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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 14503/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27626/13 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 14 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -Ufficio dì Viterbo- in persona del direttore pro tempore, con sede in Viterbo, [OSCURATO:PERSONA], n. 5 - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale di Roma, Sezione 14, n. 275/14/13 depositata in data 10 aprile 2013 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con cui la Commissione tributaria Regionale di Roma aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] Viterbo dichiarativa della piena legittimità ed efficacia degli avvisi di accertamenti nn.ri TKL030101643/2009 IRES-ALTRO 2006, TKL030101643/2009 IVA- ALTRO 2006 e TKL030101643/2009 IRAP 2006.

2. L'agenzia delle Entrate si è costituita nei modi ex art. 370 c.p.c. comma 10 c.p.c.. 3.In data 10.6.2019, la [OSCURATO:PERSONA] srl ha depositato memoria contenente istanza di estinzione del giudizio a seguito di procedura di definizione agevolata, ex art. 6 Cl.i. 22/10/2016 n. 193, come convertito, con modificazioni, dalla legge del 1/12/2016, n. 225.

All'uopo ha allegato l'istanza dì adesione alla definizione agevolata (.311.3), la comunicazione di Equitalia recante le somme dovute per la definizione dei carichi per complessivi C 25.350,45 (a11.4), le contabili di addebito preautorizzato in favore della Agenzia delle Entrate per un totale di C 25.442,26. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La documentazione allegata all'istanza di estinzione del giudizio avanzata dalla difesa della società contribuente comprova la sussistenza della procedura di condono (cd. rottamazione delle cartelle) in pendenza dell'impugnazione degli avvisi di accertamento oggetto della sentenza della Commissione tributaria regionale qui impugnata, secondo il piano di rateizzazione convenuto con Equitalia.

2. I documenti depositati provano il versamento della somma comunicata dall'Equitalia pari ad C 25.350,45 con riferimento ai carichi portati dalle cartelle esattoriali n.ri 125 2013 00110996 85 e 125 2015 00000436 68;

3. Sebbene invitata la contribuente a formalizzare la rinuncia al ricorso con ordinanza di questa Sezione del 13 giugno 2019 , tale rinuncia non è stata formalizzata sicchè non può procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio.

4. Peraltro, nella medesima istanza di condono si evince che la contribuente ha assunto l'impegno a rinunciare al presente giudizio per cui può pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

5. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd.

"doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. (cfr.Cass. n.14782 del 07/06/2018).

P. Q. M. Dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 24 marzo [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27626/13 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 14 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -Ufficio dì Viterbo- in persona del direttore pro tempore, con sede in Viterbo, [OSCURATO:PERSONA], n. 5 - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale di Roma, Sezione 14, n. 275/14/13 depositata in data 10 aprile 2013 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con cui la Commissione tributaria Regionale di Roma aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] Viterbo dichiarativa della piena legittimità ed efficacia degli avvisi di accertamenti nn.ri TKL030101643/2009 IRES-ALTRO 2006, TKL030101643/2009 IVA- ALTRO 2006 e TKL030101643/2009 IRAP 2006. 2. L'agenzia delle Entrate si è costituita nei modi ex art. 370 c.p.c. comma 10 c.p.c.. 3.In data 10.6.2019, la [OSCURATO:PERSONA] srl ha depositato memoria contenente istanza di estinzione del giudizio a seguito di procedura di definizione agevolata, ex art. 6 Cl.i. 22/10/2016 n. 193, come convertito, con modificazioni, dalla legge del 1/12/2016, n. 225. All'uopo ha allegato l'istanza dì adesione alla definizione agevolata (.311.3), la comunicazione di Equitalia recante le somme dovute per la definizione dei carichi per complessivi C 25.350,45 (a11.4), le contabili di addebito preautorizzato in favore della Agenzia delle Entrate per un totale di C 25.442,26. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La documentazione allegata all'istanza di estinzione del giudizio avanzata dalla difesa della società contribuente comprova la sussistenza della procedura di condono (cd. rottamazione delle cartelle) in pendenza dell'impugnazione degli avvisi di accertamento oggetto della sentenza della Commissione tributaria regionale qui impugnata, secondo il piano di rateizzazione convenuto con Equitalia. 2. I documenti depositati provano il versamento della somma comunicata dall'Equitalia pari ad C 25.350,45 con riferimento ai carichi portati dalle cartelle esattoriali n.ri 125 2013 00110996 85 e 125 2015 00000436 68; 3. Sebbene invitata la contribuente a formalizzare la rinuncia al ricorso con ordinanza di questa Sezione del 13 giugno 2019 , tale rinuncia non è stata formalizzata sicchè non può procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio. 4. Peraltro, nella medesima istanza di condono si evince che la contribuente ha assunto l'impegno a rinunciare al presente giudizio per cui può pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 5. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. (cfr.Cass. n.14782 del 07/06/2018). P. Q. M. Dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese. Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 24 marzo [OSCURATO:PERSONA] D
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