CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 03800/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 del TRIBUNALE di NUOROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto. [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto alla trattazione scritta, sulla base delle trascritte conclusioni delle parti, ex art. 23 decreto-legge del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7, decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 2 novembre 2020, II Tribunale di Nuoro condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 200 di ammenda perché ritenuto responsabile del reato previsto e punito dall'art. 650 cod. pen., essendo risultato inosservante, in assenza di giustificazione, all'invito a comparire per ragioni di giustizia presso gli Uffici della Stazione dei Carabinieri di Lula ai fini della sua identificazione, dell'elezione di domicilio e della nomina del difensore. 2. Avverso detto provvedimento presenta ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Sassari deducendo, quale unico motivo, la violazione di legge, e, in particolare, dell'art. 650 cod. pen. Osserva il ricorrente che l'ordine inottemperato dall'imputato consisteva nella mera imposizione di un comportamento finalizzato a risultati che la stessa autorità ben poteva conseguire indipendentemente dalla cooperazione dell'interessato. Ed allora, secondo la giurisprudenza di legittimità «La facoltà dell'autorità di polizia di impartire, per motivi di giustizia, ordini la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 650 cod. pen., trova un limite nei diritti dei cittadini, che non possono essere conculcati anche quando l'imposizione abbia come unico fine quello di rendere più agevole per gli organi di polizia l'adempimento dei loro compiti istituzionali.» (tra le altre, Sez. 1, n. 8859 del 13/06/2000, Minniello, Rv. 216903). 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 29 ottobre 2021 ha depositato via pec memoria con la quale chiede l'annullamento della sentenza impugnata, perché il fatto contestato non sussiste. Precisa la difesa che, non solo l'imputato si trovava nell'impossibilità di adempiere all'invito, in quanto all'epoca lavorava all'estero, come riferito dal teste Corleone in sede di esame all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma, inoltre, il fatto contestato riguarda l'inottemperanza ad un ordine che consiste nella semplice imposizione di un comportamento finalizzato a risultati che la stessa forza di polizia poteva conseguire anche senza la cooperazione del medesimo imputato. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha concluso richiedendo l'accoglimento del ricorso e, conseguentemente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto, in applicazione dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza. 5. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che la facoltà dell'autorità di impartire, per motivi di giustizia, ordini la cui inosservanza è penalmente sanzionata dall'art. 650 cod. pen., trova un limite nei diritti dei cittadini, che non possono essere conculcati anche quando l'imposizione abbia come unico fine quello di rendere più agevole per gli organi di polizia l'adempimento dei loro compiti istituzionali. Ne consegue che non integra la contravvenzione di cui alla citata norma l'inottemperanza a una convocazione di polizia avente come unico fine la notifica di un invito a comparire e a nominare un difensore, ben potendo tali atti preliminari all'interrogatorio essere compiuti con consegna personale all'interessato o a persona con lui convivente, senza l'imposizione dell'obbligo, per il destinatario della convocazione, di recarsi negli uffici di polizia (Sez. 1, n. 8859 del 13/06/2000, Minniello, Rv. 216903); in altri termini, esulano dallo schema dell'art. 650 cod. pen. gli ordini che si risolvano nell'imposizione di comportamenti finalizzati a risultati che la stessa autorità può conseguire indipendentemente dalla cooperazione dell'interessato (più di recente, Sez. 3, n. 6350 del 11/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274997). Proprio sulla base di tale principio, infatti, questa Corte è pervenuta, in diverse ipotesi, a ritenere non configurabile il reato di cui all'art. 650 cod. pen. nel caso di convocazione di polizia avente come unico fine la notifica di un invito a comparire e nominare un difensore (Sez. 1, n. 8859 del 13/06/2000, Minniello, Rv. 216903), la notifica di un provvedimento inibitorio di prevenzione del Questore (Sez. 1, n. 11457 del 2012 del 07/03/2012, Gilfone, Rv. 252917) e la notifica di un'ordinanza prefettizia di ritiro della patente (Sez. 1, n. 14811 del 04/04/2012, Parth, Rv. 252290). Peraltro, all'omessa presentazione dell'interessato presso il Comando della capitaneria ben poteva supplirsi mediante l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 349, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente ulteriore ragione di esclusione della configurabilità dell'illecito; infatti, rappresenta indirizzo giurisprudenziale incontroverso la natura "residuale e sussidiaria" della previsione incriminatrice di cui all'art. 650 c.p., in ragione della quale la sanzione penale opera solo in assenza di altri strumenti giuridici di "assicurazione" degli effetti del provvedimento in rilievo (tra le altre, Sez. 1, n. 51766 del 09/12/2013, Pellistri, Rv.257883; Sez. 1, n. 43398 del 25/10/2005, Zorzi ed altro, Rv. 232745). 6. Alla luce di quanto sopraesposto il reato contestato non appare configurabile e, conseguentemente, la sentenza deve essere annullata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deci