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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 1970

Cassazione n. 00307/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/06/1970 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che CARIELLO Sabato - imputato del reato di cessione di sostanze stupefacenti in concorso con [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 16/06/2023 dalla Corte d'Appello di Milano (che ha confermato la decisione di condanna emessa dal Tribunale della stessa città), deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata applicazione della sospensione condizionale e delle attenuanti generiche; ritenuto che i motivi dedotti siano meramente reiterativi e comunque generici, difettando un effettivo confronto con il percorso argomentativo - particolarmente accurato ed analitico - tracciato dalla Corte territoriale con riferimento a tutte le questioni prospettate; ritenuto in particolare che la Corte d'Appello abbia esaustivamente chiarito le ragioni della ritenuta inconsistenza della tesi prospettata dal CARIELLO, secondo cui i messaggi inviati al [OSCURATO:PERSONA] sarebbero riconducibili ad una asserita attività di "tassisti in nero" (cfr. pag. 6-8 della sentenza impugnata): ragioni che sono rimaste prive di effettivo confronto critico da parte della difesa ricorrente; ritenuto che considerazioni del tutto analoghe debbano essere svolte con riferimento al diniego sia delle attenuanti generiche (cfr. pag. 8 seg. sulla insussistenza di elementi positivamente valutabili, anche quanto al comportamento processuale), sia della seconda concessione della sospensione condizionale (cfr. pag. 9 seg., anche in relazione alla prognosi negativa formulata in considerazione del precedente specifico, delle modalità insidiose della condotta illecita, connotata da ripartizione dei ruoli idonea a far precostituire una versione alternativa dei fatti); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle tennende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ra, il 1 dicembre 2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/06/1970 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che CARIELLO Sabato - imputato del reato di cessione di sostanze stupefacenti in concorso con [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 16/06/2023 dalla Corte d'Appello di Milano (che ha confermato la decisione di condanna emessa dal Tribunale della stessa città), deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata applicazione della sospensione condizionale e delle attenuanti generiche; ritenuto che i motivi dedotti siano meramente reiterativi e comunque generici, difettando un effettivo confronto con il percorso argomentativo - particolarmente accurato ed analitico - tracciato dalla Corte territoriale con riferimento a tutte le questioni prospettate; ritenuto in particolare che la Corte d'Appello abbia esaustivamente chiarito le ragioni della ritenuta inconsistenza della tesi prospettata dal CARIELLO, secondo cui i messaggi inviati al [OSCURATO:PERSONA] sarebbero riconducibili ad una asserita attività di "tassisti in nero" (cfr. pag. 6-8 della sentenza impugnata): ragioni che sono rimaste prive di effettivo confronto critico da parte della difesa ricorrente; ritenuto che considerazioni del tutto analoghe debbano essere svolte con riferimento al diniego sia delle attenuanti generiche (cfr. pag. 8 seg. sulla insussistenza di elementi positivamente valutabili, anche quanto al comportamento processuale), sia della seconda concessione della sospensione condizionale (cfr. pag. 9 seg., anche in relazione alla prognosi negativa formulata in considerazione del precedente specifico, delle modalità insidiose della condotta illecita, connotata da ripartizione dei ruoli idonea a far precostituire una versione alternativa dei fatti); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle tennende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ra, il 1 dicembre 2023 Il C
Sentenza Cassazione n. 00307/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris