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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 49391/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04YS1LC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, con cui è stata confermata la condanna del Tribunale di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.

Igs. 25 luglio 1998, n. 286, in cui ci si duole del vizio di motivazione e del travisamento probatorio (primo motivo) nonché del mancato riconoscimento dell'istituto previsto dall'art. 131-bis e delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva (secondo motivo), non sono consentite in quanto doglianze in fatto, in parte altresì generiche e non autosufficienti (laddove si evidenziano anomalie del verbale di notifica e ci si duole di una traduzione solo in inglese e non in lingua albanese).

Osservato che dette doglianze sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata.

Invero, in essa si evidenzia che: - il decreto di espulsione a firma del Prefetto di Ancona in data 19.11.2014 fu regolarmente notificato al prevenuto in pari data, venendo consegnato in copia il verbale di notifica (tradotto in lingua inglese e albanese) al suddetto che si rifiutò di firmarlo; - Saliaj fece rientro in Italia dopo essere stato in Albania nell'agosto 2018, ove gli venne rilasciato passaporto; - non è possibile applicare il disposto dell'art. 131- bis cod. pen. alla concreta fattispecie, stante la sottrazione del prevenuto, per almeno quattro anni, all'ordine di espulsione in oggetto; - non è possibile concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, in considerazione della negativa personalità dello stesso come emergente dal certificato del casellario giudiziale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04YS1LC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, con cui è stata confermata la condanna del Tribunale di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, in cui ci si duole del vizio di motivazione e del travisamento probatorio (primo motivo) nonché del mancato riconoscimento dell'istituto previsto dall'art. 131-bis e delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva (secondo motivo), non sono consentite in quanto doglianze in fatto, in parte altresì generiche e non autosufficienti (laddove si evidenziano anomalie del verbale di notifica e ci si duole di una traduzione solo in inglese e non in lingua albanese). Osservato che dette doglianze sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata. Invero, in essa si evidenzia che: - il decreto di espulsione a firma del Prefetto di Ancona in data 19.11.2014 fu regolarmente notificato al prevenuto in pari data, venendo consegnato in copia il verbale di notifica (tradotto in lingua inglese e albanese) al suddetto che si rifiutò di firmarlo; - Saliaj fece rientro in Italia dopo essere stato in Albania nell'agosto 2018, ove gli venne rilasciato passaporto; - non è possibile applicare il disposto dell'art. 131- bis cod. pen. alla concreta fattispecie, stante la sottrazione del prevenuto, per almeno quattro anni, all'ordine di espulsione in oggetto; - non è possibile concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, in considerazione della negativa personalità dello stesso come emergente dal certificato del casellario giudiziale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2
Decreto Cassazione n. 49391/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris