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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 10124/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Napoli ha confermato la decisone del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, alla pena di un anno, un mese e dieci giorni mesi di reclusione ed euro 1.334 di multa in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 quanto ad illecita detenzione di sei dosi di hashish.

Contro la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità ed ingiusto trattamento sanzionatorio quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla ritenuta recidiva.

Il ricorso è inammissibilkper plurimi motivi.

Declinato in fatto e generico si rivela il primo motivo di ricorso che, oltre a reiterare censure che la Corte territoriale aveva adeguatamente confutato, tende ad accreditare in sede di legittimità una differente versione dei fatti, attingendo al precluso merito.

La Corte di merito ha evidenziato le ragioni della ritenuta responsabilità facendo pertinente richiamo alla motivazione della decisione di primo grado che aveva valorizzato la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta indosso al ricorrente, la suddivisione in dosi e il denaro sequestrato all'esito della perquisizione personale, confutando la pertinenza di documentazione allegata dalla difesa della "[OSCURATO:PERSONA]" risalente al 2011 che si dice disponibile all'accoglimento per la sottoposizione ad un programma di recupero.

Non consentiti e manifestamente infondati risultano i motivi in ordine al trattamento sanzionatorio.

Adeguata risulta la motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, escluse in ragione della constatata assenza di elementi positivamente apprezzabili.

In ordine alla recidiva è stata messa in evidenza, al fine di rimarcare la maggiore pericolosità di cui il reato era chiaro sintomo, la presenza di plurimi precedenti per reati della stessa specie e la ritenuta forma professionale dell'attività illecita intrapresa.

All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Napoli ha confermato la decisone del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, alla pena di un anno, un mese e dieci giorni mesi di reclusione ed euro 1.334 di multa in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 quanto ad illecita detenzione di sei dosi di hashish. Contro la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità ed ingiusto trattamento sanzionatorio quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla ritenuta recidiva. Il ricorso è inammissibilkper plurimi motivi. Declinato in fatto e generico si rivela il primo motivo di ricorso che, oltre a reiterare censure che la Corte territoriale aveva adeguatamente confutato, tende ad accreditare in sede di legittimità una differente versione dei fatti, attingendo al precluso merito. La Corte di merito ha evidenziato le ragioni della ritenuta responsabilità facendo pertinente richiamo alla motivazione della decisione di primo grado che aveva valorizzato la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta indosso al ricorrente, la suddivisione in dosi e il denaro sequestrato all'esito della perquisizione personale, confutando la pertinenza di documentazione allegata dalla difesa della "[OSCURATO:PERSONA]" risalente al 2011 che si dice disponibile all'accoglimento per la sottoposizione ad un programma di recupero. Non consentiti e manifestamente infondati risultano i motivi in ordine al trattamento sanzionatorio. Adeguata risulta la motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, escluse in ragione della constatata assenza di elementi positivamente apprezzabili. In ordine alla recidiva è stata messa in evidenza, al fine di rimarcare la maggiore pericolosità di cui il reato era chiaro sintomo, la presenza di plurimi precedenti per reati della stessa specie e la ritenuta forma professionale dell'attività illecita intrapresa. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
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