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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21832/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis, in riforma della sentenza pronunciata dal locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 -, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che deduce, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 62-bis cod. pen.

Non vi è specifica motivazione sulle ragioni per cui la riduzione di pena, per le già riconosciute circostanze attenuanti generiche non sia stata operata nella massima estensione.

3. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Secondo il dato normativo, come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, avverso la sentenza resa all'esito di concordato sui motivi di appello ex art.599-bis cod. proc. pen. è inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la pena determinata, tranne il caso di irrogazione di pena illegale (in tal senso, Sez.2, n.28306 del 25/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281804).

Nel caso a giudizio non si verte in tale ipotesi.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis, in riforma della sentenza pronunciata dal locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 -, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che deduce, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 62-bis cod. pen. Non vi è specifica motivazione sulle ragioni per cui la riduzione di pena, per le già riconosciute circostanze attenuanti generiche non sia stata operata nella massima estensione. 3. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Secondo il dato normativo, come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, avverso la sentenza resa all'esito di concordato sui motivi di appello ex art.599-bis cod. proc. pen. è inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la pena determinata, tranne il caso di irrogazione di pena illegale (in tal senso, Sez.2, n.28306 del 25/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281804). Nel caso a giudizio non si verte in tale ipotesi. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]