CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20871/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
runetti;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1042/2023,depositata il 10/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2015 la società [OSCURATO:PERSONA] ha chiamato in giudizio la ditta NauticaEsposito Stanislao, deducendo di avere acquistato nel 2008 un natanteNumero registro generale 6752/2023Numero sezionale 644/2026Numero di raccolta generale 20871/2026Data pubblicazione 19/06/2026costruito dal cantiere convenuto e che il bene si era rivelato affetto da vizicostruttivi e progettuali. L’attrice ha quindi chiesto di condannare laconvenuta al risarcimento dei danni, quantificati in euro 150.000, oltre aidanni conseguenti al mancato utilizzo dell’imbarcazione.Con la sentenza n. 19544/2017 il Tribunale di Roma ha accolto ladomanda, qualificando la vendita quale vendita di aliud pro alio, e hacondannato la convenuta al pagamento di euro 69.968,67 a titolo dirisarcimento dei danni.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello principale, contestando al giudicedi primo grado l’accertamento di vendita di aliud pro alio in assenza didomanda di risoluzione del contratto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appelloincidentale, contestando l’ammontare della liquidazione del risarcimentodei danni.Con la sentenza n. 1042/2023 la Corte d’appello di Roma ha rigettato ilgravame principale e ha accolto il primo motivo di quello incidentale,condannando la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della maggiore somma dieuro 110.000, confermando nel resto la sentenza impugnata.3. Avverso la sentenza d’appello ricorre la [OSCURATO:PERSONA] conResiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Memoria è stata depositata dalla controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazionedegli artt. 240 e 241 del codice della navigazione, intervenuta prescrizionenel 2013 di ogni garanzia per vizi progettuali e costruttivi dellaimbarcazione, costruita e venduta nel 2008: i vizi costruttivi sarebberostati riscontrati e lamentati solo dopo oltre cinque anni di utilizzo dellaimbarcazione per fini commerciali, quando era ormai intervenuta laprescrizione di ogni garanzia.Numero registro generale 6752/2023Numero sezionale 644/2026Numero di raccolta generale 20871/2026Data pubblicazione 19/06/20262. Il secondo motivo lamenta, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1490, 1495 e 1497 c.c., 9del d.lgs. 175/2005: i giudici di merito hanno posto in essere un’ “erroneae contraddittoria qualificazione di vendita di aliud pro alio, a fronte di unaazione di accertamento di vizi e di risarcimento dei danni e non dirisoluzione contrattuale, oltre che dell’utilizzo commerciale per oltre cinqueanni dell’imbarcazione”; la vendita di aliud pro alio ricorre solo quando ladiversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura diquest’ultima o quando presenti difetti che le impediscano di assolvere allasua funzione naturale, mentre nella fattispecie l’imbarcazione era risultataidonea a svolgere la propria funzione per cinque anni.3. Il terzo motivo contesta, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazionee falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 o dell’art. 115 c.p.c., peravere la Corte d’appello accolto l’appello incidentale in relazione allarichiesta di un maggiore danno, senza indicare in alcun modo da doveavesse ricavato il predetto valore medio di mercato.4. Per ragioni di priorità logica va anzitutto esaminato il secondo motivo,che contesta la qualificazione di vendita in oggetto quale aliud pro aliooperata dai giudici di merito.La Corte d’appello ha rigettato il gravame della ricorrente, sottolineandocome il consulente tecnico d’ufficio, nominato nel procedimento diaccertamento tecnico preventivo, avesse stabilito che, in base allemisurazioni effettuate e agli accertamenti eseguiti, erano emerse gravidifformità rispetto ai disegni progettuali inizialmente approvati dallasocietà di certificazione (RINA) nel maggio del 2007, difformità cheavevano determinato un cambiamento delle caratteristiche costruttive delmanufatto, introducendo punti di debolezza che hanno avuto un ruolodeterminante nel cedimento strutturale del natante.La sussunzione operata dalla Corte d’appello della fattispecie in esameall’ipotesi di vendita di aliud pro alio non è corretta.Numero registro generale 6752/2023Numero sezionale 644/2026Numero di raccolta generale 20871/2026Data pubblicazione 19/06/2026Questa Corte ha enucleato le differenze tra le ipotesi della garanzia pervizi, della mancanza di qualità e della vendita di aliud pro alio (cfr. alriguardo, ex pluribus, Cass. n. 28419/2013, Cass., n. 6596/2016 e Cass.n. 13214/2024). La garanzia per vizi (art. 1490 c.c.) e la mancanza diqualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.), pur presupponendoentrambe l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano inquanto la prima riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo diproduzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentrela seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementiessenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimogenere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra.Entrambe le ipotesi differiscono dalla vendita di aliud pro alio, che si haquando la cosa venduta appartiene a un genere del tutto diverso opresenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturaleo a quella ritenuta essenziale dalle parti (cosiddetta inidoneità adassolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in unasottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto.Lo stabilire se si versi in tema di consegna di allud pro allo o di cosamancante di qualità o ancora di cosa affetta da vizi redibitori involge ungiudizio di fatto devoluto al giudice del merito: pertanto in sede dilegittimità il controllo della Corte deve limitarsi a stabilire se il giudice diappello, nell'esprimere il proprio giudizio di fatto, si sia attenuto a uncorretto criterio di distinzione tra le accennate diverse ipotesi.Nella specie tale conformazione è mancata ed è evidente l’errore disussunzione nel quale è incorsa la Corte territoriale, la quale ha sostenutola ricorrenza della figura giuridica dell'aliud pro alio perché “il beneconsegnato è risultato essere difforme dall’originario progetto predispostoper la realizzazione del natante in questione e approvato dall’organismoitaliano navale”. Ciò ha fatto senza peraltro considerare che pacificamenteil bene venduto era destinato, secondo la deduzione dello stessoNumero registro generale 6752/2023Numero sezionale 644/2026Numero di raccolta generale 20871/2026Data pubblicazione 19/06/2026acquirente, a essere noleggiato a terzi, c.d. charter nautico, e chel’imbarcazione per oltre cinque anni era stata adibita “alla prevista attivitàdi locazione e noleggio”, circostanza che rende evidentemente noncredibile l’ipotesi che si sia trattato di una caso di vendita di aliud pro alio.5. Il secondo motivo è pertanto fondato e la sua fondatezza comportal’assorbimento delle contestazioni di cui al primo motivo, che pone laquestione della prescrizione della garanzia per vizi, assorbita dallaqualificazione di aliud pro alio, e al terzo motivo, che contesta laliquidazione di un danno maggiore.6. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivoaccolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, cheriesaminerà l’impugnazione alla luce del principio di diritto sopra ricordato.Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presentegiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti il primo e il terzo motivo diricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spesedel giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 18 marzo 2026.Il Presidente