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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:586
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CJ0280_RES

Causa C‑280/25 [Lin II] ( i ) Parchetul de pe lângă Curtea de [OSCURATO:PERSONA] contro M.G.D. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casaţie şi Justiţie) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee – Articolo 2, paragrafo 1 – Obbligo di lottare con misure dissuasive ed effettive contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione – Obbligo di prevedere sanzioni penali – Frode grave che lede gli interessi finanziari dell’Unione – Nozione – Termine di prescrizione della responsabilità penale – Standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (principio della lex mitior ) – Obbligo per i giudici di uno Stato membro di disapplicare una giurisprudenza dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro non conforme al diritto dell’Unione – Applicazione della sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606) – Divieto costituzionale di applicare una lex tertia – Prescrizione già maturata – Prevedibilità delle condizioni previste da tale sentenza – Compatibilità di detta sentenza con l’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950» Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Nozione di frode grave – Importo minimo del danno per qualificare la frode come grave – Assenza di disposizioni nazionali che stabiliscano tale importo – Presa in considerazione dell’intero danno causato dalla frode o dall’attività illecita (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, artt. 1, §§ 1, 2 e 3, e 2, § 1; regolamento del Consiglio n. 1553/89, art. 3) (v. punti 71‑96) Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Portata – Obbligo del giudice nazionale – Rispetto dei diritti fondamentali – Sentenza dell’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro non conforme al diritto dell’Unione – Standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) che comporta un rischio sistemico di impunità. – Lesione della sostanza della tutela degli interessi finanziari dell’Unione (Art. 325, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 2, § 1) (v. punti 136‑149) Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro la frode e altre attività illegali – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Portata – Obbligo del giudice nazionale – Rispetto dei diritti fondamentali – Standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Sentenza dell’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro non conforme al diritto dell’Unione – Obbligo dei giudici nazionali di disapplicare tale sentenza pur in presenza di un divieto costituzionale di applicare una lex tertia (Art. 325, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 2, § 1) (v. punti 151‑163) Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro la frode e altre attività illegali – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Portata – Obbligo del giudice nazionale – Rispetto dei diritti fondamentali – Standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Assenza, nel diritto nazionale, di criteri che stabiliscano l’esistenza di un rischio sistemico di impunità – Rischio sistemico di impunità constatato dalla sentenza Lin – Obbligo dei giudici nazionali di disapplicare tale standard di tutela (Art. 325, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 49, § 1, 52, § 3, e 53; Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 2, § 1) (v. punti 164‑175) Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro la frode e altre attività illegali – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Portata – Obbligo del giudice nazionale – Rispetto dei diritti fondamentali – Standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Messa in discussione dell’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale nei procedimenti relativi a reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione – Obbligo dei giudici nazionali di disapplicare tale standard di tutela – Obbligo sussistente prima della prima data possibile di prescrizione ai sensi di tale standard di tutela (Art. 325, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 2, § 1) (v. punti 186‑204) Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro la frode e altre attività illegali – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Portata – Obbligo del giudice nazionale – Rispetto dei diritti fondamentali – Standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Obbligo dei giudici nazionali di disapplicare tale standard di tutela – Obbligo fondato su una base giuridica sufficientemente chiara e prevedibile (Art. 4, § 3, TUE; art. 325, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 2, § 1) (v. punti 205‑225) Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro la frode e altre attività illegali – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Portata – Obbligo del giudice nazionale – Autorità di cosa giudicata – Obbligo del giudice nazionale di disapplicare una decisione giurisdizionale passata in giudicato che constata la scadenza del termine di prescrizione della responsabilità penale degli autori di frodi gravi – Insussistenza – Limiti (Art. 325, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 49, § 1, 52, § 3, e 53; Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 2, § 1) (v. punti 227‑238) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «ACCG»), la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia sull’interpretazione dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE ( 1 ) e della Convenzione TIF ( 2 ) relativamente alla nozione di «frode grave che lede gli interessi finanziari dell’Unione», nonché sulle conseguenze della sentenza Lin ( 3 ) in relazione a una decisione giurisdizionale avente autorità di cosa giudicata e allo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole ( lex mitior ).

La Corte fornisce quindi precisazioni sul modo in cui i giudici rumeni devono applicare la parte del dispositivo della sentenza Lin in cui essa ha dichiarato che il summenzionato articolo del Trattato FUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF devono essere interpretati nel senso che i giudici rumeni sono tenuti a rifiutare di applicare lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior , quale sancito dalla decisione n. 67/2022 della ACCG ( 4 ) (in prosieguo: lo «standard nazionale di tutela»).

M.G.D. è stato perseguito penalmente per aver messo a disposizione di B.V. dodici fatture fiscali relative ad acquisti fittizi.

Il danno causato al bilancio dello Stato ammontava a 268536 lei rumeni (RON) (pari a EUR 59304), di cui l’importo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) evasa era di RON 163656 (pari a EUR 36142).

Il 21 marzo 2024, la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di M.G.D. con la motivazione che il termine di prescrizione della responsabilità penale per il reato di concorso in frode fiscale contestato all’interessato era scaduto, in applicazione dello standard nazionale di tutela della lex mitior , quale sancito dalla decisione n. 67/2022.

Nell’ambito del ricorso per cassazione proposto dinanzi alla ACCG, giudice del rinvio, la procura ha sostenuto che l’archiviazione del procedimento nei confronti di M.G.D. sarebbe stata erroneamente ordinata, dato che, in applicazione della sentenza Lin, i giudici rumeni erano tenuti a disapplicare tale standard nazionale di tutela e che il termine di prescrizione non poteva essere considerato scaduto in quanto erano stati compiuti atti che avevano interrotto tale termine.

In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede, da un lato, se, in assenza di una disposizione di diritto nazionale che fissi un importo minimo per considerare grave una frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, una frode in materia di IVA, il cui importo non superi EUR 50000, possa essere considerata tale.

Dall’altro lato, esso si interroga sul mantenimento dell’obbligo per i giudici rumeni, derivante dalla sentenza Lin, di disapplicare detto standard nazionale di tutela.

Giudizio della Corte Per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale, la Corte precisa, sotto un primo profilo, che dall’articolo 9 della Convenzione TIF risulta che qualsiasi frode che verta su un importo superiore alla soglia di EUR 50000 costituisce una «frode grave».

Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 1, di tale convenzione, relativo all’obbligo degli Stati membri di prevedere sanzioni effettive per tali frodi, ha effetto diretto.

Pertanto, qualora non possano interpretare la propria normativa nazionale in modo conforme a tale articolo, i giudici degli Stati membri sono tenuti a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria al diritto dell’Unione.

Di conseguenza, nei limiti in cui il diritto nazionale non precisa la nozione di «frode grave che lede gli interessi finanziari dell’Unione», tali giudici devono qualificare come «grave» una frode il cui importo supera EUR 50000 e che lede gli interessi finanziari dell’Unione.

Sotto un secondo profilo, la Corte afferma che dalla convenzione TIF risulta che una siffatta soglia è considerata superata ogniqualvolta l’importo totale del danno causato dalla frode o dall’attività illecita sia superiore a EUR 50000, indipendentemente dal fatto che il danno causato al bilancio dell’Unione raggiunga un tale importo.

Essa rileva che la Convenzione TIF consente agli Stati membri di non sanzionare penalmente casi di frode di lieve entità riguardanti un «importo totale» inferiore a EUR 4000, il che implica che si tenga conto dell’intero danno causato dalla frode al fine di determinare una frode «di lieve entità».

Sarebbe incoerente che il metodo di calcolo della soglia di EUR 50000 non consentisse di tener conto di danni diversi da quello causato al bilancio dell’Unione, sebbene il metodo di calcolo del suddetto massimale di EUR 4000 imponga di tener conto di tali altri danni.

Inoltre, la Corte sottolinea che le autorità penali degli Stati membri devono poter determinare agevolmente se una frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione riguardi un importo superiore a EUR 50000.

Orbene, può risultare particolarmente complesso stabilire con precisione, in una fase precoce di un procedimento penale, l’importo esatto del danno subito dall’Unione a causa di un comportamento fraudolento, dato che non esiste una correlazione facilmente quantificabile tra l’importo dell’IVA evasa e la perdita di entrate subita dal bilancio dell’Unione a causa di tale frode.

Sotto un terzo profilo, la Corte afferma che i criteri in base ai quali deve essere qualificata come «grave» una frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione devono essere sufficientemente chiari, precisi e prevedibili alla data in cui tale frode è stata commessa.

Orbene, se solo le frodi che causano un danno al bilancio dell’Unione di importo superiore a EUR 50000 rientrassero nella nozione di «frode grave», sarebbe spesso impossibile per gli autori di tali reati determinare, con sufficiente precisione, alla data in cui commettono gli stessi reati, se essi incorrano in una pena aggravata, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF.

Infatti, la parte delle entrate riscosse annualmente da uno Stato membro, a titolo di IVA, che spetta al bilancio dell’Unione, varia in funzione di diversi criteri, alcuni dei quali non sono prevedibili alla data in cui una siffatta imposta è riscossa o evasa.

Infine, quando è stata chiamata a qualificare una frode come «grave», ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, la Corte ha tenuto conto dell’intero danno causato dalla frode, senza identificare la parte di tale danno che ha inciso esclusivamente sul bilancio dell’Unione.

In tale contesto, anche il tentativo di commettere una frode grave deve essere considerato una frode grave, quando può essere accertato che l’importo totale del danno, che tale frode avrebbe causato, avrebbe superato EUR 50000.

Per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale, in un primo tempo, la Corte fornisce segnatamente precisazioni sulla valutazione, nella sentenza Lin, dello standard nazionale di tutela.

Qualificazione dello standard nazionale di tutela alla luce dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali Nella sentenza Lin, la Corte ha dichiarato che, nella sua decisione n. 67/2022, la ACCG ha sancito uno standard nazionale di tutela che eccede le garanzie offerte all’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

In forza di tale standard nazionale di tutela, una normativa che disciplina le cause di interruzione della prescrizione della responsabilità penale può dover essere applicata retroattivamente, in quanto lex mitior , qualora risulti, al termine di una valutazione globale dei regimi giuridici che si sono succeduti, che una siffatta normativa è più favorevole all’imputato.

Per contro, a differenza di detto standard nazionale di tutela, il principio della lex mitior , quale garantito all’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta, non è destinato ad applicarsi a una successione nel tempo di norme che disciplinano le modalità di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale.

La Corte sottolinea, inoltre, che il principio della preminenza del diritto, di cui l’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), costituisce un elemento essenziale, non esige che i giudici di uno Stato membro applichino retroattivamente norme relative alle modalità di calcolo dei termini di prescrizione della responsabilità penale più favorevoli all’imputato qualora il principio della lex mitior , quale sancito nel loro diritto nazionale, si applichi alla successione nel tempo di tali norme.

Infatti, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa alle garanzie previste all’articolo 7 della CEDU non può derivare che uno standard nazionale di tutela, che eccede le garanzie offerte dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, sia tutelato ai sensi dell’articolo 7 della CEDU qualora tale standard nazionale di tutela sia contrario ad altre disposizioni del diritto dell’Unione, quali l’articolo 325 TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF.

Infine, la Corte ricorda che i giudici nazionali possono applicare standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali solo a condizione, in particolare, che tale applicazione non comprometta il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione.

Tale requisito sarebbe violato se si ammettesse che uno standard nazionale di tutela, che eccede le garanzie offerte dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, debba essere applicato dai giudici nazionali, indipendentemente dal fatto che tale standard violi altre disposizioni del diritto dell’Unione.

Valutazione del rischio sistemico derivante dallo standard nazionale di tutela Sotto un primo profilo, la Corte rileva che lo standard nazionale di tutela porta ad aumentare il rischio sistemico che gli autori di frodi gravi non siano sanzionati penalmente e a privare così di una parte significativa della loro efficacia l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF.

Infatti, in virtù di tale standard, la prescrizione della responsabilità penale degli autori di tutte le frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione commesse tra la data di adesione della [OSCURATO:PERSONA] all’Unione e il 30 maggio 2022 non sarebbe soggetta ad alcuna causa di interruzione.

Sotto un secondo profilo, la Corte rileva che, contrariamente allo standard nazionale di tutela relativo alla determinatezza e alla prevedibilità della legge, che rivestono un’importanza specifica nel diritto dell’Unione, la decisione n. 67/2022 impone una modifica retroattiva del metodo di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale in vigore alla data in cui è stato commesso il reato.

Orbene, una siffatta conseguenza riduce l’effettività dell’azione penale consentendo di annullare, retroattivamente, gli effetti di un’interruzione della prescrizione legittimamente ottenuta.

Sotto un terzo profilo, la Corte aggiunge che il divieto per i giudici rumeni, derivante dalla sentenza Lin, di applicare lo standard nazionale di tutela sancito nella decisione n. 67/2022 non pregiudica i requisiti di determinatezza e di prevedibilità della legge penale.

Infatti, la sentenza Lin non ha affatto come conseguenza un’applicazione delle cause di interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale che non erano previste alla data in cui le frodi gravi sono state commesse.

In un secondo momento, la Corte esamina diversi aspetti relativi all’applicazione della sentenza Lin.

Principio costituzionale che vieta l’applicazione di una lex tertia in materia penale Con la sua seconda questione, sub a), il giudice del rinvio chiede se il diritto dell’Unione ( 5 ) debba essere interpretato nel senso che i giudici rumeni sono tenuti a disapplicare lo standard nazionale di tutela, sebbene, in forza di un principio di rango costituzionale che vieta l’applicazione di una lex tertia , a tali giudici sia vietato applicare parzialmente normative penali successive combinando talune loro disposizioni, e questo stesso diritto vieti, a titolo di tutela contro la discriminazione, che situazioni analoghe siano trattate in modo diverso.

La Corte risponde in senso affermativo.

Da un lato, essa sottolinea che, nel diritto rumeno, il principio di legalità dei reati e delle pene implica che il calcolo del termine di prescrizione di un reato debba essere effettuato in base alle norme applicabili alla data in cui tale reato è stato commesso, a meno che una normativa più favorevole all’imputato non sia entrata in vigore dopo tale data.

A tale riguardo, la sentenza Lin esige unicamente che i giudici rumeni non riconoscano un effetto retroattivo al regime delle cause di interruzione della prescrizione in vigore tra il giugno 2018 e il maggio 2022.

Ciò non implica un obbligo di combinare più normative successive al fine di creare, in via giurisprudenziale, un regime del termine di prescrizione della responsabilità penale.

Dall’altro lato, la Corte precisa che la differenza di trattamento derivante dalla sentenza Lin, tra la normativa applicabile al termine di prescrizione della responsabilità penale degli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e quella riguardante il termine applicabile agli altri tipi di frode, risulta direttamente dalla portata materiale limitata dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF.

Tale disparità di trattamento è giustificata alla luce dell’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Di conseguenza, non si può accettare che, in base a uno standard nazionale di tutela che vieta una siffatta differenza di trattamento, i giudici rumeni siano tenuti ad applicare la decisione n. 67/2022 ai casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

Condizione relativa al rischio sistemico di impunità Per quanto riguarda la seconda questione, sub d), la Corte risponde che le stesse disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate nel senso che i giudici rumeni devono disapplicare lo standard nazionale di tutela, nonostante l’assenza, nel loro diritto nazionale, di criteri che consentano loro di determinare se l’applicazione di tale standard nazionale di tutela comporti un rischio sistemico di impunità per gli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, poiché dalla sentenza Lin risulta, in modo espresso e prevedibile, che detto standard nazionale di tutela comporta un tale rischio sistemico.

Sotto un primo profilo, la Corte osserva che, a differenza della situazione esaminata nella sentenza M.A.S. e M.B ( 6 )., la valutazione della questione se l’applicazione della decisione n. 67/2022 comporti un rischio sistemico di impunità per gli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non comporta un’incertezza nell’ordinamento giuridico nazionale, tale da violare lo standard nazionale di tutela relativo al requisito di determinatezza della legge penale applicabile.

Sotto un secondo profilo, nel constatare l’esistenza di un tale rischio sistemico di impunità, la Corte non ha violato le garanzie derivanti dal principio di certezza del diritto.

Infatti, sin dalla pubblicazione della decisione n. 67/2022, un siffatto rischio sistemico di impunità era prevedibile, dato che gli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione erano in grado di prevedere l’incompatibilità di tale decisione con i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione.

Applicazione della sentenza Lin a fatti definitivamente prescritti in base allo standard nazionale di tutela Con la sua seconda questione, sub b), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i giudici rumeni debbano disapplicare la decisione n. 67/2022 quando sono chiamati a conoscere di procedimenti penali per i quali il termine di prescrizione, se calcolato tenendo conto di tale decisione, dovrebbe essere considerato scaduto prima della data di pronuncia della sentenza Lin.

Sull’applicazione della sentenza Lin a una causa nella quale una decisione giurisdizionale abbia definitivamente accertato la scadenza del termine di prescrizione della responsabilità penale La Corte precisa, da un lato, che il diritto dell’Unione non impone di mettere in discussione una decisione giurisdizionale avente autorità di cosa giudicata con la quale è stata constatata l’estinzione della responsabilità penale, sulla base di un calcolo del termine di prescrizione alla luce della decisione n. 67/2022, a meno che il diritto rumeno non preveda la possibilità di ritornare su tale decisione al fine di rendere la situazione compatibile con tale diritto.

Una siffatta conclusione vale a prescindere dalla questione se la decisione giurisdizionale che constata, in modo definitivo, la scadenza del termine di prescrizione sia stata pronunciata anteriormente o successivamente alla pronuncia della sentenza Lin.

Dall’altro lato, la Corte sottolinea che una decisione giurisdizionale non può essere considerata definitiva quando avverso la stessa è possibile proporre un mezzo ordinario di impugnazione, che rientri nell’iter normale di un processo.

A tale riguardo, è irrilevante che un ricorso che può essere proposto entro un termine stabilito dalla legge e senza dover giustificare circostanze eccezionali, come nel caso del ricorso per cassazione nel diritto rumeno, sia considerato, nel diritto nazionale, un mezzo di ricorso straordinario.

