CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 ottobre 2024
Cassazione n. 00755/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE di APPELLO di PALERMO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 20/12/2023 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 08/07/2021, appellata anche da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il giudizio di responsabilità di costui in relazione ai reati di cui all'art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992 n. 356 - capi a), b), c), e), f) - nonché di cui all'art. 648 terl cod. pen - capo h) -, ritenendo assorbito il reato contestato sub a) in quello di cui al capo h), limitatamente alla somma di euro 1.000 indicata in tale ultimo capo, con rideterminazione della pena in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 12.400 di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo con due separati motivi il vizio di motivazione in ordine ai capi oggetto di condanna: per l'interposizione fittizia, l'attività gestoria delle attività commerciali che si assumevano fittiziamente intestate a terzi consisteva in realtà in un supporto ai giovani familiari titolari delle imprese, con modesti prelievi nel periodo di osservazione (1.900 euro), che non potevano considerarsi partecipazione agli utili, con l'ulteriore duplice precisazione che - circa il capo e) - il prestanome non era un parente e non vi erano stati prelievi di danaro e - circa il capo b) - che la prova era costituita da un'unica intercettazione dal contenuto criptico, priva di riscontri; per l'autoriciclaggio di cui al capo h), non vi era la prova che la provvista relativa all'assegno circolare indicato nel capo di imputazione provenisse da reato, trattandosi dei ricavi del distributore di carburante gestito da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente, infatti, reitera in sede di legittimità una richiesta di rilettura delle risultanze probatorie, sulla quale i giudici di merito si sono pronunciati con doppia pronuncia conforme di condanna, in relazione a tutti i reati in oggetto. In particolare, la corte territoriale, con argomentazioni immuni da vizi logici, che si sottraggono a censure, ha evidenziato che: per il reato di cui al capo h) era stata contestata genericamente la pronuncia di condanna del Tribunale, per il fatto che non sarebbe stato dimostrato che l'attività del Farina fosse solo fittiziamente intestata allo stesso, circostanza smentita dalle prove acquisite (intercettazioni e servizi di osservazione), attestanti che il Vernengo si comportava come proprietario amministratore del distributore, finanziando l'attività con fondi propri e riservandosi le principali decisioni relative all'impianto (pagine 8 e 14 della sentenza impugnata); per le singole interposizioni fittizie sono state altresì valorizzate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ed i numerosi riscontri acquisiti - elementi probatori con i quali il ricorrente non si confronta (pagine da 6 a 12). 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 29/10/2024 [OSCURATO:PERSONA]