CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02036/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n.105, conv. con modif. dalla I. 16 settembre 2021, n.126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta violazione degli artt.7 della 1.212 del 2000 e 3 della 1.241 del 1990. Sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere gli avvisi motivati giacché l'Agenzia "aveva stravolto i dati e le metodologie" di calcolo della rendita proposti da essa contribuente, in particolare "non valutando gli impianti in base alle superfici radianti bensì in base al valore assegnato a ciascun kilowatt di potenza senza spiegare il motivo di tale scelta e quindi utilizzando un valore apodittico e indimostrato e neppure giustificato da elementi certi". "La nuova rendita attribuita derivava da un diverso metodo applicato e da complessi conteggi e ragionamenti che il contribuente non era stato messo in grado di comprendere". 2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta violazione dell'art.112 del c.p.c. per avere la CTR affermato che "la stima diretta, intesa come sopralluogo dell'ufficio, non era nel caso di specie necessaria essendo il nuovo classamento conseguito alla denuncia di variazione catastale presentata dalla contribuente", laddove mai vi era stata questione sulla necessità o non del sopralluogo avendo invece ed essa ricorrente eccepito "che l'indicazione [contenuta negli avvisi secondo cui l'ufficio aveva proceduto con "stima dirette] non poteva essere considerata sufficiente" a integrare la motivazione degli avvisi. 3. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente lamenta, sotto la rubrica di "violazione dell'art.112 del c.p.c." che la CTR abbia ritenuto gli avvisi sufficientemente motivati malgrado gli stessi non facessero riferimento ai contenuti della circolare n.6/T emanata dall'Agenzia del Territorio il 30 novembre 2012 in tema di procedimento -o diretto o indiretto- previsto per la stima diretta degli immobili, come quelli di cui trattasi, a destinazione speciale. La contribuente, nella parte finale dell'esposizione del motivo, richiama valutazioni di cui ad una "memoria illustrativa del 6/10/2014 depositata davanti alla CTP)", tendenti a contestare la valutazione dell'ufficio. 4.1 tre motivi di ricorso possono essere esaminati assieme perché sono centrati sulla medesima censura di violazione delle norme sulla motivazione degli avvisi di classamento. E' stato da questa Corte precisato che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art.2 del d.l. 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75, e del d.m.19 aprile 1994, n.701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento, stabilito dall'art.7 della 1.212/2000, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, nel caso in cui gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso opposto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass.n.31809/2018; Cass.n.12777/2018; Cass., Sez. 6 - 5, ord. n. 6065 del 2017; conf. Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394, Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237, Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497). E' stato altresì detto che "In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in I. n. 75 del 1993, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (Cass. n. 17971 del 2018; n. 16824 del 2006). La CTR ha affermato che "era stata la stessa contribuente, mediante procedura Docfa, a ... fornire [all'Agenzia] le schede tecniche degli impianti medesimi sulla base delle quali l'Agenzia ha potuto valutare le dimensioni e la potenza degli impianti e rideterminare di conseguenza il classamento e la rendita catastale" ed ha quindi ritenuto gli avvisi sufficientemente motivati. La CTR ha affermato che l'ufficio non aveva messo in discussione la consistenza fattuale ed oggettiva degli impianti -non aveva cioè assunto che la società [OSCURATO:PERSONA] non avesse denunciato componenti immobiliari o mobiliari rilevanti ai fini dell'attribuzione di rendita-, bensì aveva attribuito a tale (riconosciuta) consistenza una diversa valutazione economica. La violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari sarebbe stata commessa dalla CTR se essa -diversamente da quanto ha affermato- avesse evidenziato che gli elementi di fatto indicati dal contribuente erano stati disattesi dall'Ufficio ed avesse ritenuto nondimeno gli avvisi motivati mediante la semplice indicazione della rendita attribuita agli immobili in rettifica della rendita proposta. Va rilevato che dalle pagine 15 e ss. del controricorso, emerge che il procedimento seguito per il calcolo della rendita con stima diretta era stato quello c.d. indiretto (art. 27 e ss. d.P.R. 1142/1949) con riferimento al valore di mercato, espresso in €/Kv, ricavato da alcune compravendite di impianti similari a quelli in questione. Sotto questo profilo, appurata la conformità metodologica seguita alla disciplina di riferimento (artt.28-29 d.P.R. 1142/49), è inammissibile, in sede di legittimità, la doglianza che, presentata nella forma del difetto di motivazione dell'avviso, sia tendente a contestare la valutazione estimativa (cfr. Cass. 23220/2020, in motivazione). La sentenza impugnata laddove ha ritenuto gli avvisi motivati si sottrae ad ogni censura. 5. Il ricorso deve essere rigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €4500,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo,