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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 21683/2024

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.21804/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta edifende -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA]elettivamente domiciliato in Sant’Agata di Militello (ME), [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende controricorrente –ricorrente incidentale avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 187/2019 depositata il17/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.271/2017 il Giudice del Lavoro di Patti accoglieva parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso depositato il 12.8.2008, volto ad ottenere le differenze retributive dovutele per l’attività prestata alle dipendenze dell’Unione Generale di [OSCURATO:PERSONA], condannando il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, della somma di euro 28.456,75, oltre interessi e rivalutazione dalle singole spettanze al soddisfo per differenze retributive.

A fondamento della domanda la ricorrente deduceva di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo parziale a far data dal 15 ottobre 2003 fino al 31 maggio 2005, con mansioni di impiegata inquadrata al IV livello del C.C.N.L. [OSCURATO:PERSONA] per complessive 15 ore settimanali, da lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00, con la retribuzione lorda di euro 321,96; successivamente, a decorrere dall’1 giugno 2005, per 20 ore settimanali, modificando l’inquadramento della lavoratrice nella qualifica di impiegata di III livello e riconoscendole una retribuzione mensile di euro 480,85.

Assumeva che in realtà il suo rapporto non era mai stato a tempo parziale ma aveva avuto ab origine una durata di otto ore lavorative al giorno, per tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì e che, inoltre, aveva svolto mansioni superiori rispetto a quelle per le quali era stata inquadrata.

2. La Corte di appello di Messina, Sez.

Lavoro, con sentenza n.187/2019 del 19.03.2019, pubblicata in data 17/04/2019, notificata a mezzo pec al procuratore costituito in data 30.04.2019, accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]-UTL Nebrodi, Unione Generale del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA] e rigettava le domande proposte dalla Marino.

Con l’atto di appello il [OSCURATO:PERSONA] eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva avendo egli agito non in proprio ma quale Commissario dell’[OSCURATO:PERSONA] Nebrodi che provvedeva a corrispondere le somme dovute alla lavoratrice e, nel merito, contestava fosse stata raggiunta la prova in ordine a un orario lavorativo superiore rispetto a quello concordato e eccepiva la mancanza di una prova sufficiente a smentire la correttezza dell’accordo stipulato tra le parti.

Si costituiva la Marino assumendo che la mancata presentazione del resistente a rendere l’interrogatorio formale aveva correttamente indotto il primo giudice a ritenere provate le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo che peraltro erano state suffragate dalle dichiarazioni degli altri testi sentiti.

2.1. La Corte territoriale, con la sentenza qui impugnata, premesso che, in base al principio generale desumibile dall’art.2697 c.c., incombeva a carico del lavoratore l’onere di provare lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo pieno o comunque di avere messo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative per un numero di ore lavorative maggiore, e della conseguente inadeguatezza della retribuzione rispetto all’orario di lavoro osservato, riteneva sfornito di prova l’assunto di parte ricorrente in ordine all’orario di lavoro osservato, non avendo la Marino fornito elementi da cui trarre l’effettiva entità delle proprie prestazioni lavorative e in forza delle quali aveva richiesto le differenze retributive.

In particolare, evidenziava l’inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dal marito della Marino e l’inidoneità probatoria delle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e Granata, i quali si erano limitati a riferire circostanze generiche.

3. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a sei motivi.

4. [OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso e propone ricorso incidentale.

5. La ricorrente principale non ha depositato controricorso in relazione al ricorso incidentale

6. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta “ violazione e/o falsa applicazione, erronea interpretazione della normativa applicabile, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5; difetto e/o erroneità e/o contraddittorietà della motivazione; tardività dell’appello e inammissibilità”.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto e dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] poiché tardivo in quanto depositato presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Messina in data 6.10.2017, dunque ben oltre il termine di sei mesi previsto dall’art.327 c.p.c. decorrente dalla data di deposito della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Patti il 21.02.2017.

Deduce, al riguardo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., come modificato dall’art.46, comma 17, della L. n. 69 del 2009, per essere la dimidiazione del termine lungo per l’impugnazione (da un anno a sei mesi) applicabile a tutti i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore e, dunque, anche ai giudizi di appello.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce “ nullità del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, mancata notifica dell’appello ad altro procuratore costituito del giudizio di primo grado – notifica dell’appello via pec anziché presso il domicilio reale eletto dalla parte nel corso del giudizio di primo grado”.

Censura la decisione gravata nella parte in cui i giudici d'appello non hanno rilevato la nullità del procedimento per omessa notifica del ricorso ad uno dei procuratori costituiti in primo grado, posto che il ricorso in appello era stato notificato, peraltro in via telematica, soltanto ad uno dei procuratori costituiti nel corso del giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza anche sotto il profilo della mancata pronuncia di inesistenza o nullità della notifica dell’appello, con conseguente improcedibilità o quantomeno rinnovazione della notifica, in quanto effettuata a mezzo PEC anziché presso il suo domicilio reale eletto nel corso del giudizio di primo grado.

Deduce al riguardo la ricorrente che nel giudizio di primo grado, peraltro antecedente (2008) alle modifiche legislative attinenti la PEC, non solo non aveva eletto “domicilio digitale”, ma aveva espressamente eletto domicilio fisico presso il recapito professionale dei procuratori costituiti.

3. Con il terzo motivo si deduce la “nullità del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, n.4. - notifica del ricorso in appello con decreto presidenziale di fissazione udienza oltre il termine di 10 giorni di cui all’art.435 comma 2 cpc. – mancata notifica del solo ricorso in appello e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione udienza – improcedibilità appello ” .

La ricorrente deduce che la sentenza impugnata è altresì erronea e/o ingiusta per nullità derivata dalla violazione delle norme sul procedimento nella parte in cui non ha rilevato e dichiarato d’ufficio l’improcedibilità dell’appello, posto che il ricorso in appello unitamente al decreto presidenziale di fissazione d’udienza risultano notificati, peraltro in via telematica, ben oltre il termine di dieci giorni di cui all’art.435 comma 2 cpc e, comunque, in palese violazione delle disposizioni codicistiche di cui agli artt. 434 e ss cpc.

Deduce che a fronte di un appello depositato in data 6.10.2017, di un decreto presidenziale di fissazione udienza emesso in data 20.10.2017 (per udienza di discussione del 19.03.2019), depositato in data 24.10.2017 e comunicato telematicamente dalla Cancelleria in pari data, l’appellante non risulta aver proceduto alla notifica dei suindicati due atti come richiesto dall’art. 435 cpc, avendo proceduto con notifica a mezzo PEC del 13.02.2018 ad allegare non solo il ricorso in appello e pedissequo decreto presidenziale del 24.10.2017, ma anche la successiva istanza di sospensione anticipata ex art.351 cpc depositata in data 15.01.2018, nonché del consequenziale decreto presidenziale di pari data che fissava l’udienza per la trattazione dell’inibitoria per il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA].

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.”per avere il giudice d'appello applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni; per aver posto, in violazione dell'art. 115 c.p.c., a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e analizzate ed evidenziate al di fuori dei casi in cui le sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio.

5. Con il quinto motivo “violazione e/o falsa applicazione di legge; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 232 c.p.c.”, la Marino deduce che il giudice d’appello è incorso nel vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c. per aver omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto, peraltro, di discussione tra le parti.

In particolare, la Corte d’Appello ha accolto il gravame interposto dal [OSCURATO:PERSONA] facendo leva esclusivamente sul presunto mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Marino circa le domande spiegate in primo grado.

Nell'argomentare i motivi della decisione, il Collegio ha tuttavia del tutto omesso di valutare la decisiva e dirimente circostanza, compiutamente indicata dall'odierna ricorrente, sia in primo che in secondo grado, della mancata presentazione del [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per rendere interrogatorio formale.

6. Con il sesto motivo la Marino lamenta: “violazione e/o falsa applicazione di legge; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. per una errata valutazione del compendio istruttorio emerso nel corso del giudizio di primo grado”.

Deduce che, nel corso del giudizio di primo grado, erano emersi elementi di prova che confermavano la fondatezza delle richieste della ricorrente sia sull’an che sul quantum e che la sentenza di secondo grado, oltre all’omessa motivazione in relazione alla mancata sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] all’interrogatorio formale, fornisce una errata e comunque incompleta rilettura delle deposizioni testimoniali e delle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quanto rilevato dal giudice di prime cure.

7. Con controricorso e ricorso incidentale condizionato il [OSCURATO:PERSONA] deduce l’infondatezza del ricorso e in via incidentale condizionata chiede la riforma della sentenza impugnata lamentando, ex art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; omessa motivazione in ordine all’eccezione di carenza di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA].

Deduce che sin dalla comparsa di costituzione in primo grado ha eccepito la propria carenza di legittimazione perché “il rapporto di lavoro dedotto in giudizio è intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’UGL Unione Generale del lavoro con sede in [OSCURATO:PERSONA]

11. Detto contratto è stato sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] quale commissario della [OSCURATO:PERSONA] Nebrodi mentre il reale ed effettivo datore di lavoro deve considerarsi l’UGL che provvedeva ad effettuare i pagamenti ed a dare le direttive in ordine all’organizzazione degli uffici, degli orari di apertura al pubblico, l’inquadramento dei dipendenti, l’applicazione dei contratti collettivi, l’apertura o la chiusura di un ufficio o di un centro”.

L’eccezione, rigettata in primo grado, era stata riproposta in appello ma la Corte d’appello, pur dandone atto nelle premesse ha omesso di prendere posizione sulla stessa.

8. Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha, infatti, già chiarito che la riduzione del termine "lungo" di impugnazione, di cui all’art.327 c.p.c. da un anno a sei mesi, disposta dalla l. n. 69 del 2009 si applica solo ai giudizi instaurati in primo grado in data successiva alla sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio” (così già Cass. n. 6007 del 17/04/2012 (Rv. 622286 - 01) ed in senso conforme Cass. n. 19969 del 06/10/2015 (Rv. 637274 - 01); cfr. anche Cass. n. 27236 del 16/11/2017 (Rv. 646948 - 01) ; Cass. Sez.

L, n. 6951 del 11/03/2019 (Rv. 653084 - 01) e Cass. n. 37750 del 01/12/2021 (Rv. 663338 -01).

8.1. Nel caso di specie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale è stato depositato, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e da quanto allegato dalla stessa ricorrente, in data 12 agosto 2008 e, dunque, in data antecedente alla suddetta modifica normativa, che pertanto è inapplicabile.

Atteso che la sentenza di primo grado, secondo le concordi indicazioni delle parti, in difetto di riferimenti in sentenza, risulterebbe depositata in data 21.2.2017, alla data del deposito del ricorso in appello del 6.10.2017, il termine annuale ex art. 327 c.p.c. nella formulazione antecedente alla modifica, non era ancora decorso.

9. In relazione al secondo motivo, va disattesa, in primo luogo, l'eccezione di inammissibilità per omessa indicazione delle norme di legge che si assumono violate, svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso.

Tale elemento, infatti, non integra un requisito autonomo ed imprescindibile per l'ammissibilità della censura, ma è funzionale a chiarirne il contenuto e ad identificare i limiti dell'impugnazione, sicché la relativa omissione può comportare l'inammissibilità della singola doglianza solo se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, così precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (v.

Cass. n. 21819 del 20/09/2017 (Rv. 645629 - 01); Cass. n. 10862 del 07/05/2018 (Rv. 648018 - 01); Cass. Sez.

Un., n. 17931 del 24/07/2013).

Nella specie, peraltro, non appare dubbio che la censura si articoli sulla violazione delle norme sulla notificazione del ricorso in appello e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio.

Il motivo, tuttavia, è infondato in relazione ad entrambe sue articolazioni.

9.1. Quanto alla dedotta irregolarità della notifica dell’appello in quanto effettuata ad uno solo dei procuratori costituiti - a prescindere dal rilievo, contenuto nel controricorso, dell’avvenuta rinuncia al mandato dell’originario difensore e della regolarità della notifica dell’appello effettuata all’unico difensore indicato anche nell’epigrafe della sentenza appellata - va rilevato che, per giurisprudenza costante, la nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori (Si veda Cass. Sez.

Un. n. 12924 del 09/06/2014 (Rv. 631184 - 01) ed in senso conforme Cass. n. 20626 del 31/08/2017 (Rv. 645842 - 01).

Cfr. anche Cass. Sez.

Un., n. 34260 del 21/11/2022 (Rv. 666195 - 01).

Ne consegue la sufficienza della notifica dell’appello ad uno solo dei procuratori costituiti.

9.2. Quanto alla dedotta nullità/inesistenza della notifica effettuata a mezzo PEC anziché presso il domicilio reale eletto dalla Marino nel corso del giudizio del giudizio di primo grado, il motivo è, del pari infondato atteso che “In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri [OSCURATO:PERSONA], sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia” ([OSCURATO:PERSONA].

Sez.

Un., n. 23620 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Rv. 650466 - 01); cfr anche Cass. n. 2460 del 03/02/2021 (Rv. 660504 - 01) secondo la quale “A seguito dell'istituzione del cd.

"domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.”.

9.3. Va, infine, evidenziato che la ricorrente si è ritualmente e tempestivamente costituita in appello senza dedurre la pretesa (ed inesistente) nullità della notifica con conseguente sanatoria per convalidazione oggettiva (art.156, terzo comma, cod. proc. civ.), avendo l’atto raggiunto comunque lo scopo cui è destinato.

10. Il terzo motivo è, del pari, infondato in entrambe le sue articolazioni.

10.1. Quanto alla prima parte, ove si lamenta l’omesso rilievo dell’improcedibilità dell’appello conseguente alla notifica del ricorso unitamente al decreto presidenziale oltre il termine di dieci giorni di cui all’art.435 comma 2 c.p.c. va rilevato che, nel rito del lavoro, la violazione del termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, secondo comma, c.p.c., deve notificare all'appellato il ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435, terzo e quarto comma, c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione (In tal senso Cass. n. 24034 del 30/10/2020 (Rv. 659607 - 01); Cass. Sez.

L, n. 3959 del 29/02/2016 (Rv. 638850 - 01); Cass. n. 23426 del 16/10/2013 (Rv. 629083 - 01); Cass. Sez.

L, n. 8685 del 31/05/2012 (Rv. 623117 - 01) e Cass. Sez. 6 - L, n. 21358 del 15/10/2010 (Rv. 615391 -01)).

10.2. Per quanto, poi, attiene alla dedotta violazione dell’art. 435 c.p.c. per non avere l’appellante notificato il ricorso in appello ed il decreto di fissazione di udienza, separatamente rispetto all’istanza di inibitoria ed al nuovo decreto di fissazione dell’udienza dedicata al solo esame dell’inibitoria, va rilevato che l’improcedibilità dell’appello consegue esclusivamente alla omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non alla sua notifica congiunta con ulteriori atti.

Se, infatti, è orientamento consolidato di questa Corte, a partire da Cass.

S.U. n. 20704/2008, il principio per cui, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non potendo, peraltro, influire sull'inerzia della parte, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare (così la recentissima Cass. Sez.

L, n. 3145 del 02/02/2024 (Rv. 670035 - 01), nel caso di specie, benchè congiuntamente eseguite, è riscontrabile sia la vocatio in ius rispetto alla fase cautelare che la vocatio relativa alla fase di merito.

11. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto le censure (genericamente) illustrate dalla ricorrente non contengono alcuna adeguata denuncia del paradigma dell'art. 2697 c.c. e di quello dell'art. 115 c.p.c., essendosi la Marino limitata a lamentare una pretesa erronea rivalutazione delle risultanze probatorie in senso opposto a quanto effettuato in primo grado.

11.1. Sul punto, premesso che la Corte d’appello nel rivalutare, nei limiti dei motivi proposti dall'appellante, le prove raccolte in primo grado non pone in essere alcuna “sostituzione officiosa” nell’attività assertiva/probatoria/deduttiva delle parti, in violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che l'appello resta un giudizio di merito pieno sul rapporto dedotto in giudizio, e che, pertanto, la Corte d'appello è chiamata a stabilire se la pretesa dell'attore sia fondata sulla base di una autonoma valutazione delle prove raccolte, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (cfr. Cass. Sez.

Un., n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione. [OSCURATO:PERSONA]. n. 26769 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Rv. 650892 - 01), Cass. n. 11892 del 2016).

Nel caso di specie, la ricorrente, lungi dal dedurre la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. nei termini indicati, ha limitato la propria doglianza alla contestata rivalutazione delle prove raccolte in senso diametralmente opposto rispetto a quanto svolto dal giudice di primo grado.

La Corte d’appello, peraltro, si è limitata sul punto a ribadire il principio, secondo il quale ai sensi dell’art. 2697 c.c., incombeva al lavoratore fornire la prova del fatto costitutivo della sua pretesa ossia, nel caso di specie, a fronte di un contratto di lavoro a tempo parziale per complessive 15-20 ore settimanali, “di aver messo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative per un numero di ore lavorative maggiore” (si veda in tema di lavoro straordinario Cass. Sez.

L., n. 16150 del 19/06/2018 (Rv. 649482 - 01); Cass. Sez.

L., n. 4076 del 20/02/2018 (Rv. 647446 - 01).

La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce, peraltro, accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato.

12. Il quinto motivo veicolato ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., è, del pari, inammissibile perché l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 28887/2019; Cass.n. 2498/2015; Cass.

S.S.

U.U. n. 8053/2014).

12.1. Va, inoltre, ricordato che la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di provae che, pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'apprezzamento sul peso da attribuire alla mancata comparizione è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.

Più in generale la valutazione delle prove implica apprezzamenti di fatto riservati al Giudice di merito che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle ritenute più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione di quelle non accolte, anche se allegate dalle parti (Cass. Sez.

L, n. 42 del 07/01/2009 (Rv. 606413 - 01), Cass. n. 16467 del 04/07/2017 (Rv. 644812 - 01); Cass. n. 20553 del 19/07/2021 (Rv. 661734 - 01).

Nel caso di specie la Corte d'Appello, dopo un ampio ed accurato esame di tutte le prove ha ritenuto che la Marino non avesse adeguatamente dimostrato di aver svolto la sua prestazione lavorativa per un orario superiore a quello contrattualmente stabilito ed ha adeguatamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto maggiormente attendibili le prove, documentali e testimoniali, offerte dal resistente [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che quelle della Marino.

Tale accertamento di carattere essenzialmente fattuale rientra nella discrezionalità del Giudice di merito ed è stato condotto dalla Corte d'appello con metodo corretto, nel rispetto dei principi di diritto che regolano la prova.

13. Quanto al sesto motivo, in relazione alla doglianza ex art. 360, n. 5) c.p.c., va evidenziato che l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. n. 22397 del 06/09/2019; Cass. n. 26305 del 18/10/2018; Cass. n. 14802 del 14/06/2017), mentre ciò di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame sono elementi di prova asseritamente emersi nel corso dell’istruttoria di primo grado che proverebbero la fondatezza della sua domanda e non “fatti” storici, da ciò emergendo che il motivo nel concreto mira a sindacare il merito della motivazione della Corte d’appello.

Quanto alla censura relativa alla pretesa violazione dell’art. 116 c.p.c., essa introduce una non consentita critica al libero apprezzamento delle prove - sottratto al sindacato di legittimità - ad opera del giudice di merito.

Il presupposto della violazione dell'art. 116 c.p.c. è, infatti, che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento.

Giova poi ribadire come siano riservate al giudice del merito “l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo di attendibilità e di concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento; sicché, è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato”(Sez.

L, Sentenza n. 13054 del 10/06/2014 (Rv. 631274 - 01) e in senso conforme Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 (Rv. 655229 - 01)).

In altri termini, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Sez. 5 - , Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023 (Rv. 669412 -01).

14. Il ricorso principale, in conclusione, va rigettato.

15. Il rigetto dell’impugnazione principale determina l’assorbimento dell’impugnazione incidentale condizionata proposta dal [OSCURATO:PERSONA].

16. La ricorrente principale va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente liquidate come da dispositivo.

17. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito quello incidentale.

Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.21804/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta edifende -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA]elettivamente domiciliato in Sant’Agata di Militello (ME), [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende controricorrente –ricorrente incidentale avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 187/2019 depositata il17/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.271/2017 il Giudice del Lavoro di Patti accoglieva parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso depositato il 12.8.2008, volto ad ottenere le differenze retributive dovutele per l’attività prestata alle dipendenze dell’Unione Generale di [OSCURATO:PERSONA], condannando il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, della somma di euro 28.456,75, oltre interessi e rivalutazione dalle singole spettanze al soddisfo per differenze retributive. A fondamento della domanda la ricorrente deduceva di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo parziale a far data dal 15 ottobre 2003 fino al 31 maggio 2005, con mansioni di impiegata inquadrata al IV livello del C.C.N.L. [OSCURATO:PERSONA] per complessive 15 ore settimanali, da lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00, con la retribuzione lorda di euro 321,96; successivamente, a decorrere dall’1 giugno 2005, per 20 ore settimanali, modificando l’inquadramento della lavoratrice nella qualifica di impiegata di III livello e riconoscendole una retribuzione mensile di euro 480,85. Assumeva che in realtà il suo rapporto non era mai stato a tempo parziale ma aveva avuto ab origine una durata di otto ore lavorative al giorno, per tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì e che, inoltre, aveva svolto mansioni superiori rispetto a quelle per le quali era stata inquadrata. 2. La Corte di appello di Messina, Sez. Lavoro, con sentenza n.187/2019 del 19.03.2019, pubblicata in data 17/04/2019, notificata a mezzo pec al procuratore costituito in data 30.04.2019, accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]-UTL Nebrodi, Unione Generale del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA] e rigettava le domande proposte dalla Marino. Con l’atto di appello il [OSCURATO:PERSONA] eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva avendo egli agito non in proprio ma quale Commissario dell’[OSCURATO:PERSONA] Nebrodi che provvedeva a corrispondere le somme dovute alla lavoratrice e, nel merito, contestava fosse stata raggiunta la prova in ordine a un orario lavorativo superiore rispetto a quello concordato e eccepiva la mancanza di una prova sufficiente a smentire la correttezza dell’accordo stipulato tra le parti. Si costituiva la Marino assumendo che la mancata presentazione del resistente a rendere l’interrogatorio formale aveva correttamente indotto il primo giudice a ritenere provate le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo che peraltro erano state suffragate dalle dichiarazioni degli altri testi sentiti. 2.1. La Corte territoriale, con la sentenza qui impugnata, premesso che, in base al principio generale desumibile dall’art.2697 c.c., incombeva a carico del lavoratore l’onere di provare lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo pieno o comunque di avere messo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative per un numero di ore lavorative maggiore, e della conseguente inadeguatezza della retribuzione rispetto all’orario di lavoro osservato, riteneva sfornito di prova l’assunto di parte ricorrente in ordine all’orario di lavoro osservato, non avendo la Marino fornito elementi da cui trarre l’effettiva entità delle proprie prestazioni lavorative e in forza delle quali aveva richiesto le differenze retributive. In particolare, evidenziava l’inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dal marito della Marino e l’inidoneità probatoria delle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e Granata, i quali si erano limitati a riferire circostanze generiche. 3. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a sei motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso e propone ricorso incidentale. 5. La ricorrente principale non ha depositato controricorso in relazione al ricorso incidentale 6. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. Con il primo motivo la ricorrente lamenta “ violazione e/o falsa applicazione, erronea interpretazione della normativa applicabile, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5; difetto e/o erroneità e/o contraddittorietà della motivazione; tardività dell’appello e inammissibilità”. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto e dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] poiché tardivo in quanto depositato presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Messina in data 6.10.2017, dunque ben oltre il termine di sei mesi previsto dall’art.327 c.p.c. decorrente dalla data di deposito della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Patti il 21.02.2017. Deduce, al riguardo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., come modificato dall’art.46, comma 17, della L. n. 69 del 2009, per essere la dimidiazione del termine lungo per l’impugnazione (da un anno a sei mesi) applicabile a tutti i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore e, dunque, anche ai giudizi di appello. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce “ nullità del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, mancata notifica dell’appello ad altro procuratore costituito del giudizio di primo grado – notifica dell’appello via pec anziché presso il domicilio reale eletto dalla parte nel corso del giudizio di primo grado”. Censura la decisione gravata nella parte in cui i giudici d'appello non hanno rilevato la nullità del procedimento per omessa notifica del ricorso ad uno dei procuratori costituiti in primo grado, posto che il ricorso in appello era stato notificato, peraltro in via telematica, soltanto ad uno dei procuratori costituiti nel corso del giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza anche sotto il profilo della mancata pronuncia di inesistenza o nullità della notifica dell’appello, con conseguente improcedibilità o quantomeno rinnovazione della notifica, in quanto effettuata a mezzo PEC anziché presso il suo domicilio reale eletto nel corso del giudizio di primo grado. Deduce al riguardo la ricorrente che nel giudizio di primo grado, peraltro antecedente (2008) alle modifiche legislative attinenti la PEC, non solo non aveva eletto “domicilio digitale”, ma aveva espressamente eletto domicilio fisico presso il recapito professionale dei procuratori costituiti. 3. Con il terzo motivo si deduce la “nullità del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, n.4. - notifica del ricorso in appello con decreto presidenziale di fissazione udienza oltre il termine di 10 giorni di cui all’art.435 comma 2 cpc. – mancata notifica del solo ricorso in appello e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione udienza – improcedibilità appello ” . La ricorrente deduce che la sentenza impugnata è altresì erronea e/o ingiusta per nullità derivata dalla violazione delle norme sul procedimento nella parte in cui non ha rilevato e dichiarato d’ufficio l’improcedibilità dell’appello, posto che il ricorso in appello unitamente al decreto presidenziale di fissazione d’udienza risultano notificati, peraltro in via telematica, ben oltre il termine di dieci giorni di cui all’art.435 comma 2 cpc e, comunque, in palese violazione delle disposizioni codicistiche di cui agli artt. 434 e ss cpc. Deduce che a fronte di un appello depositato in data 6.10.2017, di un decreto presidenziale di fissazione udienza emesso in data 20.10.2017 (per udienza di discussione del 19.03.2019), depositato in data 24.10.2017 e comunicato telematicamente dalla Cancelleria in pari data, l’appellante non risulta aver proceduto alla notifica dei suindicati due atti come richiesto dall’art. 435 cpc, avendo proceduto con notifica a mezzo PEC del 13.02.2018 ad allegare non solo il ricorso in appello e pedissequo decreto presidenziale del 24.10.2017, ma anche la successiva istanza di sospensione anticipata ex art.351 cpc depositata in data 15.01.2018, nonché del consequenziale decreto presidenziale di pari data che fissava l’udienza per la trattazione dell’inibitoria per il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.”per avere il giudice d'appello applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni; per aver posto, in violazione dell'art. 115 c.p.c., a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e analizzate ed evidenziate al di fuori dei casi in cui le sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio. 5. Con il quinto motivo “violazione e/o falsa applicazione di legge; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 232 c.p.c.”, la Marino deduce che il giudice d’appello è incorso nel vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c. per aver omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto, peraltro, di discussione tra le parti. In particolare, la Corte d’Appello ha accolto il gravame interposto dal [OSCURATO:PERSONA] facendo leva esclusivamente sul presunto mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Marino circa le domande spiegate in primo grado. Nell'argomentare i motivi della decisione, il Collegio ha tuttavia del tutto omesso di valutare la decisiva e dirimente circostanza, compiutamente indicata dall'odierna ricorrente, sia in primo che in secondo grado, della mancata presentazione del [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per rendere interrogatorio formale. 6. Con il sesto motivo la Marino lamenta: “violazione e/o falsa applicazione di legge; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. per una errata valutazione del compendio istruttorio emerso nel corso del giudizio di primo grado”. Deduce che, nel corso del giudizio di primo grado, erano emersi elementi di prova che confermavano la fondatezza delle richieste della ricorrente sia sull’an che sul quantum e che la sentenza di secondo grado, oltre all’omessa motivazione in relazione alla mancata sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] all’interrogatorio formale, fornisce una errata e comunque incompleta rilettura delle deposizioni testimoniali e delle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quanto rilevato dal giudice di prime cure. 7. Con controricorso e ricorso incidentale condizionato il [OSCURATO:PERSONA] deduce l’infondatezza del ricorso e in via incidentale condizionata chiede la riforma della sentenza impugnata lamentando, ex art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; omessa motivazione in ordine all’eccezione di carenza di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA]. Deduce che sin dalla comparsa di costituzione in primo grado ha eccepito la propria carenza di legittimazione perché “il rapporto di lavoro dedotto in giudizio è intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’UGL Unione Generale del lavoro con sede in [OSCURATO:PERSONA] 11. Detto contratto è stato sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] quale commissario della [OSCURATO:PERSONA] Nebrodi mentre il reale ed effettivo datore di lavoro deve considerarsi l’UGL che provvedeva ad effettuare i pagamenti ed a dare le direttive in ordine all’organizzazione degli uffici, degli orari di apertura al pubblico, l’inquadramento dei dipendenti, l’applicazione dei contratti collettivi, l’apertura o la chiusura di un ufficio o di un centro”. L’eccezione, rigettata in primo grado, era stata riproposta in appello ma la Corte d’appello, pur dandone atto nelle premesse ha omesso di prendere posizione sulla stessa. 8. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha, infatti, già chiarito che la riduzione del termine "lungo" di impugnazione, di cui all’art.327 c.p.c. da un anno a sei mesi, disposta dalla l. n. 69 del 2009 si applica solo ai giudizi instaurati in primo grado in data successiva alla sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio” (così già Cass. n. 6007 del 17/04/2012 (Rv. 622286 - 01) ed in senso conforme Cass. n. 19969 del 06/10/2015 (Rv. 637274 - 01); cfr. anche Cass. n. 27236 del 16/11/2017 (Rv. 646948 - 01) ; Cass. Sez. L, n. 6951 del 11/03/2019 (Rv. 653084 - 01) e Cass. n. 37750 del 01/12/2021 (Rv. 663338 -01). 8.1. Nel caso di specie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale è stato depositato, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e da quanto allegato dalla stessa ricorrente, in data 12 agosto 2008 e, dunque, in data antecedente alla suddetta modifica normativa, che pertanto è inapplicabile. Atteso che la sentenza di primo grado, secondo le concordi indicazioni delle parti, in difetto di riferimenti in sentenza, risulterebbe depositata in data 21.2.2017, alla data del deposito del ricorso in appello del 6.10.2017, il termine annuale ex art. 327 c.p.c. nella formulazione antecedente alla modifica, non era ancora decorso. 9. In relazione al secondo motivo, va disattesa, in primo luogo, l'eccezione di inammissibilità per omessa indicazione delle norme di legge che si assumono violate, svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso. Tale elemento, infatti, non integra un requisito autonomo ed imprescindibile per l'ammissibilità della censura, ma è funzionale a chiarirne il contenuto e ad identificare i limiti dell'impugnazione, sicché la relativa omissione può comportare l'inammissibilità della singola doglianza solo se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, così precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (v. Cass. n. 21819 del 20/09/2017 (Rv. 645629 - 01); Cass. n. 10862 del 07/05/2018 (Rv. 648018 - 01); Cass. Sez. Un., n. 17931 del 24/07/2013). Nella specie, peraltro, non appare dubbio che la censura si articoli sulla violazione delle norme sulla notificazione del ricorso in appello e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio. Il motivo, tuttavia, è infondato in relazione ad entrambe sue articolazioni. 9.1. Quanto alla dedotta irregolarità della notifica dell’appello in quanto effettuata ad uno solo dei procuratori costituiti - a prescindere dal rilievo, contenuto nel controricorso, dell’avvenuta rinuncia al mandato dell’originario difensore e della regolarità della notifica dell’appello effettuata all’unico difensore indicato anche nell’epigrafe della sentenza appellata - va rilevato che, per giurisprudenza costante, la nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori (Si veda Cass. Sez. Un. n. 12924 del 09/06/2014 (Rv. 631184 - 01) ed in senso conforme Cass. n. 20626 del 31/08/2017 (Rv. 645842 - 01). Cfr. anche Cass. Sez. Un., n. 34260 del 21/11/2022 (Rv. 666195 - 01). Ne consegue la sufficienza della notifica dell’appello ad uno solo dei procuratori costituiti. 9.2. Quanto alla dedotta nullità/inesistenza della notifica effettuata a mezzo PEC anziché presso il domicilio reale eletto dalla Marino nel corso del giudizio del giudizio di primo grado, il motivo è, del pari infondato atteso che “In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri [OSCURATO:PERSONA], sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia” ([OSCURATO:PERSONA]. Sez. Un., n. 23620 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Rv. 650466 - 01); cfr anche Cass. n. 2460 del 03/02/2021 (Rv. 660504 - 01) secondo la quale “A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.”. 9.3. Va, infine, evidenziato che la ricorrente si è ritualmente e tempestivamente costituita in appello senza dedurre la pretesa (ed inesistente) nullità della notifica con conseguente sanatoria per convalidazione oggettiva (art.156, terzo comma, cod. proc. civ.), avendo l’atto raggiunto comunque lo scopo cui è destinato. 10. Il terzo motivo è, del pari, infondato in entrambe le sue articolazioni. 10.1. Quanto alla prima parte, ove si lamenta l’omesso rilievo dell’improcedibilità dell’appello conseguente alla notifica del ricorso unitamente al decreto presidenziale oltre il termine di dieci giorni di cui all’art.435 comma 2 c.p.c. va rilevato che, nel rito del lavoro, la violazione del termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, secondo comma, c.p.c., deve notificare all'appellato il ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435, terzo e quarto comma, c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione (In tal senso Cass. n. 24034 del 30/10/2020 (Rv. 659607 - 01); Cass. Sez. L, n. 3959 del 29/02/2016 (Rv. 638850 - 01); Cass. n. 23426 del 16/10/2013 (Rv. 629083 - 01); Cass. Sez. L, n. 8685 del 31/05/2012 (Rv. 623117 - 01) e Cass. Sez. 6 - L, n. 21358 del 15/10/2010 (Rv. 615391 -01)). 10.2. Per quanto, poi, attiene alla dedotta violazione dell’art. 435 c.p.c. per non avere l’appellante notificato il ricorso in appello ed il decreto di fissazione di udienza, separatamente rispetto all’istanza di inibitoria ed al nuovo decreto di fissazione dell’udienza dedicata al solo esame dell’inibitoria, va rilevato che l’improcedibilità dell’appello consegue esclusivamente alla omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non alla sua notifica congiunta con ulteriori atti. Se, infatti, è orientamento consolidato di questa Corte, a partire da Cass. S.U. n. 20704/2008, il principio per cui, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non potendo, peraltro, influire sull'inerzia della parte, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare (così la recentissima Cass. Sez. L, n. 3145 del 02/02/2024 (Rv. 670035 - 01), nel caso di specie, benchè congiuntamente eseguite, è riscontrabile sia la vocatio in ius rispetto alla fase cautelare che la vocatio relativa alla fase di merito. 11. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto le censure (genericamente) illustrate dalla ricorrente non contengono alcuna adeguata denuncia del paradigma dell'art. 2697 c.c. e di quello dell'art. 115 c.p.c., essendosi la Marino limitata a lamentare una pretesa erronea rivalutazione delle risultanze probatorie in senso opposto a quanto effettuato in primo grado. 11.1. Sul punto, premesso che la Corte d’appello nel rivalutare, nei limiti dei motivi proposti dall'appellante, le prove raccolte in primo grado non pone in essere alcuna “sostituzione officiosa” nell’attività assertiva/probatoria/deduttiva delle parti, in violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che l'appello resta un giudizio di merito pieno sul rapporto dedotto in giudizio, e che, pertanto, la Corte d'appello è chiamata a stabilire se la pretesa dell'attore sia fondata sulla base di una autonoma valutazione delle prove raccolte, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (cfr. Cass. Sez. Un., n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione. [OSCURATO:PERSONA]. n. 26769 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Rv. 650892 - 01), Cass. n. 11892 del 2016). Nel caso di specie, la ricorrente, lungi dal dedurre la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. nei termini indicati, ha limitato la propria doglianza alla contestata rivalutazione delle prove raccolte in senso diametralmente opposto rispetto a quanto svolto dal giudice di primo grado. La Corte d’appello, peraltro, si è limitata sul punto a ribadire il principio, secondo il quale ai sensi dell’art. 2697 c.c., incombeva al lavoratore fornire la prova del fatto costitutivo della sua pretesa ossia, nel caso di specie, a fronte di un contratto di lavoro a tempo parziale per complessive 15-20 ore settimanali, “di aver messo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative per un numero di ore lavorative maggiore” (si veda in tema di lavoro straordinario Cass. Sez. L., n. 16150 del 19/06/2018 (Rv. 649482 - 01); Cass. Sez. L., n. 4076 del 20/02/2018 (Rv. 647446 - 01). La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce, peraltro, accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato. 12. Il quinto motivo veicolato ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., è, del pari, inammissibile perché l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 28887/2019; Cass.n. 2498/2015; Cass. S.S. U.U. n. 8053/2014). 12.1. Va, inoltre, ricordato che la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di provae che, pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'apprezzamento sul peso da attribuire alla mancata comparizione è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Più in generale la valutazione delle prove implica apprezzamenti di fatto riservati al Giudice di merito che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle ritenute più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione di quelle non accolte, anche se allegate dalle parti (Cass. Sez. L, n. 42 del 07/01/2009 (Rv. 606413 - 01), Cass. n. 16467 del 04/07/2017 (Rv. 644812 - 01); Cass. n. 20553 del 19/07/2021 (Rv. 661734 - 01). Nel caso di specie la Corte d'Appello, dopo un ampio ed accurato esame di tutte le prove ha ritenuto che la Marino non avesse adeguatamente dimostrato di aver svolto la sua prestazione lavorativa per un orario superiore a quello contrattualmente stabilito ed ha adeguatamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto maggiormente attendibili le prove, documentali e testimoniali, offerte dal resistente [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che quelle della Marino. Tale accertamento di carattere essenzialmente fattuale rientra nella discrezionalità del Giudice di merito ed è stato condotto dalla Corte d'appello con metodo corretto, nel rispetto dei principi di diritto che regolano la prova. 13. Quanto al sesto motivo, in relazione alla doglianza ex art. 360, n. 5) c.p.c., va evidenziato che l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. n. 22397 del 06/09/2019; Cass. n. 26305 del 18/10/2018; Cass. n. 14802 del 14/06/2017), mentre ciò di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame sono elementi di prova asseritamente emersi nel corso dell’istruttoria di primo grado che proverebbero la fondatezza della sua domanda e non “fatti” storici, da ciò emergendo che il motivo nel concreto mira a sindacare il merito della motivazione della Corte d’appello. Quanto alla censura relativa alla pretesa violazione dell’art. 116 c.p.c., essa introduce una non consentita critica al libero apprezzamento delle prove - sottratto al sindacato di legittimità - ad opera del giudice di merito. Il presupposto della violazione dell'art. 116 c.p.c. è, infatti, che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento. Giova poi ribadire come siano riservate al giudice del merito “l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo di attendibilità e di concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento; sicché, è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato”(Sez. L, Sentenza n. 13054 del 10/06/2014 (Rv. 631274 - 01) e in senso conforme Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 (Rv. 655229 - 01)). In altri termini, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Sez. 5 - , Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023 (Rv. 669412 -01). 14. Il ricorso principale, in conclusione, va rigettato. 15. Il rigetto dell’impugnazione principale determina l’assorbimento dell’impugnazione incidentale condizionata proposta dal [OSCURATO:PERSONA]. 16. La ricorrente principale va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente liquidate come da dispositivo. 17. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorren
Sentenza Cassazione n. 21683/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris