CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14002/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i studio elettivamente domiciliain Siracusa, Via S. Panagia n. 136/A.ricorrentecontroAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;controricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6924/2018Numero sezionale 3519/2026Numero di raccolta generale 14002/2026Data pubblicazione 13/05/2026RISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantep.t., [OSCURATO:PERSONA] n.8, Palermo, elettivamente domiciliata in Siracusa,[OSCURATO:PERSONA] n. 4 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende.controricorrenteavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:SOCIETA],Sez. dist. di Siracusa, n. 2952/2017 depositata in data 8.8.2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA] Gennaro1. Con avviso di accertamento TY701T101733 l'Agenzia delleEntrate- Ufficio di Siracusa determinava sinteticamente, nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] un maggior reddito per l'anno 2008, desunto daincrementi patrimoniali avvenuti nell'anno 2009, consistiti in unacquisto immobiliare effettuato il 2 ottobre 2009, non compatibile conla capacità di spesa desunta dalle precedenti dichiarazioni.1.1. Avverso l'avviso di accertamento, il contribuente proponevaopposizione avanti la [OSCURATO:PERSONA] di Siracusadeducendo l’illegittimità dell'avviso perché basato su disposizioni, indicie parametri illegittimi e, comunque, non applicabili in quanto l'Ufficioaveva operato l'accertamento con il metodo sintetico in forza delloscostamento superiore al 25% tra il reddito dichiarato e quellocomplessivo netto accertabile, sulla base della disponibilità di presuntibeni in violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 42 rationetemporis vigente del D.P.R. 600/1973. Evidenziava, inoltre, che l'Ufficionon aveva indicato, nella motivazione dell'atto, le ragioni per cui eranostate disattese le eccezioni e le prove documentali offerte dalcontribuente.Lamentava, inoltre, l’infondatezza delle imputazioni redditualirelative all’accertamento sintetico, eseguito su presupposti non certi,Numero registro generale 6924/2018Numero sezionale 3519/2026Numero di raccolta generale 14002/2026Data pubblicazione 13/05/2026come richiesto dal comma 4 dell'art. 39 D.P.R. 600/73, e comunqueerrati, quali ad esempio la superficie dell'abitazione principale delcontribuente, superiore rispetto a quella effettiva risultante dallacartella di pagamento della TARSU nonché il valore commerciale delledue autovetture di proprietà del contribuente, maggiore rispetto aquello effettivo, trattandosi di beni acquistati più di sette anni primadella data dell'accertamento; lamentava, poi, che l’Ufficio non avevatenuto conto delle disponibilità finanziare di cui il contribuentedisponeva negli anni precedenti all'acquisto immobiliare del 2009.2. L’Ufficio resisteva chiedendo l’accertamento della legittimitàdell’atto.3. La CTP rigettava il ricorso ed avverso tale sentenza il sig. DiRegionale di Siracusa, lamentando la violazione dell'art 42 del D.P.R.600/73, nella parte in cui prevede che l'avviso di accertamento privodi sottoscrizione è nullo, rilevando l'avviso era stato sottoscritto da unsoggetto che si dichiarava delegato del [OSCURATO:PERSONA], senzaaver prodotto in atti l'asserita delega e reiterando le argomentazionifornite in primo grado. L’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo laconferma della sentenza di primo grado.4. Con la sentenza n. 2951 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la CTR rigettavail ricorso dichiarando inammissibile il primo motivo perché nuovo erigettando il secondo evidenziando come risultassero ampiamentepresenti nell’impugnato avviso le ragioni dell’applicazione del metodosintetico dell’accertamento di cui all’art 38 del d.p.r. n. 600 del 1973;quanto al terzo motivo, concernente il merito della vicenda ha ritenutoche il contribuente pur avendo tentato di fornire la prova contrariafacendo riferimento a pregresse disponibilità economiche, non erariuscito a provare che gli acquisti immobiliari del 2 ottobre 2009 eranostati sostenuti con tali disponibilità.Numero registro generale 6924/2018Numero sezionale 3519/2026Numero di raccolta generale 14002/2026Data pubblicazione 13/05/20265. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Hanno resistito concontroricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l’Agenzia delle Entrate –Direzione centrale.Il contribuente ha depositato memorie ex art 380 bis c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passivadell’Agente della riscossione [OSCURATO:SOCIETA] per le ragioni indicate dallacontroricorrente nella memoria di costituzione, riguardando lacontroversia in esame non vizi propri degli atti della riscossione ma ilmerito del tributo.Valga sul punto il principio espresso da questa Corte secondo cui lalegittimazione passiva del concessionario sussiste solo nei casi in cuioggetto della controversia sia l’impugnazione di atti allo stessodirettamente riferibili mentre non possono essergli opposti vizi che12 luglio 2005).2. Con il primo motivo del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha censuratola sentenza gravata per l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio. ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., in relazione ali 'art. 112c.p.c.Lamenta che la Ctr ha omesso di considerare le questioni giuridichesottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda pervenendo adapodittica affermazione nel dichiarare che risultavano ampiamentepresenti le ragioni dell'applicazione dell’accertamento sintetico.Il motivo è inammissibile in ragione di quanto segue.Come è noto, è configurabile l’omissione dedotta nelle ipotesi in cuila motivazione su uno o più fatti controversi e decisivi risulticompletamente assente, non essendo invece idonea alla cassazione lamera insufficienza della motivazione. Tale ipotesi ricorre quando il fattoNumero registro generale 6924/2018Numero sezionale 3519/2026Numero di raccolta generale 14002/2026Data pubblicazione 13/05/2026è stato comunque preso in esame dal giudice, ma non in modo pieno eappagante ovvero senza che sia stato dato conto di tutte le risultanzeistruttorie astrattamente rilevanti.Il controllo previsto dalla formulazione dell’art. 360 n. 5, concernel’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione ed abbia carattere decisivoperché, ove esaminato, avrebbe determinato un diverso esito dellacontroversia; l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, nonintegra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma,quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, seppure questi non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. civ. n. 17251 del23 agosto del 2016).Spetta, infatti, in via esclusiva al giudice di merito il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutarele prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, trale complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnandoprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché lafacoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanzadi una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenutoad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritengairrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia puòessere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. 13 giugno2014, n. 13485; Cass. 19 luglio 2021, n. 20553, del 19/07/2021).Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a riferimentigenerici senza specificamente indicare il fatto controverso o decisivo inrelazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosiintendere per “fatto” non una “questione” o un “punto “della sentenza,Numero registro generale 6924/2018Numero sezionale 3519/2026Numero di raccolta generale 14002/2026Data pubblicazione 13/05/2026ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697c.c. o anche un fatto secondario.3. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione di norme di diritto. ex art. 360 c.p.c.,comma l, n.3, in relazione agli artt. 38, comma 4. D.P.R. n. 600/1973.nella versione ratione temporis vigente all'epoca dell'accertamento, e42. nonché all' art.23 Cost.Lamenta l’erroneità della sentenza impugnata avendo i giudicidell’appello riconosciuto la sussistenza dei requisiti dall’art. 38, comma4, d.p.r. n. 600/1973 laddove, invece, l'Ufficio aveva determinatosinteticamente il maggior reddito del contribuente non sulla base dielementi certi, come richiesto dalla citata disposizione, ma avendoposto alla base della imputazione reddittuale elementi erronei qualil'indicazione della maggiore superficie dell'abitazione principale, ilmaggior valore commerciale attribuito alle due autovetture e avendogiustificato il contestato acquisto patrimoniale con la presenza dipregresse disponibilità finanziarie.Anche il secondo motivo va dichiarato inammissibile in quanto sisollecita un giudizio meramente fattuale presupponente unarivisitazione, insindacabile in sede di legittimità, della valutazioneistruttoria già congruamente e dettagliatamente operata dal giudice delmerito in ordine alle risultanze di causa (ex multis: Cass. 23/04/2024,n. 10927; Cass. 22/11/2023, n. 32505).Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte è costantenell’affermare che il giudizio di legittimità non consente un nuovoaccertamento del fatto, essendo limitato al controllo di diritto (errori iniudicando o in procedendo) dovendo ritenersi inammissibili le censurerelative alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti,ribadendo il principio secondo cui non è consentita in sede di legittimitàuna valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quellaNumero registro generale 6924/2018Numero sezionale 3519/2026Numero di raccolta generale 14002/2026Data pubblicazione 13/05/2026compiuta dal giudice di merito.(ex multis, Cass. civ. n. 15238/2024 del30-05-2024)4. Con il terzo motivo del ricorso il ricorrente denuncia la violazioneo falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma l,n.3, in relazione all'art. 38, comma 6, D.P.R. n.600/1973, nellaversione ratione temporis vigente all' epoca dell’accertamento.Secondo la prospettazione fornita dal ricorrente, la Ctr, ha ritenuto cheil contribuente non aveva fornito la "prova contraria" di cui sarebbestato onerato, affermando che le pregresse disponibilità economichenon erano idonee a dimostrare che l'acquisto immobiliare era statosostenuto con tali disponibilità.In buona sostanza, il giudice di appello, in risposta al terzo motivodi appello, pur affermando in premessa la possibilità per il contribuentedi fornire la prova contraria agli accertamenti dell'Ufficio sinteticamentedeterminati, concludeva asserendo la mancanza di "prova contraria" dicui il contribuente sarebbe stato onerato, reputando che le pregressedisponibilità economiche documentalmente provate non erano idoneea dimostrare che l'acquisto immobiliare, oggetto dell'accertamento, erastato sostenuto con tali disponibilità.Sembra quasi che il giudice di appello ritenga che, per superare lapresunzione iuris tantum dei maggior reddito accertato dall'Ufficio, ilcontribuente avrebbe avuto l'onere di dimostrare: a) la disponibilità diredditi esclusi dalla formazione della base imponibile e b) il nessoeziologico tra possesso dei redditi e spesa per incrementi patrimoniali,ovvero la circostanza secondo cui per coprire le spese contestatefossero stati utilizzati proprio detti ulteriori redditi, e non altri.I giudici dell’appello, secondo il ricorrente, sarebbero incorsi nellaviolazione di legge avendo fornito una interpretazione erronea dellanorma innanzi richiamata in quanto diretta ad attribuire maggiori onerial contribuente.Numero registro generale 6924/2018Numero sezionale 3519/2026Numero di raccolta generale 14002/2026Data pubblicazione 13/05/2026Tale motivo si ritiene fondato.Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina delredditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo lalegge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilitàdi alcuni beni l'esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudicetributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specificielementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non hail potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore allaloro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuenteoffra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, nonimponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) dellesomme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass.29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019,n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539;Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass.21/10/2015, n. 21335).Rimane al contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente,l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indicedi capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che ilmaggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, ècostituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti aritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale, secondouna ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il redditopresunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n.21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588).Nell'intento di delimitare i confini della prova contraria a carico delcontribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico ex art. 38del d.P.R. n. 600 del 1973 (a norma del quale l'accertamentodel reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente didimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior redditoNumero registro generale 6924/2018Numero sezionale 3519/2026Numero di raccolta generale 14002/2026Data pubblicazione 13/05/2026determinato o determinabile sinteticamente è costituito in lutto o inparte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolodi imposta), questa Corte ha avuto modo di chiarire (a partire da Cass.18/04/2014, n. 8995 richiamata dalla successiva Cass. 26/11/2014, n.25104) che la norma chiede qualcosa di più della mera prova delladisponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute allafonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulterioriredditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiedetuttavia espressamente una prova documentale su circostanzesintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultanteda idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditie della «durata» del relativo possesso, previsione che ha l'indubbiafinalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) ladisponibilità di detti redditi per consentite la riferibilità della maggiorecapacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo alcontribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che isuddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai finidell'accertamento sintetico, perché in tal caso essi non sarebberoovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, iquali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (in sensoconforme si sono pronunciate Cass. 20/01/2017, n. 1510; Cass.16/07/2015, n. 14885; Cass. 23/03/2018, n. 7389; Cass. 10/07/2018,n. 18097; ed ancora Cass. 30/07/2019, n. 20479; Cass. 4/08/2020, n.16637).Nella fattispecie che ci occupa, la C.t.r. ha errato allorquando,aderendo alla tesi più restrittiva e superata, ha ritenuto che non fossestato dimostrato che la somma era stata precipuamente utilizzata peril sostentamento delle spese sostenute nell’anno oggetto diaccertamento.Numero registro generale 6924/2018Numero sezionale 3519/2026Numero di raccolta generale 14002/2026Data pubblicazione 13/05/2026Il terzo motivo del ricorso va, dunque, accolto.In definitiva, vanno dichiarati inammissibili il primo ed il secondomotivo del ricorso, accolto il terzo motivo con conseguente cassazionedella sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di [OSCURATO:SOCIETA] – sezdistaccata di Siracusa in diversa composizione anche perché provvedaa liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agente dellaRiscossione [OSCURATO:SOCIETA] ; dichiara inammissibili il primo ed il secondomotivo del ricorso, accoglie il terzo motivo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado di [OSCURATO:SOCIETA] – sezione distaccata diSiracusa in diversa composizione alla quale demanda anche laregolamentazione di tutte le spese processuali.Così deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]