Pertanto, fintantoché il termine per proporre un siffatto ricorso non è scaduto o non si è statuito su di esso, non si può ritenere che tale decisione giurisdizionale sia definitiva.

Sull’applicazione della sentenza Lin a procedimenti penali per i quali la scadenza del termine di prescrizione non è stata accertata da una decisione giurisdizionale definitiva La Corte precisa che l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta osta a che, dopo la scadenza del termine di prescrizione della responsabilità penale dell’autore di un reato, la sua responsabilità possa, nuovamente, sorgere a causa dell’entrata in vigore di una nuova disposizione che proroga tale termine.

Infatti, una tale proroga, che fa sorgere nuovamente una responsabilità penale definitivamente estinta, sarebbe contraria a detto articolo.

Tale interpretazione rispetta la soglia di protezione minima stabilita all’articolo 7 della CEDU.

Per contro, il ripristino della responsabilità penale dopo la scadenza del termine di prescrizione è incompatibile con i principi fondamentali di legalità e di prevedibilità sanciti dal suddetto articolo.

Ne consegue che, a pena di violare il principio della certezza del diritto, l’articolo 325 TFUE o l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF possono ostare a che il termine di prescrizione della responsabilità penale degli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione sia considerato scaduto, sulla base della decisione n. 67/2022, solo se dette disposizioni del diritto dell’Unione costituiscono una base giuridica sufficientemente chiara e prevedibile, tale da impedire la scadenza di un siffatto termine di prescrizione.

Per quanto riguarda la data di entrata in vigore dei requisiti derivanti dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, tali articoli sono entrati a far parte del diritto rumeno, rispettivamente, il 1 o dicembre 2009 e il 1 o gennaio 2008 al più tardi.

Orbene, nessun termine di prescrizione relativo a siffatte frodi era scaduto a tali date, neppure applicando un simile standard nazionale di tutela al calcolo di detto termine.

Inoltre, alla luce del contenuto dell’articolo 280 CE, il diritto dell’Unione ostava a un’applicazione a casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di uno standard nazionale, come quello sancito nella decisione n. 67/2022, a partire dall’adesione della [OSCURATO:PERSONA] all’Unione.

Per quanto concerne la chiarezza e la prevedibilità dei requisiti derivanti dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, la Corte indica, da un lato, che, a partire dalla pronuncia della sentenza Lin, era prevedibile che tali disposizioni imponessero ai giudici rumeni di disapplicare la decisione n. 67/2022.

Dall’altro lato, per quanto concerne il periodo precedente a tale pronuncia, l’interpretazione precisata dalla Corte nella sentenza Lin era prevedibile già prima dell’adesione della [OSCURATO:PERSONA] all’Unione.

Inoltre, la Corte aggiunge che lo status particolare riconosciuto, nella sentenza M.A.S. e M.B., allo standard nazionale di tutela relativo al principio di legalità dei reati e delle pene rispetto ai requisiti di determinatezza, di prevedibilità e di irretroattività della legge penale non è trasponibile allo standard nazionale di tutela.

Tale sentenza non autorizza dunque i giudici degli Stati membri ad applicare qualsiasi standard nazionale di tutela, relativo al metodo di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale, indipendentemente dalla portata dell’eventuale rischio sistemico di impunità delle frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

Per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, la Corte sottolinea che l’elaborazione di un consenso giurisprudenziale sul modo in cui leggi successive sulla prescrizione devono essere applicate è un processo che può durare nel tempo.

Pertanto, tale principio non osta all’esistenza di un’incertezza giurisprudenziale, purché il diritto applicabile consenta di riassorbirla.

In tale contesto, il procedimento di rinvio pregiudiziale, quale previsto all’articolo 267 TFUE, avrebbe consentito ai giudici rumeni di evitare tale incertezza se essi avessero esercitato la loro facoltà o avessero adempiuto il loro obbligo di interrogare la Corte sull’esatta portata dei requisiti derivanti dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, come interpretati nella sentenza Lin.

Orbene, adottando le sue decisioni n. 37/2024 e n. 16/2024 ( 7 ) senza prima adire la Corte, la ACCG non solo ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 267 TFUE, ma ha altresì partecipato all’instaurazione di una situazione priva di certezza del diritto esigendo, in violazione del diritto dell’Unione, dagli altri giudici rumeni che essi adottino un’interpretazione del loro diritto nazionale manifestamente incompatibile con i requisiti derivanti dalla sentenza Lin.

Di conseguenza, la Corte conclude che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, come interpretati nella sentenza Lin, soddisfano i requisiti di cui all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, i quali sono, quantomeno, equivalenti alle garanzie derivanti dall’articolo 7 della CEDU. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Tale disposizione impone agli Stati membri di lottare contro la frode e le altre attività illegali che ledono degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili, gli Stati membri devono assicurarsi, in forza di tale disposizione, che i reati di frode grave o altre attività illegali che ledono gravemente gli interessi finanziari dell’Unione siano passibili di sanzioni penali dotate di un carattere effettivo e dissuasivo. ( 2 ) Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 e allegata all’Atto del Consiglio del 26 luglio 1995 ( GU 1995, C 316, pag. 48 ; in prosieguo: la «Convenzione TIF»). ( 3 ) Sentenza del 24 luglio 2023, Lin (

C‑107/23 PPU

; in prosieguo: la sentenza Lin, EU:C:2023:606 ). ( 4 ) Decisione n. 67/2022 del 25 ottobre 2022, pubblicata il 28 novembre 2022.

In tale decisione, la ACCG ha precisato che, nel diritto rumeno, le norme relative all’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale rientrano nel diritto penale sostanziale e che, di conseguenza, esse sono soggette al principio di irretroattività della legge penale, fatto salvo il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (principio della lex mitior ). ( 5 ) Nel caso di specie, l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, letti in combinato disposto con l’articolo 49, l’articolo 52, paragrafo 3, e l’articolo 53 della Carta. ( 6 ) Sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. ( C‑42/17 ; in prosieguo: la sentenza M.A.S. e M.B., EU:C:2017:936 ). ( 7 ) Decisioni n. 37/2024, del 17 giugno 2024, e n. 16/2024, del 16 settembre 2024, della ACCG.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0280_RES Causa C‑280/25 [Lin II] ( i ) Parchetul de pe lângă Curtea de [OSCURATO:PERSONA] contro M.G.D. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casaţie şi Justiţie) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee – Articolo 2, paragrafo 1 – Obbligo di lottare con misure dissuasive ed effettive contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione – Obbligo di prevedere sanzioni penali – Frode grave che lede gli interessi finanziari dell’Unione – Nozione – Termine di prescrizione della responsabilità penale – Standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (principio della lex mitior ) – Obbligo per i giudici di uno Stato membro di disapplicare una giurisprudenza dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro non conforme al diritto dell’Unione – Applicazione della sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606) – Divieto costituzionale di applicare una lex tertia – Prescrizione già maturata – Prevedibilità delle condizioni previste da tale sentenza – Compatibilità di detta sentenza con l’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950» Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Nozione di frode grave – Importo minimo del danno per qualificare la frode come grave – Assenza di disposizioni nazionali che stabiliscano tale importo – Presa in considerazione dell’intero danno causato dalla frode o dall’attività illecita (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, artt. 1, §§ 1, 2 e 3, e 2, § 1; regolamento del Consiglio n. 1553/89, art. 3) (v. punti 71‑96) Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Portata – Obbligo del giudice nazionale – Rispetto dei diritti fondamentali – Sentenza dell’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro non conforme al diritto dell’Unione – Standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) che comporta un rischio sistemico di impunità. – Lesione della sostanza della tutela degli interessi finanziari dell’Unione (Art. 325, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 2, § 1) (v. punti 136‑149) Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro la frode e altre attività illegali – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Portata – Obbligo del giudice nazionale – Rispetto dei diritti fondamentali – Standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Sentenza dell’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro non conforme al diritto dell’Unione – Obbligo dei giudici nazionali di disapplicare tale sentenza pur in presenza di un divieto costituzionale di applicare una lex tertia (Art. 325, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 2, § 1) (v. punti 151‑163) Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro la frode e altre attività illegali – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Portata – Obbligo del giudice nazionale – Rispetto dei diritti fondamentali – Standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Assenza, nel diritto nazionale, di criteri che stabiliscano l’esistenza di un rischio sistemico di impunità – Rischio sistemico di impunità constatato dalla sentenza Lin – Obbligo dei giudici nazionali di disapplicare tale standard di tutela (Art. 325, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 49, § 1, 52, § 3, e 53; Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 2, § 1) (v. punti 164‑175) Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro la frode e altre attività illegali – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Portata – Obbligo del giudice nazionale – Rispetto dei diritti fondamentali – Standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Messa in discussione dell’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale nei procedimenti relativi a reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione – Obbligo dei giudici nazionali di disapplicare tale standard di tutela – Obbligo sussistente prima della prima data possibile di prescrizione ai sensi di tale standard di tutela (Art. 325, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 2, § 1) (v. punti 186‑204) Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro la frode e altre attività illegali – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Portata – Obbligo del giudice nazionale – Rispetto dei diritti fondamentali – Standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Obbligo dei giudici nazionali di disapplicare tale standard di tutela – Obbligo fondato su una base giuridica sufficientemente chiara e prevedibile (Art. 4, § 3, TUE; art. 325, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 2, § 1) (v. punti 205‑225) Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro la frode e altre attività illegali – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Portata – Obbligo del giudice nazionale – Autorità di cosa giudicata – Obbligo del giudice nazionale di disapplicare una decisione giurisdizionale passata in giudicato che constata la scadenza del termine di prescrizione della responsabilità penale degli autori di frodi gravi – Insussistenza – Limiti (Art. 325, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 49, § 1, 52, § 3, e 53; Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 2, § 1) (v. punti 227‑238) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «ACCG»), la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia sull’interpretazione dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE ( 1 ) e della Convenzione TIF ( 2 ) relativamente alla nozione di «frode grave che lede gli interessi finanziari dell’Unione», nonché sulle conseguenze della sentenza Lin ( 3 ) in relazione a una decisione giurisdizionale avente autorità di cosa giudicata e allo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole ( lex mitior ). La Corte fornisce quindi precisazioni sul modo in cui i giudici rumeni devono applicare la parte del dispositivo della sentenza Lin in cui essa ha dichiarato che il summenzionato articolo del Trattato FUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF devono essere interpretati nel senso che i giudici rumeni sono tenuti a rifiutare di applicare lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior , quale sancito dalla decisione n. 67/2022 della ACCG ( 4 ) (in prosieguo: lo «standard nazionale di tutela»). M.G.D. è stato perseguito penalmente per aver messo a disposizione di B.V. dodici fatture fiscali relative ad acquisti fittizi. Il danno causato al bilancio dello Stato ammontava a 268536 lei rumeni (RON) (pari a EUR 59304), di cui l’importo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) evasa era di RON 163656 (pari a EUR 36142). Il 21 marzo 2024, la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di M.G.D. con la motivazione che il termine di prescrizione della responsabilità penale per il reato di concorso in frode fiscale contestato all’interessato era scaduto, in applicazione dello standard nazionale di tutela della lex mitior , quale sancito dalla decisione n. 67/2022. Nell’ambito del ricorso per cassazione proposto dinanzi alla ACCG, giudice del rinvio, la procura ha sostenuto che l’archiviazione del procedimento nei confronti di M.G.D. sarebbe stata erroneamente ordinata, dato che, in applicazione della sentenza Lin, i giudici rumeni erano tenuti a disapplicare tale standard nazionale di tutela e che il termine di prescrizione non poteva essere considerato scaduto in quanto erano stati compiuti atti che avevano interrotto tale termine. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede, da un lato, se, in assenza di una disposizione di diritto nazionale che fissi un importo minimo per considerare grave una frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, una frode in materia di IVA, il cui importo non superi EUR 50000, possa essere considerata tale. Dall’altro lato, esso si interroga sul mantenimento dell’obbligo per i giudici rumeni, derivante dalla sentenza Lin, di disapplicare detto standard nazionale di tutela. Giudizio della Corte Per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale, la Corte precisa, sotto un primo profilo, che dall’articolo 9 della Convenzione TIF risulta che qualsiasi frode che verta su un importo superiore alla soglia di EUR 50000 costituisce una «frode grave». Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 1, di tale convenzione, relativo all’obbligo degli Stati membri di prevedere sanzioni effettive per tali frodi, ha effetto diretto. Pertanto, qualora non possano interpretare la propria normativa nazionale in modo conforme a tale articolo, i giudici degli Stati membri sono tenuti a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria al diritto dell’Unione. Di conseguenza, nei limiti in cui il diritto nazionale non precisa la nozione di «frode grave che lede gli interessi finanziari dell’Unione», tali giudici devono qualificare come «grave» una frode il cui importo supera EUR 50000 e che lede gli interessi finanziari dell’Unione. Sotto un secondo profilo, la Corte afferma che dalla convenzione TIF risulta che una siffatta soglia è considerata superata ogniqualvolta l’importo totale del danno causato dalla frode o dall’attività illecita sia superiore a EUR 50000, indipendentemente dal fatto che il danno causato al bilancio dell’Unione raggiunga un tale importo. Essa rileva che la Convenzione TIF consente agli Stati membri di non sanzionare penalmente casi di frode di lieve entità riguardanti un «importo totale» inferiore a EUR 4000, il che implica che si tenga conto dell’intero danno causato dalla frode al fine di determinare una frode «di lieve entità». Sarebbe incoerente che il metodo di calcolo della soglia di EUR 50000 non consentisse di tener conto di danni diversi da quello causato al bilancio dell’Unione, sebbene il metodo di calcolo del suddetto massimale di EUR 4000 imponga di tener conto di tali altri danni. Inoltre, la Corte sottolinea che le autorità penali degli Stati membri devono poter determinare agevolmente se una frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione riguardi un importo superiore a EUR 50000. Orbene, può risultare particolarmente complesso stabilire con precisione, in una fase precoce di un procedimento penale, l’importo esatto del danno subito dall’Unione a causa di un comportamento fraudolento, dato che non esiste una correlazione facilmente quantificabile tra l’importo dell’IVA evasa e la perdita di entrate subita dal bilancio dell’Unione a causa di tale frode. Sotto un terzo profilo, la Corte afferma che i criteri in base ai quali deve essere qualificata come «grave» una frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione devono essere sufficientemente chiari, precisi e prevedibili alla data in cui tale frode è stata commessa. Orbene, se solo le frodi che causano un danno al bilancio dell’Unione di importo superiore a EUR 50000 rientrassero nella nozione di «frode grave», sarebbe spesso impossibile per gli autori di tali reati determinare, con sufficiente precisione, alla data in cui commettono gli stessi reati, se essi incorrano in una pena aggravata, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF. Infatti, la parte delle entrate riscosse annualmente da uno Stato membro, a titolo di IVA, che spetta al bilancio dell’Unione, varia in funzione di diversi criteri, alcuni dei quali non sono prevedibili alla data in cui una siffatta imposta è riscossa o evasa. Infine, quando è stata chiamata a qualificare una frode come «grave», ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, la Corte ha tenuto conto dell’intero danno causato dalla frode, senza identificare la parte di tale danno che ha inciso esclusivamente sul bilancio dell’Unione. In tale contesto, anche il tentativo di commettere una frode grave deve essere considerato una frode grave, quando può essere accertato che l’importo totale del danno, che tale frode avrebbe causato, avrebbe superato EUR 50000. Per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale, in un primo tempo, la Corte fornisce segnatamente precisazioni sulla valutazione, nella sentenza Lin, dello standard nazionale di tutela. Qualificazione dello standard nazionale di tutela alla luce dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali Nella sentenza Lin, la Corte ha dichiarato che, nella sua decisione n. 67/2022, la ACCG ha sancito uno standard nazionale di tutela che eccede le garanzie offerte all’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). In forza di tale standard nazionale di tutela, una normativa che disciplina le cause di interruzione della prescrizione della responsabilità penale può dover essere applicata retroattivamente, in quanto lex mitior , qualora risulti, al termine di una valutazione globale dei regimi giuridici che si sono succeduti, che una siffatta normativa è più favorevole all’imputato. Per contro, a differenza di detto standard nazionale di tutela, il principio della lex mitior , quale garantito all’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta, non è destinato ad applicarsi a una successione nel tempo di norme che disciplinano le modalità di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale. La Corte sottolinea, inoltre, che il principio della preminenza del diritto, di cui l’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), costituisce un elemento essenziale, non esige che i giudici di uno Stato membro applichino retroattivamente norme relative alle modalità di calcolo dei termini di prescrizione della responsabilità penale più favorevoli all’imputato qualora il principio della lex mitior , quale sancito nel loro diritto nazionale, si applichi alla successione nel tempo di tali norme. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa alle garanzie previste all’articolo 7 della CEDU non può derivare che uno standard nazionale di tutela, che eccede le garanzie offerte dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, sia tutelato ai sensi dell’articolo 7 della CEDU qualora tale standard nazionale di tutela sia contrario ad altre disposizioni del diritto dell’Unione, quali l’articolo 325 TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF. Infine, la Corte ricorda che i giudici nazionali possono applicare standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali solo a condizione, in particolare, che tale applicazione non comprometta il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione. Tale requisito sarebbe violato se si ammettesse che uno standard nazionale di tutela, che eccede le garanzie offerte dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, debba essere applicato dai giudici nazionali, indipendentemente dal fatto che tale standard violi altre disposizioni del diritto dell’Unione. Valutazione del rischio sistemico derivante dallo standard nazionale di tutela Sotto un primo profilo, la Corte rileva che lo standard nazionale di tutela porta ad aumentare il rischio sistemico che gli autori di frodi gravi non siano sanzionati penalmente e a privare così di una parte significativa della loro efficacia l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF. Infatti, in virtù di tale standard, la prescrizione della responsabilità penale degli autori di tutte le frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione commesse tra la data di adesione della [OSCURATO:PERSONA] all’Unione e il 30 maggio 2022 non sarebbe soggetta ad alcuna causa di interruzione. Sotto un secondo profilo, la Corte rileva che, contrariamente allo standard nazionale di tutela relativo alla determinatezza e alla prevedibilità della legge, che rivestono un’importanza specifica nel diritto dell’Unione, la decisione n. 67/2022 impone una modifica retroattiva del metodo di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale in vigore alla data in cui è stato commesso il reato. Orbene, una siffatta conseguenza riduce l’effettività dell’azione penale consentendo di annullare, retroattivamente, gli effetti di un’interruzione della prescrizione legittimamente ottenuta. Sotto un terzo profilo, la Corte aggiunge che il divieto per i giudici rumeni, derivante dalla sentenza Lin, di applicare lo standard nazionale di tutela sancito nella decisione n. 67/2022 non pregiudica i requisiti di determinatezza e di prevedibilità della legge penale. Infatti, la sentenza Lin non ha affatto come conseguenza un’applicazione delle cause di interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale che non erano previste alla data in cui le frodi gravi sono state commesse. In un secondo momento, la Corte esamina diversi aspetti relativi all’applicazione della sentenza Lin. Principio costituzionale che vieta l’applicazione di una lex tertia in materia penale Con la sua seconda questione, sub a), il giudice del rinvio chiede se il diritto dell’Unione ( 5 ) debba essere interpretato nel senso che i giudici rumeni sono tenuti a disapplicare lo standard nazionale di tutela, sebbene, in forza di un principio di rango costituzionale che vieta l’applicazione di una lex tertia , a tali giudici sia vietato applicare parzialmente normative penali successive combinando talune loro disposizioni, e questo stesso diritto vieti, a titolo di tutela contro la discriminazione, che situazioni analoghe siano trattate in modo diverso. La Corte risponde in senso affermativo. Da un lato, essa sottolinea che, nel diritto rumeno, il principio di legalità dei reati e delle pene implica che il calcolo del termine di prescrizione di un reato debba essere effettuato in base alle norme applicabili alla data in cui tale reato è stato commesso, a meno che una normativa più favorevole all’imputato non sia entrata in vigore dopo tale data. A tale riguardo, la sentenza Lin esige unicamente che i giudici rumeni non riconoscano un effetto retroattivo al regime delle cause di interruzione della prescrizione in vigore tra il giugno 2018 e il maggio 2022. Ciò non implica un obbligo di combinare più normative successive al fine di creare, in via giurisprudenziale, un regime del termine di prescrizione della responsabilità penale. Dall’altro lato, la Corte precisa che la differenza di trattamento derivante dalla sentenza Lin, tra la normativa applicabile al termine di prescrizione della responsabilità penale degli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e quella riguardante il termine applicabile agli altri tipi di frode, risulta direttamente dalla portata materiale limitata dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF. Tale disparità di trattamento è giustificata alla luce dell’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Di conseguenza, non si può accettare che, in base a uno standard nazionale di tutela che vieta una siffatta differenza di trattamento, i giudici rumeni siano tenuti ad applicare la decisione n. 67/2022 ai casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Condizione relativa al rischio sistemico di impunità Per quanto riguarda la seconda questione, sub d), la Corte risponde che le stesse disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate nel senso che i giudici rumeni devono disapplicare lo standard nazionale di tutela, nonostante l’assenza, nel loro diritto nazionale, di criteri che consentano loro di determinare se l’applicazione di tale standard nazionale di tutela comporti un rischio sistemico di impunità per gli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, poiché dalla sentenza Lin risulta, in modo espresso e prevedibile, che detto standard nazionale di tutela comporta un tale rischio sistemico. Sotto un primo profilo, la Corte osserva che, a differenza della situazione esaminata nella sentenza M.A.S. e M.B ( 6 )., la valutazione della questione se l’applicazione della decisione n. 67/2022 comporti un rischio sistemico di impunità per gli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non comporta un’incertezza nell’ordinamento giuridico nazionale, tale da violare lo standard nazionale di tutela relativo al requisito di determinatezza della legge penale applicabile. Sotto un secondo profilo, nel constatare l’esistenza di un tale rischio sistemico di impunità, la Corte non ha violato le garanzie derivanti dal principio di certezza del diritto. Infatti, sin dalla pubblicazione della decisione n. 67/2022, un siffatto rischio sistemico di impunità era prevedibile, dato che gli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione erano in grado di prevedere l’incompatibilità di tale decisione con i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione. Applicazione della sentenza Lin a fatti definitivamente prescritti in base allo standard nazionale di tutela Con la sua seconda questione, sub b), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i giudici rumeni debbano disapplicare la decisione n. 67/2022 quando sono chiamati a conoscere di procedimenti penali per i quali il termine di prescrizione, se calcolato tenendo conto di tale decisione, dovrebbe essere considerato scaduto prima della data di pronuncia della sentenza Lin. Sull’applicazione della sentenza Lin a una causa nella quale una decisione giurisdizionale abbia definitivamente accertato la scadenza del termine di prescrizione della responsabilità penale La Corte precisa, da un lato, che il diritto dell’Unione non impone di mettere in discussione una decisione giurisdizionale avente autorità di cosa giudicata con la quale è stata constatata l’estinzione della responsabilità penale, sulla base di un calcolo del termine di prescrizione alla luce della decisione n. 67/2022, a meno che il diritto rumeno non preveda la possibilità di ritornare su tale decisione al fine di rendere la situazione compatibile con tale diritto. Una siffatta conclusione vale a prescindere dalla questione se la decisione giurisdizionale che constata, in modo definitivo, la scadenza del termine di prescrizione sia stata pronunciata anteriormente o successivamente alla pronuncia della sentenza Lin. Dall’altro lato, la Corte sottolinea che una decisione giurisdizionale non può essere considerata definitiva quando avverso la stessa è possibile proporre un mezzo ordinario di impugnazione, che rientri nell’iter normale di un processo. A tale riguardo, è irrilevante che un ricorso che può essere proposto entro un termine stabilito dalla legge e senza dover giustificare circostanze eccezionali, come nel caso del ricorso per cassazione nel diritto rumeno, sia considerato, nel diritto nazionale, un mezzo di ricorso straordinario. Pertanto, fintantoché il termine per proporre un siffatto ricorso non è scaduto o non si è statuito su di esso, non si può ritenere che tale decisione giurisdizionale sia definitiva. Sull’applicazione della sentenza Lin a procedimenti penali per i quali la scadenza del termine di prescrizione non è stata accertata da una decisione giurisdizionale definitiva La Corte precisa che l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta osta a che, dopo la scadenza del termine di prescrizione della responsabilità penale dell’autore di un reato, la sua responsabilità possa, nuovamente, sorgere a causa dell’entrata in vigore di una nuova disposizione che proroga tale termine. Infatti, una tale proroga, che fa sorgere nuovamente una responsabilità penale definitivamente estinta, sarebbe contraria a detto articolo. Tale interpretazione rispetta la soglia di protezione minima stabilita all’articolo 7 della CEDU. Per contro, il ripristino della responsabilità penale dopo la scadenza del termine di prescrizione è incompatibile con i principi fondamentali di legalità e di prevedibilità sanciti dal suddetto articolo. Ne consegue che, a pena di violare il principio della certezza del diritto, l’articolo 325 TFUE o l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF possono ostare a che il termine di prescrizione della responsabilità penale degli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione sia considerato scaduto, sulla base della decisione n. 67/2022, solo se dette disposizioni del diritto dell’Unione costituiscono una base giuridica sufficientemente chiara e prevedibile, tale da impedire la scadenza di un siffatto termine di prescrizione. Per quanto riguarda la data di entrata in vigore dei requisiti derivanti dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, tali articoli sono entrati a far parte del diritto rumeno, rispettivamente, il 1 o dicembre 2009 e il 1 o gennaio 2008 al più tardi. Orbene, nessun termine di prescrizione relativo a siffatte frodi era scaduto a tali date, neppure applicando un simile standard nazionale di tutela al calcolo di detto termine. Inoltre, alla luce del contenuto dell’articolo 280 CE, il diritto dell’Unione ostava a un’applicazione a casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di uno standard nazionale, come quello sancito nella decisione n. 67/2022, a partire dall’adesione della [OSCURATO:PERSONA] all’Unione. Per quanto concerne la chiarezza e la prevedibilità dei requisiti derivanti dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, la Corte indica, da un lato, che, a partire dalla pronuncia della sentenza Lin, era prevedibile che tali disposizioni imponessero ai giudici rumeni di disapplicare la decisione n. 67/2022. Dall’altro lato, per quanto concerne il periodo precedente a tale pronuncia, l’interpretazione precisata dalla Corte nella sentenza Lin era prevedibile già prima dell’adesione della [OSCURATO:PERSONA] all’Unione. Inoltre, la Corte aggiunge che lo status particolare riconosciuto, nella sentenza M.A.S. e M.B., allo standard nazionale di tutela relativo al principio di legalità dei reati e delle pene rispetto ai requisiti di determinatezza, di prevedibilità e di irretroattività della legge penale non è trasponibile allo standard nazionale di tutela. Tale sentenza non autorizza dunque i giudici degli Stati membri ad applicare qualsiasi standard nazionale di tutela, relativo al metodo di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale, indipendentemente dalla portata dell’eventuale rischio sistemico di impunità delle frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, la Corte sottolinea che l’elaborazione di un consenso giurisprudenziale sul modo in cui leggi successive sulla prescrizione devono essere applicate è un processo che può durare nel tempo. Pertanto, tale principio non osta all’esistenza di un’incertezza giurisprudenziale, purché il diritto applicabile consenta di riassorbirla. In tale contesto, il procedimento di rinvio pregiudiziale, quale previsto all’articolo 267 TFUE, avrebbe consentito ai giudici rumeni di evitare tale incertezza se essi avessero esercitato la loro facoltà o avessero adempiuto il loro obbligo di interrogare la Corte sull’esatta portata dei requisiti derivanti dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, come interpretati nella sentenza Lin. Orbene, adottando le sue decisioni n. 37/2024 e n. 16/2024 ( 7 ) senza prima adire la Corte, la ACCG non solo ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 267 TFUE, ma ha altresì partecipato all’instaurazione di una situazione priva di certezza del diritto esigendo, in violazione del diritto dell’Unione, dagli altri giudici rumeni che essi adottino un’interpretazione del loro diritto nazionale manifestamente incompatibile con i requisiti derivanti dalla sentenza Lin. Di conseguenza, la Corte conclude che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, come interpretati nella sentenza Lin, soddisfano i requisiti di cui all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, i quali sono, quantomeno, equivalenti alle garanzie derivanti dall’articolo 7 della CEDU. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Tale disposizione impone agli Stati membri di lottare contro la frode e le altre attività illegali che ledono degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive. Per quanto riguarda le sanzioni applicabili, gli Stati membri devono assicurarsi, in forza di tale disposizione, che i reati di frode grave o altre attività illegali che ledono gravemente gli interessi finanziari dell’Unione siano passibili di sanzioni penali dotate di un carattere effettivo e dissuasivo. ( 2 ) Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 e allegata all’Atto del Consiglio del 26 luglio 1995 ( GU 1995, C 316, pag. 48 ; in prosieguo: la «Convenzione TIF»). ( 3 ) Sentenza del 24 luglio 2023, Lin ( C‑107/23 PPU ; in prosieguo: la sentenza Lin, EU:C:2023:606 ). ( 4 ) Decisione n. 67/2022 del 25 ottobre 2022, pubblicata il 28 novembre 2022. In tale decisione, la ACCG ha precisato che, nel diritto rumeno, le norme relative all’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale rientrano nel diritto penale sostanziale e che, di conseguenza, esse sono soggette al principio di irretroattività della legge penale, fatto salvo il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (principio della lex mitior ). ( 5 ) Nel caso di specie, l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, letti in combinato disposto con l’articolo 49, l’articolo 52, paragrafo 3, e l’articolo 53 della Carta. ( 6 ) Sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. ( C‑42/17 ; in prosieguo: la sentenza M.A.S. e M.B., EU:C:2017:936 ). ( 7 ) Decisioni n. 37/2024, del 17 giugno 2024, e n. 16/2024, del 16 settembre 2024, della ACCG.