CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 13756/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1167/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e STANISC I A NICOLA , rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale sono domiciliatiper legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliata per legge; -resistente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA],BANCA D’ITALIA; -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 18570/2023 depositata il18/12/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 28.8.2011 intraprendeva azione esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SPA per ottenere l’assegnazione di complessivi € 2.147,70. A seguito di opposizione della banca esecutata, il giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura ai sensi dell’art 624 c.p.c. A seguito di provvedimento giurisdizionale, che accoglieva parzialmente l’opposizione all’esecuzione proposta dalla banca, la Tralicci chiedeva la riassunzione dell’esecuzione. A fronte di tale riassunzione, l’Istituto di credito proponeva nuova opposizione, formalizzata il 5.2.2020 e ritualmente notificata. In tale giudizio: a) la banca esecutata deduceva in compensazione, rispetto al credito fatto valere dalla Tralicci quale creditore procedente sulla base del pignoramento, un proprio contro- credito, costituito da somme dovute sulla base di una sentenza passata in giudicato; precisava al riguardo di aver ricevuto notifica di un atto di pignoramento esattoriale in virtù del quale era stato ad essa ordinato il pagamento di somme fino ad un importo di oltre € 268.983,81 dovute alla Tralicci, ritenendo per l’effetto preclusa ogni possibilità di prosecuzione dell’esecuzione; b) la Tralicci, creditore esecutante, deduceva: da un lato, che a seguito di pignoramenti da essa notificati ad [OSCURATO:PERSONA], erano stati pignorati i crediti portati in compensazione da parte esecutata nella presente sede, avendo per l’effetto parte esecutata perso qualsiasi disponibilità di tali somme; e, dall’atro, che la procedura esattoriale era stata dichiarata estinta dal Tribunale di Civitavecchia. Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza resa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sospendeva la procedura ed assegnava alle parti termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito. Con atto di citazione tempestivamente notificato, la Tralicci, quale creditore procedente, e [OSCURATO:PERSONA], quale creditore intervenuto, convenivano in giudizio il debitore, ribadendo le ragioni e le domande già formulate nella comparsa di costituzione della fase cautelare, nonché chiedendo che fosse respinta l’eccezione di compensazione e che fosse dichiarato legittimo l’intervento di [OSCURATO:PERSONA]. Costituitosi in giudizio, l’Istituto di credito: in via preliminare, eccepiva l’incompetenza per valore del giudice adito ai sensi dell’art.17 c.p.c.; e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea. Il Tribunale di Roma – dopo aver ordinato l ’ integrazione del contraddittorio, secondo quanto previsto da Cass. n. 13533/2021, nei confronti dei terzi pignorati Banca d’Italia e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –con sentenza n. 18570/2023: a) dichiarava la contumacia dei terzi [OSCURATO:PERSONA]Italia e [OSCURATO:PERSONA] SPA (che, pur regolarmente citate, non si erano costituiti in giudizio), b) in accoglimento dell’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la propria incompetenza, essendo competente a decidere il Giudice di Pace di Roma; c) condannava gli opponenti Tralicci e Staniscia, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del giudizio. 2. Avverso la suddetta sentenza la Tralicci e lo Staniscia hanno presentato regolamento necessario di competenza, chiedendo con due motivi dichiararsi la competenza del Tribunale civile di Roma, con vittoria delle spese da distarsi a favore del difensore antistatario. Per l’adunanza dello scorso 25 settembre il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo: in via principale, ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati; e, in subordine, dichiararsi, in accoglimento del ricorso, la competenza per valore del Tribunale di Roma, con rinvio a quest’ultimo per il prosieguo del giudizio. La Corte,con ordinanza interlocutoria, ha disposto l ’ integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati. Per l’odierna adunanza il Difensore ha depositato nota con la quale, preso atto delle conclusioni del Procuratore Generale, si è rimesso a giustizia in ordine alla doverosità della integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dato atto che l’ordine di integrazione del contraddittorio, disposto da questa Corte con ordinanza del 25 settembre 2024 (comunicata alla parte il successivo 7 ottobre) è stato correttamente ottemperato con atti depositat i il 10 ottobre 2024 , nonostante quanto in contrario traspaia dal tenore della memoria. 2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolano in ricorso due motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’illegittimità della pronuncia sulla competenza ex artt. 38, 183 novellato,166 e 168 bis c.p.c.: sia perché la Banca si era costituita in data 20 dicembre 2021 (e, dunque, tardivamente rispetto alla fissata udienza del 25 dicembre 2021), con la conseguenza che era rimasta preclusa all’istituto la possibilità di eccepire l’incompetenza del giudice adito (non facendo slittare il successivo differimento -da parte del giudice ai sensi dell’art.168 bis comma 4 c.p.c. -il termine di costituzione del convenuto); sia perché l’incompetenza per valore non era stata oggetto di rilievo del giudice nell’udienza ex art. 183 c.p.c. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’illegittimità della pronuncia sulla competenza ex artt. 7, 10 e 35 c.p.c. , avendo il Tribunale determinato il valore della causa con riguardo all’importo precettato (pari ad euro 339,86), omettendo di considerare che con l’atto introduttivo del giudizio di merito davanti al Tribunale di Roma era stato eccepita la titolarità di un ulteriore credito di euro 22.608,41, che era in grado non soltanto di paralizzare l’eccezione di compensazione di [OSCURATO:PERSONA], ma anche di consentirle di spiegare domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento di un residuo importo superiore ad euro 5.100. 3. Il primo motivo è infondato. Invero, in quanto, come è agevolmente riscontrabile in atti, a prescindere dall’epoca di dispiegamento dell’eccezione di incompetenza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il Tribunale: dapprima, ha rinviato per integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e della Banca d’Italia, attività preliminare necessaria anche ai fini della statuizione della competenza; e, poi, a contraddittorio integrato, ha rilevato la questione della competenza , immediatamente dopo rinviando per precisazione delle conclusioni e , quindi , decidendo all’esito dell’interlocuzione delle parti, con ordinanza declinatoria della competenza. D’altronde, non è imposto al giudice, oltre che di rilevare immediatamente l’incompetenza per valore, anche di deciderla in prima udienza: sicché la tesi della consumazione della relativa potestà del giudicante va disattesa. 4. Fondato è, invece, il secondo motivo. Occorre premettere che questa Corte, con ordinanza n. 30581/2024 –dopo aver ribadito il principio (già affermato da Cass. n. 37581/2021) per cui, ai fini di quanto previsto dall’art. 17 c.p.c., occorre far esclusivo riferimento alla somma precettata, senza neppure tener conto dell’aumento della metà ex art. 546 c.p.c., nel caso di pignoramento presso terzi – ha affermato che l ’ opposizione con la quale si chiede accertarsi l’intervenuta compensazione (legale o, in subordine, giudiziale) tra l’importo precettato e credito derivante da altro titolo esecutivo assurge ad eccezione riconvenzionale rispetto alla pretesa della creditrice intimante ed opposta. Nell’occasione è stato precisato che il criterio di cui all’art. 17 c.p.c., che attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata, non disegna affatto un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma secondo, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore. Occorre aggiungere che a tale principio si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., con specifico riferimento agli odierni ricorrenti, Cass. n. 918, n. 1058, n. 4678, n. 5774, n. 5797 e n. 7114/2025) Orbene, nel caso di specie, la domanda attorea, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; pertanto, essa integra una domanda riconvenzionale, che, in quanto avente ad oggetto un credito il cui valore in tesi difensiva avrebbe valore superiore a euro cinquemila e cento, è di per sé idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, la individuazione del Tribunale quale giudice competente a conoscere della controversia. D’altronde, l’eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (la cui proposizione è generalmente consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) può rilevare ai fini dell’applicazione dell’art. 96 c.p.c., ma non può privare il giudice adito della potestà di esaminarla.Tanto è vero che questi, in caso di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda (ai sensi dell’art. 164 c.p.c.), èmunito non solo della potestà di conoscerla, ma financo della potestà di rilevarla per consentire alla parte di sanarla. Ne consegue che, in conformità della richiesta dei ricorrenti, la ordinanza impugnata deve essere cassata e deve essere affermata la competenza per valore del Tribunale di Roma a conoscere la controversia di cui alla narrativa che precede, in considerazione della natura e del contenuto delle contrapposte domande delle parti. 5. Le spese del presente regolamento di competenza possono essere compensate tra le parti in ragione della novità della questione, atteso che l’ordinanza n. 30581/2024 di questa Corte – che ne ha chiarito i termini, risolvendola – è sopravvenuta all ’ introduzione del regolamentoin esame. P.Q.M La Corte: -dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale, in persona di diverso magistrat