CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21018/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in merito al reato di furto in abitazione consumato in concorso con soggetto giudicato separatamente. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Con le prime due censure si critica la sentenza per aver ritenuto sussistente il concorso dell'indagato, tanto sotto il profilo oggettivo quanto in merito al dolo di partecipazione, in luogo, al più, della mera ipotesi di connivenza non punibile e, comunque, per non aver ritenuto l'opera di Amato di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del delitto. Il ruolo marginale assunto dell'imputato oltre che la sua incensuratezza, per il terzo motivo, avrebbero infine dovuto condurre all'accertamento delle circostanze attenuanti generiche, invece ritenute insussistenti. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello dettagliatamente riportati nella sentenza impugnata (pag. 4), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 4-6), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 4. Laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili in quanto si sostanziano in motivi diversi da quelli deducibili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni fattuali del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). Di fronte alla specifica considerazione delle deduzioni difensive d'appello da parte della Corte territoriale (in ipotesi di c.d. «doppia conforme») che ha valorizzato la condotta tenuta dall'imputato, colto nel possesso dei beni oggetto di furto nell'immediatezza dei fatti e nell'atto di nasconderli in sede d'intervento delle forze dell'ordine, il ricorrente si limita difatti a prospettare una propria alternativa lettura degli elementi probatori conducente in direzione opposta rispetto a quella del giudicante che, invece, ha sul punto reso motivazione esente da critiche. Nell'intento di formulare una censura in termini di violazione di legge (l'art. 62-bis cod. pen.), il ricorrente finisce, nella specie, per confermare egli stesso la corretta applicazione, da parte della Corte territoriale, dei principi governanti la materia laddove precisa che il giudice d'appello ha escluso la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche argomentando dall'inesistenza di elementi positivamente valutabili in tal senso (tali da fondare in giudizio di minore meritevolezza di pena) tra cui l'incensuratezza (non più rilevante singolarmente considerata, ai sensi del terzo comma del citato art. 62-bis). Rileva evidenziare che, peraltro, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01) 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c