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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25905/2026

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ato a SASSUOLO il 06/09/1985 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con culla Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per i reati di furto aggravato dalla violenza sulle cose e di danneggiamento aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede e dal nesso teleologico; Considerato che l'unico motivo di ricorso formulato nell'interesse dì [OSCURATO:PERSONA], che deduce vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell'ipotesi tentata di furto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglíanze in punto di fatto e volto a prefigurare un'inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso formulati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deducono violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla querela e alla sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, sono generici, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a SASSUOLO il 06/09/1985 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con culla Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per i reati di furto aggravato dalla violenza sulle cose e di danneggiamento aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede e dal nesso teleologico; Considerato che l'unico motivo di ricorso formulato nell'interesse dì [OSCURATO:PERSONA], che deduce vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell'ipotesi tentata di furto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglíanze in punto di fatto e volto a prefigurare un'inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso formulati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deducono violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla querela e alla sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, sono generici, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 25905/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris