CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022
Cassazione n. 01729/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo in merito al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello fornito adeguata motivazione evidenziando che la pluralità e reiterazione delle condotte illecite di spaccio, non consente di ritenere particolarmente tenue il fatto, né minima l'offesa arrecata al bene giuridico; ritenuto, quanto al secondo motivo, che sebbene manchi effettivamente una disamina sul punto devoluto con il motivo di appello, la questione della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è stata dedotta in modo assolutamente generico anche in sede di appello, considerato l'assenza di elementi da cui desumere che il profitto delle cessioni possa quantificarsi in soli 60 euro, così da poter essere rilevata in questa sede a norma dell'art. 591 comma 4, cod. proc. pen., considerati i riferimenti alla elevata purezza della sostanza e alla possibilità di conseguire un profitto non minimo da ogni singola cessione; ritenuto, inoltre, che nella motivazione della sentenza nel valutare l'insussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis, è stata implicitamente esclusa la possibilità di ravvisare gli elementi integrativi dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p., sotto il profilo della buona qualità della sostanza stupefacente e del suo valore commerciale non esiguo; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensor