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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26136/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo di ricorso, «l'insufficienza della motivazione» in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in relazione al delitto di evasione accertato; Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha congruamente motivato, nell'esercizio del proprio potere discrezionale e con motivazione - per come argomentata - non sindacabile in sede di legittimità, in ordine all'irrilevanza delle circostanze invocate in sede di appello - la volontà di fare visita a dei parenti - ai fini del giudizio di tenuità dell'offesa, che deve essere esclusa alla luce delle modalità della condotta e, nel caso, precostituita con l'acquisto del biglietto e in assenza di condizioni di urgenza e indifferibilità; Considerato, inoltre, che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253945 - 01) e non già come prescrive l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo di ricorso, «l'insufficienza della motivazione» in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in relazione al delitto di evasione accertato; Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha congruamente motivato, nell'esercizio del proprio potere discrezionale e con motivazione - per come argomentata - non sindacabile in sede di legittimità, in ordine all'irrilevanza delle circostanze invocate in sede di appello - la volontà di fare visita a dei parenti - ai fini del giudizio di tenuità dell'offesa, che deve essere esclusa alla luce delle modalità della condotta e, nel caso, precostituita con l'acquisto del biglietto e in assenza di condizioni di urgenza e indifferibilità; Considerato, inoltre, che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253945 - 01) e non già come prescrive l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1