Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34350/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to a SIRACUSA 11 16/07/1970 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 1415/2026 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337 - 582 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, al dolo, alla configurabilità della scriminante prevista dall'art. 393 bis c.p., alla dosimetria della pena, alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a SIRACUSA 11 16/07/1970 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 1415/2026 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337 - 582 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, al dolo, alla configurabilità della scriminante prevista dall'art. 393 bis c.p., alla dosimetria della pena, alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M