CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40243/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 80-15267/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 17 gennaio 2022, ha confermato la sentenza resa dal tribunale del medesimo capoluogo del 23 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ascari, in riferimento al delitto di estorsione tentata. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, è inammissibile poiché genericamente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato ampiamente conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, suffragata da un corposo compendio probatorio assistito da indubbia valenza logica che non ammette altra plausibile spiegazione che non sia quella della responsabilità del D'ASCARI, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa]; ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura la misura della sanzione per effetto anche del rifiuto delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive [si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata in ordine alla congruità sul trattamento sanzionatorio, tenuto conto della concreta gravità della condotta, delle peculiari circostanze del fatto, della personalità dell'agente, nonché dell'offensività e della pericolosità dell'azione]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,