CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27192/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Napoli.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso perl’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli attiad altra sezione della Corte di appello di Napoli, per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 13/07/2023, la Corte di appello di Napoli, inriforma della sentenza emessa il 06/05/2020 dal GUP presso il Tribunale di Napoli,ha dichiarato tutti gli imputati colpevoli del reato associativo contestato al capo 1)(associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indefinitadel reato previsto dall’art.10-quater, d.lgs. n.74 del 2000) e, previa valutazione direciproco assorbimento di alcune fattispecie, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] pena indicata nel relativo dispositivo.La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza del 28/10/2024,avente n.39478/2024, ha disposto l’annullamento della sentenza, nei confronti delpredetto imputato, in accoglimento del settimo motivo di ricorso, con conseguentedichiarazione di prescrizione per il reato contestato al capo 6) e con rinvio ad altrasezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamentosanzionatorio, anche in riferimento alla rivalutazione del profilo riguardantel’applicazione della circostanze attenuanti generiche, con contestuale revoca dellaconfisca in ordine allo stesso capo 6).2. La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, harideterminato il trattamento sanzionatorio, assumendo come fattispecie più gravequella di cui ai reati contestati ai capi 7) e 8) della rubrica (ritenuti unificati dallaCorte di legittimità), valutando insussistenti i presupposti per l’applicazione dellecircostanze attenuanti generiche, alla luce della oggettiva gravità della condotta.Ha quindi quantificato la pena in anni uno, mesi due e giorni otto direclusione, con conferma, nel resto, della statuizione di primo grado.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione FrancescoMarconi, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione;con il quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. –la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, in ordine agli artt.178, lett.c), 179, 180 e 601 cod.proc.pen., per omessa notifica del decreto dicitazione per il giudizio di appello all’unico difensore di fiducia nominato.Ha esposto che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello erastato presentato dal sottoscrivente Avv. [OSCURATO:PERSONA], a seguito di revoca deidue precedenti difensori (Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in forza di attoaccompagnato dalla nomina del nuovo patrocinatore; che il giudizio di cassazionesi era svolto con la partecipazione dello stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA] ma che, nell’emettereil decreto di citazione attinente al giudizio di rinvio, la Corte di appello di Napoliaveva notificato l’avviso ai suddetti Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non all’unicoprofessionista la cui nomina doveva ritenersi vigente, il quale non aveva peraltropresenziato alla relativa udienza.Ne sarebbe conseguita la violazione del disposto dell’art.601 cod.proc.pen.e dei connessi diritti di difesa in punto di valida costituzione del contraddittorio nelgiudizio di rinvio, con perfezionamento di una fattispecie di nullità assoluta; haquindi chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.3. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte diappello di Napoli per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso il principio generale in base al quale, nel giudizio di rinvio,non possono essere dedotte né rilevate cause di nullità, inammissibilità oinutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, attesoche la sentenza della Corte di Cassazione, da cui origina il giudizio stesso,determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalladecisione di annullamento, di talché, nell'ipotesi in cu il processo torni nuovamenteal vaglio della Corte di Cassazione, le preclusioni prodotte dalla precedentesentenza di annullamento comportano la limitazione del sindacato di legittimitàalle questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio(Sez. 5, n. 35031 del 10/06/2016, Rv. 267893 – 01; Sez. 4, n. 20044 del17/03/2015, Rv. 263865 -01).Conseguendone, sotto tale profilo, che la cognizione del giudice del rinvio– nonché quella, eventuale, della Corte di Cassazione – è da ritenersi limitata aiprofili di nullità o di inutilizzabilità non attinti dalla sentenza rescindente.Dovendosi altresì premettere, in relazione al contenuto del motivo diricorso, che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error inprocedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte dilegittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, puòaccedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dalriferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e), delcitato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità dellamotivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01, insenso conforme Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525 - 01).3. Ciò premesso, dall’esame del fascicolo d’ufficio si evince che l’originarioricorso per cassazione, proposto per conto del Marconi, era stato sottoscrittodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; il quale, a propria volta, aveva tratto la proprialegittimazione processuale dall’atto di nomina datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] (recantesottoscrizione personale e autenticata della parte); con il quale l’imputato predettoaveva dichiarato di nominare lo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] come proprio difensorecon conferimento – ai sensi dell’art.581, comma 1-ter, cod.proc.pen., vigenteratione temporis – di specifico mandato a impugnare la sentenza di appello emessail 13 luglio 2023 dalla Corte di appello Napoli, con contestuale elezione di domicilioed esplicita revoca di ogni altra precedente nomina.4. Sempre dagli atti, risulta che il decreto di citazione relativo al giudizio dirinvio non è stato notificato presso il suddetto domicilio, bensì presso altrodomicilio, a propria volta riferito ai precedenti difensori (Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eArturo [OSCURATO:PERSONA]) precedentemente revocati; ulteriormente citati comepersistentemente investiti del mandato difensivo in sede di intestazione dellasentenza.Ne consegue, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, che l’omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominatointegra una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., la quale, ove attenga ad attività per le quali sia necessaria la presenzadel difensore, assume carattere assoluto e insanabile ex art. 179 cod. proc. pen.,in quanto incide direttamente sull’effettività del diritto di difesa (Sez. U, n. 24630del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598- 01; conforme, tra le altre, Sez. 6, n. 29683del 29/09/2020, Rv. 279722 – 01)In particolare, è stato ripetutamente affermato che la notificazione deldecreto di citazione effettuata presso il difensore revocato non è idonea adinstaurare un valido contraddittorio, risultando giuridicamente irrilevante rispettoalla posizione dell’imputato, il quale ha diritto ad essere assistito dal difensore difiducia prescelto, e non da soggetti ormai privi di legittimazione processuale.Ne consegue che l’omessa notifica al difensore effettivamente nominato,accompagnata dalla notificazione al difensore revocato, determina una radicalecompromissione del diritto di difesa, traducendosi, sostanzialmente, in unasituazione di assenza giuridica dell’assistenza tecnica, non surrogabile né dallamera conoscenza di fatto del procedimento né dall’eventuale intervento di undifensore diverso.Tale vizio, incidendo sulla regolare instaurazione del rapporto processualee sulla partecipazione dell’imputato al giudizio, è pertanto rilevabile d’ufficio inogni stato e grado del procedimento e non è suscettibile di sanatoria, neppure inpresenza di una formale attività processuale svolta in assenza del difensorelegittimato.Avendo, ulteriormente, questa Corte precisato che ove il decreto dicitazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diversorispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità diordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenzialiprevisti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto,inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario,configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cuiall'art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 33143 del 01/07/2025, 288787 – 01; Sez.5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810 – 01).Deve, conclusivamente, affermarsi il principio secondo cui la notificazionedel decreto di citazione al difensore già revocato, in difetto di contestualenotificazione al difensore di fiducia ritualmente nominato, integra una nullità diordine generale assoluta ed insanabile, determinando l’invalidità della sequenzaprocedimentale e imponendo l’annullamento del provvedimento impugnato.5. Nel caso in esame, come detto, il decreto di citazione è stato notificatoin luogo del tutto diverso dal domicilio eletto; mentre il difensore ritualmentenominato non ha, conseguentemente, preso parte al giudizio di appello –celebratosi in forma cartolare – non rassegnando le relative conclusioni.L’omessa notifica al domicilio eletto presso l’unico difensore ritualmenteofficiato ha quindi determinato un’integrale invalidità della conseguente sequenzaprocedimentale; per cui la sentenza impugnata va annullata con rinvio e contrasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, per ilseguito di competenza. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Napoli.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]