CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 17329/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 43422/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da [OSCURATO:PERSONA], Cosimo norleo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena a carico dei predetti rispettivamente per i primi tre imputati in anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 1.400,00 di multa ed in anni quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti disponeva eliminarsi la interdizione legale per la durata della pena e sostituirsi la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici con quella della interdizione per la durata della pena 2. Hanno proposto ricorsi per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia tutti e quattro gli imputati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] con due motivi lamenta la mancata di una adeguata motivazione in relazione alla sussistenza dei fatti ed alla loro qualificazione nonché il vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la corte di appello valutato adeguatamente i fatti contestati, la loro qualificazione, il trattamento sanzionatorio e la insussistenza di cause di proscioglimento. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico atto ed a mezzo del medesimo difensore hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, relativamente alla mancata concessione delle circostanza attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva contestata al secondo imputato. 3. I ricorsi in questione devono essere trattati secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazioni proposte contro una sentenza pronunziata a seguito di rinunzia da parte degli imputati, nelle forme di cui all' art. 599 bis del codice di rito, ai motivi di impugnazione riguardanti i profili inerenti loro responsabilità penale quanto ai reati contestati e il trattamento sanzionatorio (non illegale). Deve, invero, rilevarsi che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Fattispecie relativa a ricorso, dichiarato inammissibile, con cui si lamentava l'applicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente stabilita in quanto contrastante con il divieto di "reformatio in pejus", rivestiva comunque natura legale). (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27610201). Trattasi, pertanto, con riferimento a tutti i ricorsi di censure che all' evidenza non possono essere dedotte in questa sede. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]