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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 20796/2022

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1575-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 18, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 6, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di PERUGIA n. 528/2016, depositata il 07/11/2016 e notificata in data 16/11/2016; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22/04/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia, Sezione Distaccata di Gubbio, la [OSCURATO:SOCIETA]. per chiedere di accertare la violazione delle distanze legali previste dal [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Gubbio.

Il Tribunale accolse la domanda.

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 7.11.2016, rigettò la domanda dopo aver disposto la rinnovazione della CTU, dalla quale era emerso che la parete finestrata era munita di quattro aperture con alette orientabili verso l’interno, che non consentivano la veduta ma favorivano solo il ricambiod’aria. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione sulla base di quattro motivi.

Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] prossimità dell‘udienza, sono pervenute memorie. [OSCURATO:PERSONA] E’ pregiudiziale -in quanto attinente alla procedibilità del ricorso - il rilievo del mancato deposito, da parte della ricorrente, della relata di notifica della sentenza impugnata, depositata in data 7/11/2016 e notificata il 16/11/2016(come dichiarato espressamente a pag. 1 del ricorso).

Risulta dall’attestazione di cancelleria del 22.4.2022 che “alla data del 22.4.2022 la copia della sentenza della Corte d’appello di Perugia prodotta all’atto di iscrizione del ricorso…..è priva della relata di notifica”.

Come pure riscontrato dal Collegio, la ricorrente, infatti, si è limitata a depositarne copia autentica con attestazione di conformità sprovvista della relazione della relativa notificazione, senza, peraltro, che la copia notificata della sentenza possa rinvenirsineppure nella produzione del controricorrente.

Ed è, invece, noto che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata la sentenza impugnata, depositandone, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1°, c.p.c., copia autentica priva, però, della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (Cass. n. 19695 del 2019; Cass.

SU n. 10648 del 2017).

Il difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., non comporta, in effetti, l'improcedibilità del ricorso per cassazione, solo nel caso in cui risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2°, c.p.c. (Cass. n. 11386 del 2019).

Nel caso in esame, però, la sentenza impugnata è stata depositata il 7/11/2016 mentre il ricorso per la sua cassazione è stato trasmesso per la notifica solo in data 11/01/2017: ben oltre, quindi, il termine di sessanta giorni.

Né, del resto, rileva il fatto che l'intervenuta notificazione della sentenza non sia stata contestata dal controricorrente: il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è, infatti, improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita, nei termini di cui all'art. 369, comma 1°, c.p.c., anche la relazione di notificazione della stessa, senza che il relativo vizio, rilevabile d'ufficio, sia sanato dalla mancata contestazione da parte del controricorrente (Cass. n. 3466 del 2020).

In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, infatti, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza.

Viceversa, nella contraria ipotesi in cui, come nel caso in esame, l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso (o nei modi dicui all'art. 372, comma 2°, c.p.c.), la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1°, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso (non ricorrente, come visto, nella specie) in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve (di sessanta giorni) decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi (parimenti insussistente) in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio (Cass. n. 15832 del 2021).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.700,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1575-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 18, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 6, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di PERUGIA n. 528/2016, depositata il 07/11/2016 e notificata in data 16/11/2016; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22/04/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia, Sezione Distaccata di Gubbio, la [OSCURATO:SOCIETA]. per chiedere di accertare la violazione delle distanze legali previste dal [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Gubbio. Il Tribunale accolse la domanda. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 7.11.2016, rigettò la domanda dopo aver disposto la rinnovazione della CTU, dalla quale era emerso che la parete finestrata era munita di quattro aperture con alette orientabili verso l’interno, che non consentivano la veduta ma favorivano solo il ricambiod’aria. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione sulla base di quattro motivi. Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] prossimità dell‘udienza, sono pervenute memorie. [OSCURATO:PERSONA] E’ pregiudiziale -in quanto attinente alla procedibilità del ricorso - il rilievo del mancato deposito, da parte della ricorrente, della relata di notifica della sentenza impugnata, depositata in data 7/11/2016 e notificata il 16/11/2016(come dichiarato espressamente a pag. 1 del ricorso). Risulta dall’attestazione di cancelleria del 22.4.2022 che “alla data del 22.4.2022 la copia della sentenza della Corte d’appello di Perugia prodotta all’atto di iscrizione del ricorso…..è priva della relata di notifica”. Come pure riscontrato dal Collegio, la ricorrente, infatti, si è limitata a depositarne copia autentica con attestazione di conformità sprovvista della relazione della relativa notificazione, senza, peraltro, che la copia notificata della sentenza possa rinvenirsineppure nella produzione del controricorrente. Ed è, invece, noto che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata la sentenza impugnata, depositandone, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1°, c.p.c., copia autentica priva, però, della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (Cass. n. 19695 del 2019; Cass. SU n. 10648 del 2017). Il difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., non comporta, in effetti, l'improcedibilità del ricorso per cassazione, solo nel caso in cui risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2°, c.p.c. (Cass. n. 11386 del 2019). Nel caso in esame, però, la sentenza impugnata è stata depositata il 7/11/2016 mentre il ricorso per la sua cassazione è stato trasmesso per la notifica solo in data 11/01/2017: ben oltre, quindi, il termine di sessanta giorni. Né, del resto, rileva il fatto che l'intervenuta notificazione della sentenza non sia stata contestata dal controricorrente: il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è, infatti, improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita, nei termini di cui all'art. 369, comma 1°, c.p.c., anche la relazione di notificazione della stessa, senza che il relativo vizio, rilevabile d'ufficio, sia sanato dalla mancata contestazione da parte del controricorrente (Cass. n. 3466 del 2020). In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, infatti, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza. Viceversa, nella contraria ipotesi in cui, come nel caso in esame, l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso (o nei modi dicui all'art. 372, comma 2°, c.p.c.), la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1°, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso (non ricorrente, come visto, nella specie) in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve (di sessanta giorni) decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi (parimenti insussistente) in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio (Cass. n. 15832 del 2021). Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.700,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
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