CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 09904/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7558/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1840/2017 depositata il9.8.2017. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 13.6.2006, ha calcolato in complessivi € 98.267,17, sulla base del valore agricolo medio, a norma dellalegge 22.10.1971, n. 865, l'indennità spettante ai signori Ermes, Alessandra e [OSCURATO:PERSONA] per l'esproprio di un'area di loro proprietà, valutata come inedificabile, collocata nel centro urbanizzato di Cattolica e interessata dai lavori di sistemazione di un piazzale adibito a sede del mercato e di un parcheggio pubblico; nella predetta indennità è stato ricompreso il valore venale di un manufatto, adibito a bar, costruito dal Comune di Cattolica e posto a servizio del mercato. 2. La Corte ha osservato che all'epoca dell'approvazione del progetto dell'opera pubblica (deliberata il 28.11.2001), nell'ambito della zonizzazione del territorio, l'area era destinata ad uso pubblico come parcheggio in un contesto densamente popolato e saturo; che la presenza del bar non faceva mutare la natura dell'area che era e rimaneva inedificabile; che era fondata la richiesta degli espropriati di rapportare l'indennità al valore della costruzione incorporata al suolo, non essendo possibile giuridicamente mantenere divisa la proprietà del suolo da quella delle costruzioni su di esso realizzate. 3. Avverso tale decisione i signori Paparoni hanno presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; il Comune di Cattolica ha proposto ricorso incidentale affidato a un motivo. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art.16 dellalegge n. 865 del 1971, e dell’art.39 della legge n. 2359 del 1865, e vizio di motivazione, perché la sentenza impugnata aveva qualificato l'area espropriata come inedificabile, nonostante fosse legittimamente già edificata e adibita a parcheggio, e aveva erroneamente applicato di conseguenza il criterio del valore agricolo medio, anziché quello del valore di mercato relativo ai fabbricati e all'area di sedime. Il motivo è stato rigettato dalla Corte di cassazione con la sentenza del 12.11.2014 n.24168 nella parte in cui era volto a censurare la qualificazione urbanistica dell'area, correttamente valutata come inedificabile, perché non poteva riconoscersi la prerogativa dell'edificabilità ai terreni urbanisticamente destinati a servizi di pubblica utilità (quali, nella specie, parcheggi e stazioni di servizio), preclusiva ai privati di forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione che, anche se previste, sono concepite al solo fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi. Inoltre i ricorrenti non si erano confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata, con la quale la Corte territoriale aveva valutato l'area come inedificabile anche perché inserita dal piano regolatore generale in un comparto completamente urbanizzato, pressoché saturo di costruzioni, che aveva esaurito, per il grande sviluppo edilizio, le possibilità edificatorie, il che escludeva le possibilità effettive di edificazione (d.l. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 3, conv. inlegge n. 359 del 1992). Il motivo è stato invece ritenuto fondato quanto al profilo concernente la valutazione dell'indennità che, dopo lasentenza della Corte costituzionale n.181/2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano il criterio del valore agricolo medio), doveva essere commisurata al valore di mercato anche per i terreni inedificabili. Gli altri due motivi, proposti in via subordinata, sono stati ritenuti assorbiti. Il ricorso incidentale del Comune di Cattolica è stato invece reputato inammissibile, perché non corredato dai necessari quesiti di diritto, a norma dell'art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis). 4. La Corte di appello di Bologna, investita dal rinvio, esperita consulenza tecnica d’ufficio per la stima del valore di mercato dell’area, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha determinato in € 113.010,00 l’indennità di espropriazione dovuta dal Comune di Cattolica agli opponenti e ne ha ordinato il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, maggiorata di interessi legali, a spese compensate. 5. Avverso la predetta sentenza del 9.8.2017, non notificata, con atto notificato il 15.3.2018 hanno proposto ricorso per cassazione Ermes, Alessandra e [OSCURATO:PERSONA], svolgendo cinque motivi. Con atto notificato il 4.4.2018 ha proposto controricorso il Comune di Cattolica, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. I ricorrenti hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.383, 384, comma 2, e 394 cod.proc.civ. e comunque per violazione della legge n.359 del 1992 così come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.181 del 2011. I ricorrenti ricordano che la sentenza rescindente aveva chiaramente dettato il principio che il valore di mercato delle aree non edificabili doveva essere parametrato alla loro potenziale diversa utilizzazione economica, tenendo quindi conto della loro capacità di produrre reddito; osservano quindi che il Consulente tecnico d’ufficio (breviter C.t.u.) all’uopo incaricato aveva individuato due criteri all’uopo idonei, ossia la «stima dell’area data dalla somma della monetizzazione standard a parcheggio pubblico» (€ 2.286.195,12) e il «valore desunto mediante stima sintetico comparativa» (€ 3.063.132,00), incomprensibilmente scartati per adottare il criterio del «valore determinato mediante la capitalizzazione dei redditi prodotti dall’area ablata», salvo poi considerarne un limite superiore rappresentato dalla redditività misurata in concreto con riferimento agli introiti conseguiti dal Comune nel bilancio 2014 (€ 1.251.493,00, con il conseguente valore di € 163,23 al m.q.) e un limite inferiore basato sulla capitalizzazione del reddito percepito dai proprietari in forza del vecchio contratto di locazione dell’area, ormai scaduto e concluso (€ 113.010,20). [OSCURATO:PERSONA] aveva poi operato la media fra i valori dei due limiti con un risultato di € 682.251,20, peraltro non rispettoso della redditività reale e potenziale, ma la Corte felsinea, discostandosi dal principio di diritto, aveva ritenuto che l’area non avesse un valore di mercato e aveva adottato il limite inferiore indicato dal C.t.u., che era semmai il valore al di sotto del quale non vi era convenienza alla vendita e all’acquisto ed era molto prossimo all’importo originariamente riconosciuto nella sentenza cassata sulla base dei v.a.m. ed enormemente inferiore alla reddittività reale. 7. Con il s econdo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 191, 115 e 116 cod.proc.civ. I ricorrenti lamentano che la Corte di appello si sia scostata dalle conclusioni del C.t.u. senza adeguata motivazione e senza indicare le fonti tecniche del proprio convincimento, senza considerare che l’affitto dell’area al Comune di Cattolica non era affatto l’unica possibilità di sfruttamento economico, senza motivare in ordine alla scelta penalizzante fra le due opzioni rappresentate dai limiti indicati dal C.t.u. e finendo per eludere i principi rivenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla giurisprudenza CEDU. I ricorrenti si dolgono, infine, che le critiche specifiche e puntuali mosse dal loro consulente di parte e le loro richieste di chiarimenti all’elaborato peritale non siano state considerate dalla ordinanza impugnata. 8. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.111 Cost. e della clausola del giusto processo. Fanno presente al proposito che il Comune con determinazione dirigenziale n.688 del 30.8.2018 prodotta in sede di legittimità quale documento sopravvenuto ex art.372 cod.proc.civ. era stato regolarizzato il bar dal punto di vista catastale con la conseguenza di rendere edificabile l’area in questione. 9. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1282, 1284 e 1287 cod.civ. I ricorrenti si dolgono della mancata concessione della rivalutazione monetaria della indennità alla stregua dei principi espressi dalla Corte EDU con la sentenza 14.4.2015 Chinnici-Italia. 10. Con il quinto motivo di r icorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 91,92, 115 e 116 cod.proc.civ. I ricorrenti criticano la valutazione di soccombenza reciproca espressa dalla Corte di appello a giustificazione della disposta compensazione, benché fossero stati costretti ad agire in giudizio a fronte di una originaria quantificazione dell’indennità in € 23.000,00 pari a circa un quinto di quanto liquidato. 11. Il terzo motivo con il qua le i ricorrenti sostengono il carattere edificabile dell’area presenta carattere logicamente preliminare e va quindi esaminato prioritariamente. Il motivo, anche a prescindere dal suo riferimento alla regolarizzazione catastale del solo bar presente sull’area, è inammissibile per due distinte ragioni. Da un lato, per effetto della sentenza n.24168 del 2014 di questa Corte, la non edificabilità dell’area è coperta dalla formazione del giudicato interno. Dall’altro, i ricorrenti sostengono la loro deduzione e con la produzione di nuovi documenti in sede di legittimità in violazione dell’art.372, comma 1, cod.proc.civ., secondo il quale non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, fatta eccezione solo per quelliche riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso. 12. I primi due motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Il Comune controricorrente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità di tutti i motivi (e quindi anche dei primi due) perché deducenti violazione di legge, ma in realtà volti a denunciare vizi motivazionali al di fuori dei canoni e dei limiti disciplinati dall’art.360, comma 1, n.5 cod.proc.civ. che attualmente lo consente nel solo caso di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. L’eccezione è infondata: il vizio denunciato dai ricorrenti è stato correttamente ricondotto al n.3 dell’art.360 cod.proc.civ., avendo essi inteso denunciare che la Corte di appello non aveva correttamente applicato alla fattispecie concreta la norma di legge e il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, non parametrando l’indennità di espropriazione al valore di mercato dell’area in questione. 13. I due motivi appaiono fondati. La stessa Corte di appello ha richiamato il principio, ormai ben radicato nella giurisprudenza di legittimità, espresso dalla sentenza della Sez. 1, n. 21386 del 17.10.2011 (ma anche da Sez. 1, n. 25718 del 1.12.2011; Sez. 1,n. 23639 del 21.11.2016; Sez. 1, n. 25314 del 25.10.2017;Sez.1 , n. 19295 del 19.7.2018; Sez .1, n.6257 del 6.3.2019;Sez. 6 - 1, n. 3168 del 1.12.2019) secondo il quale in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, qualora l'espropriato contesti, seppur limitatamente al presupposto della natura agricola o non edificatoria del terreno, la stima operata dalla corte di appello con il criterio del VAM (valore agricolo medio) previsto dagli artt. 16 della legge n. 865 del 1971 e 5-bis, comma quarto, della legge n. 359 del 1992 e dichiarato incostituzionale dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, la stima dell'indennità dev'essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, potendo l'interessato anche dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà e che, quindi, ha una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti). 14. La pronuncia di questa Corte vincolava il giudice del rinvio alla ricerca del valore reale ed effettivo di mercato del bene espropriato. Questo scrutinio era costituzionalmente necessitato, alla luce della giurisprudenza della Consulta che ha chiarito i rapporti tra l’art. 117, primo comma, Cost. e le norme della CEDU, come interpretate dalla Corte europea, impongono di verificare se vi sia contrasto, non suscettibile di essere risolto in via interpretativa, tra la disciplina censurata e le norme della CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo ed assunte quali fonti integratrici dell'indicato parametro costituzionale e se le normedella CEDU, invocate come integrazione del parametro (cosiddette norme interposte), nell'interpretazione ad esse data dalla medesima Corte, siano compatibili con l'ordinamento costituzionale italiano. Orbene, la Corte europea, con decisione della Grande Camera in data 29.3.2006, ribadita da numerose altre decisioni, ha preso le mosse dal dettato dell'art. 1 del protocollo n. 1, secondo cui: «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietàse non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale. Le precedenti disposizioni non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi oppure di ammende». Secondo la Corte europea: a) le tre norme di cui si compone l'art. 1 del protocollo n. 1 sono tra loro collegate, sicché la seconda e la terza, relative a particolari casi di ingerenza nel diritto al rispetto dei beni, devono essere interpretate alla luce del principio contenuto nella prima norma (punto 75); b) l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve contemperare un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e il requisito della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (punto 93); c) nello stabilire se sia soddisfatto tale requisito, lo Stato gode di un ampio margine di discrezionalità, sia nello scegliere i mezzi di attuazione sia nell'accertare se le conseguenze derivanti dall'attuazione siano giustificate, nell'interesse generale, per il conseguimento delle finalità della legge che sta alla base dell'espropriazione (punto 94); d) occorre comunque determinare se sia stato mantenuto il necessario equilibrio in modo conforme al diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni (punto 94); e) il prendere dei beni senza il pagamento di una somma in ragionevole rapporto con il loro valore, di norma costituisce un'ingerenza sproporzionata e la totale mancanza d'indennizzo può essere considerata giustificabile, ai sensi dell'art. 1 del protocollo n. 1, soltanto in circostanze eccezionali, ancorché non sempre sia garantita dalla CEDU una riparazione integrale (punto 95); f) in caso di espropriazione isolata, pur se a fini di pubblica utilità, soltanto una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il bene (punto 96); g) obiettivi legittimi di pubblica utilità, come quelli perseguiti da misure di riforma economica o da misure tendenti a conseguire una maggiore giustizia sociale, potrebbero giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato (punto 97). L'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, terzo comma, Cost., se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita - in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare - non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro (ex multis: Corte Costituzionale sentenze n. 173 del 1991, n. 1022 del 1988, n. 355 del 1985; n. 223 del 1983; n. 5 del 1980; 347 e 348 del 2007). Per raggiungere tale finalità, occorre fare riferimento, per la determinazione dell'indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge. Solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro spettante all'espropriato ed evitare che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene; deve essere quindi esclusa una valutazione del tutto astratta, in quanto sganciata dalle caratteristiche essenziali del bene ablato. Con la sentenza n.181 del 2011 la Corte Costituzionale ha ritenuto che tali principi siano applicabili anche ai suoli agricoli e a quelli non suscettibili di classificazione edificatoria perché l'art. 1 del primo protocollo della CEDU, nelle sue proposizioni, si riferisce con previsione chiaramente generale ai beni, senza operare distinzioni in ragione della qualitas rei, mentre non è ravvisabile alcun motivo idoneo a giustificare un trattamento differenziato, in presenza di un evento espropriativo, tra i suoli di cui si tratta (edificabili, da un lato, agricoli o non suscettibili di classificazione edificatoria, dall'altro). La giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, con le sentenze n. 348 del 2007 e n.181 del 2011, e quella della Corte europea concordano nel ritenere che il punto di riferimento per determinare l'indennità di espropriazione deve essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato. Tale punto di riferimento non può variare secondo la natura del bene, perché in tal modo verrebbe meno l'ancoraggio al dato della realtà postulato come necessario per pervenire alla determinazione di una giusta indennità. È pur vero che il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l'indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato e che non sempre è garantita dalla CEDU una riparazione integrale, come la stessa Corte di Strasburgo ha affermato, sia pure aggiungendo che in caso di «espropriazione isolata», pur se a fini di pubblica utilità, soltanto una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il valore del bene. Tuttavia, proprio l'esigenza di effettuare una valutazione di congruità dell'indennizzo espropriativo, determinato applicando eventuali meccanismi di correzione sul valore di mercato, impone che quest'ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore, in guisa da garantire il giusto equilibrio tra l'interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui. 15. A tale ricerca del valore effettivo di mercato del bene espropriato la Corte bolognese si è sottratta, non tenendo conto dei precisi elementi scaturenti dall’istruttoria esperita, riferiti dal Consulente tecnico d’ufficio, comunque risultanti dalla stessa sentenza e puntualmente indicati dai ricorrenti in ricorso, relativi alla potenziale redditività del terreno, tra cui quello della stima dell’area data dalla somma della monetizzazione standard a parcheggio pubblico. Del pari, la Corte di appello ha disatteso la valutazione espressa dal C.t.u., che aveva operato la media aritmetica fra due valori espressivi del valore determinato mediante la capitalizzazione dei redditi prodotti dall’area ablata, e cioè la somma dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico dell’area effettuato dal Comune e risultante dal bilancio comunale del 2014 e il reddito prodotto con il contratto di locazione, assai risalente e ormai scaduto del 1993. In primo luogo la Corte di appello non spiega perché un vincolo ritenuto conformativo - e non lenticolare ed espropriativo - a parcheggio pubblico imponesse comunque il trasferimento del godimento al Comune e non fosse compatibile con una destinazione a parcheggio a disposizione del pubblico sfruttato dal privato proprietario. Affermazione questa posta a presidio della ravvisata assenza di mercato e della necessità per i proprietari di individuare l’interlocutore contrattuale nel Comune di Cattolica, quale argomento sviluppato alla pagina 13 (non numerata) della sentenza impugnata per confutare le tesi degli opponenti. La precedente sentenza di questa Corte ha accertato solamente la destinazione del bene a servizio pubblico, preclusiva ai privati di forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione che, anche se previste, sono concepite al solo fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi, ma non si è pronunciata sul punto. 16. Soprattutto la sentenza impugnata, anche una volta assunto, come ha fatto, che quel tipo di fruizione dell’area dovesse essere appannaggio esclusivo dell’ente pubblico (pag.14-15), non spiega perché non si dovesse considerare come espressiva del valore del bene la redditività concretamente ritratta proprio dall’ente pubblico stesso, accertata in causa e riferita dal C.t.u., criterio questo che è stato del tutto apoditticamente rifiutato dalla Corte territoriale. Ed ancora, una volta accettato, come ha ritenuto il C.t.u., che tale valore esigesse una mediazione con quello del c.d. limite inferiore rappresentato dal contratto di affitto quale unica possibile forma di sfruttamento economico compatibile con la conformazione urbanistica, non vi era alcuna ragionevole spiegazione per abdicare totalmente al primo parametro proposto dal C.t.u., che in effetti aveva optato per la media aritmetica fra i due valori (redditività in concreto ritratta dal Comune - «limite superiore» e ultimo valore locativo-«limite inferiore»). Ciò, non foss’altro perché nel doveroso scenario di valutazione che prescinde dal vincolo espropriativo, se anche il Comune fosse stato l’unico interlocutore contrattuale possibile per il privato proprietario, anche il Comune avrebbe dovuto tener conto nel concordare il canone locativo con il proprietario del suolo del mancato utile per le sue casse che sarebbe conseguito dalla non stipulazione del contratto di locazione. 16. Il quarto e il quinto motivo restano di conseguenza assorbiti. 17. Per i motivi esposti occorre accogliere il primo e il secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo e assorbiti il quarto e il quinto, cassare la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviare alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte