CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33340/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Lecce, confermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato, ha ridotto la pena irrogata; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto inedito. Invero dalla lettura della sentenza in verifica non risulta che con l'atto d'appello il ricorrente abbia richiesto l'esclusione della recidiva. In ogni caso è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, essendo le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis citato quelle relative a eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro t-P44:aila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MElena [OSCURATO:PERSONA] o Cananzi DE P0 IN cANcEu sezior, "7'P 1 1 SET 2026 -2- L'ASSISTENT I rD/[OSCURATO:PERSONA] Dott. ,s.sa Ka mente