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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47257/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Pavia [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 15/12/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione del locale Tribunale che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di truffa e falso ex art. 483 cod.pen., condannandola, previa concessione delle attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, il quale ha dedotto la violazione di legge, in particolare dell'art. 192 cod.proc.pen., con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e della prova documentale acquisita in atti.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte territoriale e disattese con il supporto di ampia motivazione, esente da criticità giustificative.

Invero, la sentenza impugnata ha ampiamente e persuasivamente argomentato l'insostenibilità della tesi difensiva secondo cui le parti avrebbero inteso concludere un negozio simulato e con le considerazioni reiettive la difesa non si misura dialetticamente, attestando í propri rilievi sull'apodittico assunto circa la rilevanza dell'assistenza professionale prestata all'Agnelli nella fase della stipula del contratto di compravendita.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto tendente ad una rivalutazione del compendio probatorio sulla base di assunti squisitamente di merito, peraltro di natura ipotetica e congetturale. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Pavia [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 15/12/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione del locale Tribunale che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di truffa e falso ex art. 483 cod.pen., condannandola, previa concessione delle attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, il quale ha dedotto la violazione di legge, in particolare dell'art. 192 cod.proc.pen., con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e della prova documentale acquisita in atti. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte territoriale e disattese con il supporto di ampia motivazione, esente da criticità giustificative. Invero, la sentenza impugnata ha ampiamente e persuasivamente argomentato l'insostenibilità della tesi difensiva secondo cui le parti avrebbero inteso concludere un negozio simulato e con le considerazioni reiettive la difesa non si misura dialetticamente, attestando í propri rilievi sull'apodittico assunto circa la rilevanza dell'assistenza professionale prestata all'Agnelli nella fase della stipula del contratto di compravendita. Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto tendente ad una rivalutazione del compendio probatorio sulla base di assunti squisitamente di merito, peraltro di natura ipotetica e congetturale. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]