse della mandataria salvo il fatto che fosse titolare del diritto di usufrutto relativamente ai medesim i ben i immobil i . Ciò , tuttavia , costituiva un interesse di mera opportunità dell’esercizio dei poteri e non già un interesse fondato sul rapporto negoziale tra le parti che rendeva irrevocabile la procura. Doveva evidenziarsi , peraltro , che , ne l di mandato conferito nell’interesse del mandatario con attribuzione di procura,l’irrevocabilità del mandato era limitata al rapporto interno tra il mandante al mandatario e,pertanto, la validità del contratto concluso tra il terzo e i l mandatario restava subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza ed a lla mancanza di revoca della procura. 7.3 La Corte d’Appelloriteneva infondato anche il gravame del Lalli sul capo della sentenza che non aveva riconosciuto il suo diritto al rimborso del prezzo di acquisto dell’immobile di via [OSCURATO:PERSONA] da parte della Martelloni. Secondo la Corte d’Appello era rimasta Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 indimostrata la qualità di erede della Martelloni relativamente alla Paulon il cui onere ex articolo 2697 c.c. gravava sull’appellante. L’atto oggetto della declaratoria di inefficacia, infatti , era stato stipulato dalla Paulon allorquando la procura era stata revocata con la raccomandata della Sangiovanni. Conseguentemente, poiché l’atto di successiva compravendita dell’immobile donato era del tutto inefficace rispetto alla mandante Sangiovanni per la mancanza di qualsivoglia potere in capo alla rappresentante gli effetti della detta compravendita non facevano capo ad altri che alla Paulon né risultava che potesse riconoscersi in capo al Lalli quell’affidamento incolpevole circa la validità della procura alla luce del suo comportamento gravemente negligente nell’effettuazione dell’acquisto. Egli, infatti , avrebbe potuto accorgersi della trascrizione dell’atto di donazione se non avesse esonerato il notaio dall’effettuare le v isure. L’esonero dai doverosi preventivi accertamenti circa la titolarità del bene in capo alla mandante sulla base di indimostrate ragioni di urgenza, costituiva una condotta da sola in grado di elidere qualsiasi responsabilità della mandante Sangiovanninell’irregolare procedimento di revoca della procura e nella mancata attivazione delle azioni anche giudiziarie finalizzate alla restituzione della medesima procura da parte della Paulon. L’affidamento del Lalli in ordine al permanere dei poteri rappresentativi non era tutelabile in quanto non incolpevole. L’azionato diritto alla restituzione del corrispettivo della vendita andava indirizzato esclusivamente nei confronti della Paulon quale falsus procuratore non risultava dimostrato che la Martelloni fosse erede anche della Paulon. Tale circostanza non risultava agli atti del processo né poteva desumersi dal documento prodotto Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 dall’appellante Lalli, trattandosi di una comunicazione di un terzo che non poteva avere valore di negozio giuridico di accettazione dell’eredità,men che mai con il beneficio d’inventario. 7.4 La Corte d’Appello affermava , invece, la solo parziale fondatezza d e ll’appello incidentale della Martelloni . I l motivo di gravameche concerneva il rigetto della domanda di declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita relativo all’immobile di via Dalmazia era infondato. Le attività post e in essere dalla Sangiovanni al fine di portare a conoscenza dei terzi l’avvenuta revoca della procura a vendere da essa rilasciata alla madre Paulon erano insufficienti ed inidonee a far ritenere conoscibile ai terzi il venir meno dei poteri procuratori. In tal senso doveva attribuirsi rilievo predominante all’omesso esperimento di azioni giudiziarie nei riguardi della madre da parte della mandante Sangiovanni finalizzate alla riconsegna della procura ad essa rilasciata. In particolare, la condotta della mandante , c on riferimento alla procura per la vendita dell’immobile di via Dalmazia non era tale da rendere riconoscibile a terzi l’avvenuta revocadella procura. Ciò in considerazione anche del lungo tempo trascorso tra la revoca dei poteri nell’anno 1996 e la spendita degli stessi nell’anno 2001. In tal senso nessuna rilevanza poteva assumere la comunicazione della revoca al collegio notarile del luogo di rilascio della procura, giacché l’atto di trasferimento ben poteva essere stipulato da un notaio appartenente ad altro collegio notarile. Peraltro,la procura non era stata rilasciata per atto pubblicoe l’originale delle scritture private autenticate non erano atti conservati dal notaio, dunque , era essenziale ottenerne la restituzione. Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 In conclusione, relativamente all’acquisto di via Dalmazia doveva ritenersi prevalente la tutela dell’affidamento del terzo- il Lalli- che aveva contratto con il procuratore cui erano stati rev ocati i poteri e per l’effetto doveva confermarsi la decisione del Tribunale. Non era fondata neanche la tesi secondo la quale la procura imponeva di provvedere alla contemporanea cessione sia della nuda proprietà facente capo alla mandante sia dell’usufrutto dei medesimi immobili.Non era infatti possibile interpretare la procura quale vincolo all’effettuazione delle attività finalizzata alla cessione dei diritti della mandante in un unico contesto ovvero con un unico atto. 7.5 Doveva invece trovare accoglimento l’appello incidentale della Martelloni nella parte in cui lamentava l’omessa statuizione sulla domanda di rilascio dell’immobile di via [OSCURATO:PERSONA],essendo incontestato che era rimasto nella disponibilità del Lalli, del tutto privo di titolo giustificativo. Per quanto riguardava le spese di lite l’appello del Lalli era infondatomentre doveva trovare accoglimento quello del notaio in merito all’ingiusta condanna alle spese di lite nei riguardi delle due compagnie.Infatti, il rigetto della dom anda avanzata dal Lalli nei confronti del notaio non poteva far ritenere la soccombenza dell’assicurato nei riguardi della propria assicurazione. Le spese della costituzione delle compagnie di assicurazionein applicazione del principio di causalità dovevano essere poste a carico della Martelloni la cui domanda di inefficacia dell’atto di via Dalmazia stipulato dal notaio [OSCURATO:PERSONA] aveva giustificato la chiamata in causa delle compagnie di assicurazione da parte del notaio chiamato in giudizio dal convenuto Lalli. Sulla base della parziale Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 soccombenza del Lalli e della M artelloni nel giudizio di appello la Corte riteneva equo compensare tra le parti le spese di lite nella misura del 50 %, condannando il Lalli, da ritenersi prevalentemente soccombente alla luce della integrale soccombenza sulla domanda principale nei confronti della Martelloni, al pagamento del residuo in favore di quest’ultima. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi. 9. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentalesulla base di tre motivi. 10. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 11. Lloyd’s assicurazione ha resistito con controricorso. 12. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso al ricorso incidentale del Lalli. 13. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. 14.La Corte, in esito alla discussione del ricorso nell'adunanza camerale del 23 novembre 2022, tenuto conto della complessità delle questioni proposte e del conseguente rilievo nomofilattico ha ritenuto necessario rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienzaex art. 380 bis, comma 1 , c.p.c . Pertanto, deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: In tema di giudizio di cassazione, l'assegnazione di una causa alle sezioni ordinarie in camera di consiglio non osta, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, alla sua rimessione all'udienza pubblica, in applicazione analogica dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., non potendo il collegio essere vincolato dalla valutazione sulla rilevanza della questione operata dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. 2018n