CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 31721/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 del TRIBUNALE DI CATANIAnel procedimento nei confronti diNITTO MARIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha inviato memoria con cui ha richiesto l’accoglimento del ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Catania ha dichiarato lapropria incompetenza, a favore del Tribunale di Siracusa, disponendo latrasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il predetto Tribunale.2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica pressoil Tribunale di Siracusa, lamentando l’abnormità funzionale dell’ordine ditrasmissione degli atti al proprio ufficio, attesa la regressione verificatasi delprocedimento e la conseguente stasi procedurale non risolvibile altrimenti checon l’annullamento del provvedimento in parte qua.Gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi al giudice indicato comecompetente, e non all’ufficio del Pubblico Ministero presso di esso poiché per ilreato oggetto del procedimento (art. 640-ter cod. pen.) è prevista la competenzadel Procuratore distrettuale, cui gli atti ora non possono essere trasmessi,essendo preclusa al ricorrente ogni determinazione in ordine alla fattispeciecontestata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Catania ha correttamentedeterminato la competenza del Tribunale di Siracusa in relazione al reatosottoposto alla sua considerazione ma ha erroneamente disposto la trasmissionedegli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, inviolazione delle regole di attribuzione delle funzioni di pubblico ministero dispostedall’art. 51, comma 3-quinquies cod. proc. pen., che prevede, in relazione aspecifici reati, l’accentramento in capo all’ufficio del capoluogo distrettuale dellefunzioni di pubblico ministero.2. Dal contrasto tra la previsione di legge e quanto disposto dal Giudice,discende la stasi lamentata dall’ufficio ricorrente, altrimenti non risolvibile checon l’accertamento dell’abnormità del provvedimento ed il suo annullamento, inparte qua.Il destinatario del fascicolo (il Pubblico Ministero di Siracusa), infatti, non ètitolare del potere di ‘gestirlo’, cioè di assumere alcuna iniziativa in materia,rimanendo tale facoltà in capo al collega catanese, per espressa previsione dilegge. Non potendo nemmeno il pubblico ministero investito del fascicolodisattendere il contenuto ordinatorio del provvedimento giudiziale, occorreprendere atto che si è verificata una impasse processuale risolvibile solamentecon la denuncia dell’abnormità del provvedimento.Come noto, l'abnormità dell'atto processuale - forma di patologia dell'attogiudiziario, priva di riconoscimento normativo, ma frutto di elaborazione da partedella dottrina e della giurisprudenza - può riguardare due profili che si saldanoall'interno di un fenomeno unitario (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv.272715-01; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590-01): quellostrutturale (allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistemaorganico della legge processuale) e quello funzionale (quando esso, pur nonestraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità diproseguirlo ovvero una indebita regressione nello sviluppo dello stesso, inviolazione del disposto dell’art. 111 Cost. in materia di giusto processo).Siccome, poi, la contestazione non riguarda la affermazione dellacompetenza territoriale del tribunale siracusano, ma la possibilità per l’ufficio delpubblico ministero ivi presente, di esercitare una qualche funzione in relazione adun processo per cui sia previsto, in ragione del reato trattato, la competenzafunzionale distrettuale, sarebbe errato procedere all’annullamento in toto delprovvedimento, per evidenti ragioni di economia processuale.3. Da quanto precede, deriva la necessità di procedere all’annullamento delprovvedimento, senza rinvio (ex art. 620 cod. proc. pen.) nella parte in cuidispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale diSiracusa, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa perl’ulteriore corso (cfr., per fattipecie assimilabile, Sez. 3, n. 664 del 18/11/2025,dep. 2026, P., Rv. 289095-01). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alTribunale di Siracusa per l'ulteriore corso.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente