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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1983/1985

ECLI:EU:C:1985:464
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61984C0175

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

G. [OSCURATO:PERSONA]

del 19 novembre 1985 * [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici,

1. Siete chiamati a pronunciarvi su un ricorso ex articoli 178 e 215, secondo comma, del trattato CEE proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo contro la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee.

A provocare il danno di cui la ricorrente si lamenta sarebbe stato il rifiuto di rilasciare i titoli d'importazione richiesti per una partita di radici o tuberi di manioca provenienti dalla Tailandia che, su istruzioni della [OSCURATO:PERSONA], le fu opposto dal Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (Ufficio federale per l'organizzazione dei mercati agricoli: di seguito « BALM »).

Per una migliore comprensione della controversia è opportuno richiamare la disciplina comunitaria vigente all'epoca dei fatti.

Essa è contenuta: a) nell'accordo, approvato mediante decisione 82/495 del Consiglio, del 19 luglio 1982, ( GU 1982 L 219, pag. 52 ) con cui la Comunità e il Regno di Tailandia s'impegnarono a cooperare in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca; b) nel regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 22 luglio 1982, n. 2029/82 ( GU L 218, pag. 8 ) che prevede le relative modalità di applicazione.

Come afferma il preambolo, l'accordo si fonda sul riconoscimento di una duplice realtà: l'economia tailandese dipende dalla produzione di manioca (fra l'altro, concentrata nelle regioni più povere e politicamente nevralgiche del paese); le sempre più elevate esportazioni di questo prodotto verso la Comunità creano problemi per il mercato comune. [OSCURATO:PERSONA] luce di queste esigenze, la Tailandia si impegnò a gestire le esportazioni (sottovoce 07.06 A della TDC) in modo da evitare che esse superino i quantitativi concordati in oltre 5 milioni di tonnellate annue per il biennio 1983/1984 e in oltre 4,5 milioni per i due anni successivi (articolo 1).

In cambio, la Comunità si obbligò a contenere il prelievo applicabile alle importazioni nei limiti del 6% ad valorem e a riservare alla Tailandia il trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda l'aliquota del prelievo (articolo 3).

Le modalità di gestione prevedono: a) che la Tailandia vigili affinché i titoli di esportazione non siano rilasciati per quantitativi superiori ai previsti; b) che la Comunità adotti le disposizioni necessarie a rilasciare titoli d'importazione per la manioca tailandese, dietro esibizione di un titolo di esportazione concesso dalle autorità di Bangkok.

Il titolo d'importazione è accordato entro i sette giorni successivi alla presentazione del titolo di esportazione.

La data del rilascio di quest'ultimo determina l'anno per cui sono conteggiati i quantitativi (articolo 5).

Veniamo al regolamento n. 2029/82.

Ai nostri fini, rivestono un'importanza particolare i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, l'articolo 9 e l'articolo

10. Le prime due norme dispongono: « 1) Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, a meno che la [OSCURATO:PERSONA], mediante telescritto, non abbia informato le autorità competenti dello Stato membro ( ... ) che le condizioni stabilite dall'accordo di cooperazione non sono state rispettate.

In caso d'inosservanza delle condizioni [a] cui è subordinato il rilascio del titolo, la [OSCURATO:PERSONA] può adottare le misure ( ... ) necessarie, dopo aver consultato le autorità tailandesi. 2) Su richiesta dell'interessato e previo accordo della [OSCURATO:PERSONA] notificato con telescritto, il titolo d'importazione può essere rilasciato entro un termine più breve ».

A stregua dell'articolo 9, « per ogni domanda di titolo, gli Stati membri trasmettono ogni giorno alla [OSCURATO:PERSONA], mediante telescritto, le informazioni seguenti: il quantitativo per [cui] è richiesto il titolo d'importazione; il numero del titolo d'esportazione presentato ( ... ); la data [del] rilascio [di quest'ultimo]; il quantitativo totale per [cui esso] è stato rilasciato ( ... ); il nome dell'esportatore indicato[vi] ( ... ) ».

Infine, secondo l'articolo 10, le dette modalità si applicano unicamente ai certificati emessi dalle autorità tailandesi tra il 28 luglio e il 31 dicembre 1982.

Il regolamento n. 2029 restò in vigore fino al termine del 1982.

In questa data, la [OSCURATO:PERSONA] lo sostituì col regolamento n. 3383/82 ( GU 1982 L 356, pag. 8 ), che fu poi soggetto a numerose modifiche.

2. Il 16 novembre 1982 la società [OSCURATO:PERSONA], che importa e commercializza cereali e mangimi, chiese al BALM il rilascio di 5 titoli d'importazione per complessivi 54895472 kg di radici o tuberi di manioca provenienti dalla Tailandia.

Adeguandosi alla disciplina che ho or ora richiamato, la società allegò alla domanda vari certificati di esportazione concessi dalle autorità tailandesi il 18 agosto 1982, per una partita di 380 tonnellate, e il successivo 7 settembre, per la merce residua.

I certificati indicavano che la merce avrebbe viaggiato verso l'Europa su navi i cui nomi (Assimina, Valdivia e [OSCURATO:PERSONA]) furono notificati dal BALM alla [OSCURATO:PERSONA] lo stesso giorno della richiesta, conformemente all'articolo 9 del regolamento n. 2029/82.

Ora, si osserverà che, mentre i trasporti marittimi dalla Tailandia all'Europa richiedono in media da 4 a 6 settimane, tra le date del rilascio di detti documenti e quella della domanda (rispettivamente 18 agosto, 7 settembre e 16 novembre) erano trascorsi tre mesi e due mesi e mezzo.

D'altra parte, alla [OSCURATO:PERSONA] era giunta notizia che nell'autunno del 1982 una società tedesca avrebbe cercato d'importare nella Comunità circa 60000 tonnellate di manioca senz'esser in possesso del certificato tailandese.

Messi in sospetto da questi dati, i servizi di Bruxelles informarono il BALM con telex 23 novembre che, sulla base dell'articolo 7 del regolamento n. 2029/82, era necessario accertare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse adempiuto le condizioni per il rilascio e, in particolare, se avesse comunicato la data del carico in Tailandia, il nome delle navi impiegate per il trasporto, il luogo e la data delle formalità doganali all'importazione nella Comunità.

Con telex 23 novembre e 7 dicembre, il BALM avvisò allora la ricorrente che le avrebbe concesso i titoli all'importazione solo dopo aver conosciuto il nome della nave o delle navi e il luogo di sdoganamento della manioca nella Comunità.

L'impresa rispose con telex 24 novembre, fornendo i dati relativi a una partita di 500 tonnellate menzionata nel certificato d'esportazione n. 3840/1982, chiedendo per essa il rilascio di un titolo all'importazione e riservandosi di comunicare successivamente le ulteriori indicazioni.

Il 10 dicembre 1982, tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] dichiarò di non poter fornire queste ultime.

D'altronde, aggiunse, essa non era tenuta a farlo, perché le norme vigenti non subordinano il rilascio delle licenze d'importazione alla loro notifica.

Conosciuta tale risposta, la [OSCURATO:PERSONA] inviò al BALM un nuovo telex (21 dicembre 1982) in cui rilevò che l'esibizione del certificato n. 3840/1982 non abilitava l'impresa ad ottenere il titolo richiesto.

Il nome della nave da essa menzionata, infatti, non corrispondeva a quello che figurava nel certificato tailandese; per di più, tra la concessione di quest'ultimo e la domanda rivolta dalla [OSCURATO:PERSONA] alle autorità tedesche era trascorso un tempo troppo lungo.

In conformità a dette istruzioni, con nota 23 dicembre il BALM respinse sia la richiesta globale del 16 novembre (55000 tonnellate), sia quella supplementare del 24 successivo (500 tonnellate).

Contro tale provvedimento la società si oppose per telex il 24 gennaio 1983.

Il reclamo fu poi motivato con lettera del 7 marzo.

Nel frattempo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva noleggiato la nave Equinox che, imbarcati i tuberi di manioca nel periodo gennaio-marzo 1983, giunse il 15 aprile a Rotterdam dove la merce venne sdoganata e messa in libera pratica nella Comunità.

Fu a questo punto che si produsse il danno di cui è causa.

In effetti, non avendole le autorità tailandesi rilasciato certificati d'esportazione per il primo trimestre del 1983 (le quote disponibili si erano esaurite) ed essendosi il BALM pronunciato negativamente sulle sue richieste, l'impresa non fu ammessa all'aliquota preferenziale del prelievo.

Essa tentò di limitare il pregiudizio acquistando dalla società [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo certificati d'importazione per complessive 33000 tonnellate al prezzo di 85 DM a tonnellata; ma per la quantità residua (21895 tonnellate) non poté produrre alcun titolo e dovette pertanto corrispondere il prelievo a tasso intero.

Il 27 aprile 1983 il BALM respinse il reclamo della [OSCURATO:PERSONA].

L'Ufficio fondò tale decisione sull'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2029/82; al rilascio dei certificati — dichiarò peraltro — si era opposta la [OSCURATO:PERSONA] che, in difetto delle informazioni richieste, non aveva ritenuto certa l'esistenza di validi titoli d'esportazione.

A questo punto (25 maggio 1983) la [OSCURATO:PERSONA] adì il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno chiedendogli: a) di annullare entrambe le decisioni (rifiuto della domanda e rigetto del reclamo) adottate dal BALM; b) di obbligare il BALM a rilasciarle i titoli richiesti all'aliquota del 6%.

Costituendosi in giudizio (17 gennaio 1984), l'Ufficio allegò un parere della [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultima vi motiva la propria linea di condotta affermando di aver saputo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato d'introdurre nella Comunità 60000 tonnellate di manioca e che a tal fine si era valsa di certificati tailandesi concessi per partite diverse e importabili solo in base al cosiddetto regime dell'« anticipata fissazione dei prelievi ».

D'altro canto, aggiunge la [OSCURATO:PERSONA], alla manioca controversa l'accordo tra Comunità e Tailandia non poteva applicarsi: essa era stata infatti trasportata a bordo di una nave diversa da quella che indicava il certificato d'esportazione e per gran parte (50000 tonnellate) imbarcata senza un titolo valido.

Il BALM, infine, domandò al tribunale di ordinare l'intervento della [OSCURATO:PERSONA] come autrice delle istruzioni che esso aveva seguito nel prendere la decisione impugnata.

Oltre a ricorrere dinanzi al giudice nazionale, il 6 giugno 1983 la [OSCURATO:PERSONA] chiese alla [OSCURATO:PERSONA] di risarcirle il danno derivante dalle, a suo dire illegittime, pressioni che l'istituzione aveva esercitato sul BALM per indurlo a rifiutare i titoli d'importazione.

Tale richiesta fu respinta con lettera del 28 luglio 1983.

Circa un anno più tardi, l'impresa introdusse davanti alla nostra Corte il presente ricorso per responsabilità extracontrattuale.

Esso fu iscritto a ruolo il 4 luglio 1984.

3. Al centro della controversia sono le notizie, concernenti il nome della nave impiegata per il trasporto e il luogo di sdoganamento del suo carico, che, su istruzioni della [OSCURATO:PERSONA], il BALM chiese alla ricorrente di comunicargli.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la normativa vigente all'epoca dei fatti non legittimava la loro richiesta.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo previste da tale disciplina, esse potevano venire pretese in quanto chiaramente conformi allo spirito e alle finalità dell'accordo CEE-Tailandia e del regolamento n. 2029/82.

Un cenno all'entità del danno. [OSCURATO:PERSONA] lo valuta in 3305000 marchi, di cui 2805000 per l'acquisto dei certificati d'importazione dalla società [OSCURATO:PERSONA], 319795,01 per la corresponsione del prelievo a tasso intero, 80294,99 per le perdite subite a causa di un'insufficienza di carico provocata dall'impossibilità di realizzare la prevista importazione e 100000 per la perdita di utile commerciale.

Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] contesta le prime due somme per mancanza di prove e la terza perché, essendo stata avanzata solo in sede di replica, la relativa domanda deve considerarsi un nuovo mezzo ai sensi dell'articolo 42, regolamento di procedura.

Di tali problemi, tuttavia, non tratterò.

Al termine dell'udienza e sollecitata dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha infatti deciso di statuire d'ufficio sulla ricevibilità del ricorso (articolo 92 regolamento di procedura).

È dunque solo a questo profilo che dedicherò la mia attenzione, riservandomi di concludere nel merito qualora decidiate di dichiarare il ricorso ricevibile.

4. Come ho detto, pur senza sollevare una formale eccezione, la [OSCURATO:PERSONA] ha messo in dubbio la ricevibilità del ricorso.

A tal fine essa avanza tre argomenti, di cui due principali e il terzo subordinato: a) la decisione controversa è stata adottata da un'autorità nazionale; b) non avendo previamente esaurito le vie di ricorso interne, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva esperire un'azione per danni davanti alla Corte; e) la [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto in termini l'annullamento degli atti che ritiene pregiudizievoli, e cioè le indicazioni contenute nei telex che la [OSCURATO:PERSONA] inviò al BALM.

A sostegno del primo argomento, la [OSCURATO:PERSONA] richiama la vostra giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per cui gli articoli 178 e 215, secondo comma, non abilitano la Corte a pronunziarsi sulla validità di decisioni prese dagli organismi nazionali d'intervento nel quadro della politica agricola comune e, meno che mai, a valutare le conseguenze patrimoniali della loro invalidità (sentenze 12 dicembre 1979, causa 12/79, Racc. 1979, pag. 3657 ; 27 marzo 1980, causa 133/79, Racc. 1980, pag. 1299 ; 10 giugno 1982, causa 217/81, Racc. 1982, pag. 2233 ).

Ora, nel nostro caso è inconte- stabile che il rifiuto dei titoli d'importazione fu opera di un'autorità nazionale; né rileva che, decidendo di rifiutarli, essa abbia fatto riferimento ai telex inviatile dalla [OSCURATO:PERSONA].

In dette comunicazioni, infatti, quest'ultima non fece che esprimere pareri sulle regole da applicare alla specie, nello spirito di collaborazione che caratterizza i suoi rapporti con gli organismi nazionali incaricati di eseguire le norme comunitarie.

A quest'argomento la [OSCURATO:PERSONA] replica sostenendo che le suddette sentenze sono invocate a sproposito perché fra le relative specie e la nostra esiste una palese diversità.

Là, infatti, lungi dall'influire sulla procedura seguita dagli organismi d'intervento, la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a indicare le condizioni generali della disciplina pertinente, lasciando che ad applicarle fossero quegli organismi.

Qui, per contro, siamo di fronte a due testi — l'accordo CEE-Tailandia e il regolamento d'esecuzione — che alla [OSCURATO:PERSONA] conferiscono un vero e proprio potere decisionale; è dunque l'autorità comunitaria che regola il caso concreto servendosi dell'ente nazionale come di un « braccio secolare ».

5. Il secondo argomento principale fa leva sulla pendenza di un ricorso inteso ad annullare la decisione del BALM davanti al giudice nazionale competente.

Proponendolo — osserva la [OSCURATO:PERSONA] — la [OSCURATO:PERSONA] si è adeguata alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; non ha invece rispettato i principi da essa posti quando si è rivolta anche a voi che, per evitare la possibilità di pronunce discordanti, avete escluso qualsiasi concomitanza fra giudizio nazionale e giudizio comunitario dando la precedenza al primo.

Davanti a voi, il ricorrente potrà agire solo quando le vie di ricorso interno saranno state interamente esaurite; e cioè dopo che, ottenuta con rinvio pregiudiziale la vostra interpretazione delle norme applicabili, il giudice nazionale di ultima istanza abbia dichiarato l'illegittimità della decisione adottata dal BALM d'accordo con la [OSCURATO:PERSONA].

Oggi come oggi, dunque, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] costituisce uno sviamento del sistema di tutela giurisdizionale previsto dal trattato. [OSCURATO:PERSONA], naturalmente, respinge quest'addebito.

Essa si limita peraltro a ripetere che il suo ricorso tende alla riparazione del pregiudizio causatole dal mancato rilascio dei titoli d'importazione e che tale pregiudizio è imputabile alla [OSCURATO:PERSONA].

6. In via subordinata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che alla nostra causa va applicato il principio sancito dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (15 luglio 1963, causa 25/62, Racc. 1963, pag. 197 ), secondo cui la Corte non può rimuovere attraverso gli articoli 178 e 215, secondo comma, le conseguenze giuridiche di un atto che non sia stato previamente annullato.

Ora, essendo all'origine del prowedimento controverso, i telex devono considerarsi come decisioni che, pur non indirizzate alla [OSCURATO:PERSONA], la riguardano direttamente e individualmente.

La ricorrente avrebbe dunque dovuto chiedere il loro annullamento entro i termini previsti all'articolo 173 che nella specie decorrono dal 27 dicembre 1982, ossia dalla data in cui essa conobbe la decisione del BALM e il ruolo che ai suoi fini ebbero le istruzioni della [OSCURATO:PERSONA].

Non lo ha fatto; onde l'attuale ricorso per danni è solo un espediente con cui la [OSCURATO:PERSONA] cerca di rimediare agli effetti della propria negligenza.

A tale argomento la [OSCURATO:PERSONA] risponde anzitutto mettendone in luce la contraddittorietà coi primi due: in effetti, per sostenere che l'atto controverso va impugnato solo dinanzi al giudice nazionale, l'istituzione degrada il proprio intervento a mero « parere »; per affermare che l'azione ex articoli 178 e 215 elude i termini stabiliti dall'articolo 173, essa lo promuove a vera e propria « decisione ».

In ogni caso, che tale intervento avesse avuto luogo e possedesse la natura di una decisione, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva sapere.

La nota indirizzatale dal BALM il 23 dicembre 1982 non ne fa infatti menzione, mentre accenna alla possibilità di adire il giudice di Francoforte previo reclamo al medesimo ufficio.

Si aggiunga — continua la ricorrente — che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] è superata dalla vostra successiva giurisprudenza secondo cui nel sistema di tutela giurisdizionale istituito dal trattato l'azione per danni occupa un posto del tutto autonomo.

Infine, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che un ricorso per annullamento proposto in termini (gennaio o febbraio 1983) le sarebbe stato inutile anche in caso di sua vittoria.

A quel punto, infatti, il danno si era già prodotto e il rilascio dei titoli rifiutati non avrebbe potuto ripararlo.

7. Dico subito che gli argomenti proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo principale e fondati sull'applicabilità alla nostra specie della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si impongono se non altro per ragioni pratiche.

Torniamo con maggiori precisazioni al dibattito che le parti hanno svolto sul punto.

Nell'una come nell'altra specie — osserva l'istituzione — i suoi uffici avevano esercitato una certa influenza sugli organismi nazionali inviando telex al cui tenore questi ultimi finirono per uniformare i loro provvedimenti.

Pure, in entrambe le pronunce, la Corte affermò che alla base del danno lamentato dagli importatori sono solo i detti provvedimenti.

I telex non fanno che esprimere la necessaria collaborazione fra autorità nazionali e comunitarie e di tale collaborazione la Comunità non può essere chiamata a rispondere ([OSCURATO:PERSONA], punti 22 e 23, [OSCURATO:PERSONA], punti 8 e 9).

Come si ricorderà, la [OSCURATO:PERSONA] dissente. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] — questa è l'essenza della sua tesi — la Corte aveva accertato che le indicazioni della [OSCURATO:PERSONA] non vincolavano le autorità nazionali; nella nostra specie, invece, la [OSCURATO:PERSONA] partecipa molto più intimamente alla procedura prevista per il rilascio dei titoli d'importazione e i suoi poteri giungono fino a « bloccare » con telex l'organismo nazionale.

Ora, l'esattezza di tali dati è incontestabile. [OSCURATO:PERSONA] si può tutt'al più ribattere che anche nel caso in esame chi si pronuncia sulla domanda dell'importatore è il detto organismo e che non riconoscergli questo potere era probabilmente impossibile.

Il livello dell'integrazione comunitaria, infatti, non sembra tale da permettere che le modalità esecutive di un accordo com'è quello tra CEE e Tailandia siano sottratte alla responsabilità degli Stati membri.

Bastano queste largamente formali constatazioni a fondare l'irricevibilità del ricorso come già avvenne nelle due sentenze citate? Non ne sono del tutto persuaso.

Sta però di fatto che l'opposta conclusione suscita in me dubbi ancora più gravi.

Supponiamo che, come vuole la [OSCURATO:PERSONA], la Corte affronti il problema della competenza a stregua della disciplina applicabile in ogni caso di specie soppesando sia i poteri che le sue norme attribuiscono alla [OSCURATO:PERSONA] e all'organismo nazionale, sia il concreto esercizio che di essi abbiano fatto le due autorità.

Il risultato è ovvio: se i telex della [OSCURATO:PERSONA] dovessero configurarsi come semplici suggerimenti, la competenza spetterebbe al giudice nazionale; il danneggiato dovrebbe invece rivolgersi a voi se riuscisse a provare che l'atto dell'organismo è solo il travestimento nazionale di una decisione imputabile alla [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, io non so immaginare un'alternativa peggiore di questa.

Essa postula infatti che gli operatori scandaglino ogni piega del processo da cui è emerso l'atto pregiudizievole per stabilire se alla formazione di tale atto abbia contribuito di più l'autorità nazionale o la comunitaria; e chiunque vede quanto la necessità di una simile ricerca — tra l'altro di dubbio esito perché è raro che i corni del dilemma siano netti come nella mia ipotesi — contrasti col principio di certezza che vuole tutte le regole, ma in primo luogo le regole di competenza, definite in modo semplice e chiaro.

Al contrario, un massimo di semplicità e di chiarezza si realizzerebbe se la Corte decidesse che i provvedimenti degli enti nazionali impegnano sempre e comunque la responsabilità degli Stati membri e che per la valutazione di questa la sola sede appropriata sono le giurisdizioni nazionali.

Siamo insomma dinanzi a due linee di cui una può sembrare eccessivamente formalistica e l'altra, che in astratto è più appagante, ha conseguenze pratiche rovinose.

Come ho detto, io scelgo la prima, anche perché le perplessità a cui essa dà luogo sono in fine dei conti superabili.

Alludo naturalmente alle ipotesi in cui, avendo la [OSCURATO:PERSONA] il potere di vincolare le autorità nazionali, ritenere responsabili gli Stati appare ingiustificato o addiritttura iniquo.

Ora, per questi casi un rimedio c'è: l'azione di regresso che lo Stato può esperire nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ad hoc o, più concretamente, in sede di verifica della contabilità FEAOG.

Che io sappia, nessuna norma o nessuna pronuncia della Corte vieta l'impiego di un simile strumento.

Ancora un rilievo, tratto dal secondo argomento della [OSCURATO:PERSONA], che pure milita per l'irricevibilità del ricorso.

Come sappiamo, il provvedimento del BALM è stato impugnato davanti al giudice nazionale e la sentenza che costui pronuncerà potrebbe interpretare le norme comunitarie applicabili ai fatti di causa diversamente da come fareste voi.

Ora, discrasie di questo genere non sono compatibili col sistema del trattato e per evitarle voi avete deciso, proprio in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che « il controllo sull'attività amministrativa [degli] Stati ( ... ) per l'applicazione del diritto comunitario spetta anzitutto ai giudici nazionali, salva ( ... ) la [loro] possibilità di [porre] questioni pregiudiziali ( ... ) » ([OSCURATO:PERSONA], punto 24, [OSCURATO:PERSONA], punto 10).

Quell'« anzitutto », mi pare, implica che l'azione ex articoli 178 e 215 ha natura sussidiaria rispetto alle vie di ricorso previste dai sistemi nazionali; a meno — ma, come provano i fatti, non è il caso nostro — che essa rappresenti la sola forma di tutela aperta al ricorrente.

8. Trovo invece privo di base l'argomento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in via subordinata.

La sentenza [OSCURATO:PERSONA] — è vero — statuisce che « un atto amministrativo ( ... ) non ( ... ) annullato non può di per sé costituire un illecito, né causare ( ... ) danno ( ... ).

La domanda di risarcimento non è perciò ammissibile, non potendo la Corte eliminare per tale via le conseguenze giuridiche di un provvedimento [tuttora valido] ».

Ma, come giustamente rileva la [OSCURATO:PERSONA], tale affermazione è rimasta isolata.

A partire dalla sentenza 12 dicembre 1971 (causa 5/71, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1971, pag. 975 ) la Corte ammette infatti la ricevibilità di azioni per il risarcimento del danno derivante da un atto non annullato e, dunque, le considera indipendenti. [OSCURATO:PERSONA] replica osservando che la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] resta applicabile quando il ricorrente ha la possibilità di chiedere l'annullamento dell'atto; onde, almeno in questo caso, agire per la riparazione del pregiudizio costituisce uno sviamento di procedura.

A me sembra, peraltro, che tale obiezione non regga. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non esistono vie di mezzo.

Detto altrimenti, l'azione per danni è autonoma o non lo è; e, se lo è, non si vede perché la scelta di questo strumento, coi suoi più limitati effetti, debba in astratto considerarsi elusiva del ricorso per annullamento.

In concreto, certo, potrà esserlo; potrà, cioè, dissimulare un'azione ex articolo

173. Ma tale circostanza va provata e qui una prova del genere manca.

9. Per tutte le considerazioni fin qui svolte concludo proponendovi di dichiarare irricevibile il ricorso iscritto a ruolo il 4 luglio 1984 dalla società [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee.

Attesa la parziale novità e la problematicità delle questioni sottopostevi, vi suggerisco di non applicare il criterio della soccombenza e di statuire che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61984C0175 CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE G. [OSCURATO:PERSONA] del 19 novembre 1985 * [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, 1. Siete chiamati a pronunciarvi su un ricorso ex articoli 178 e 215, secondo comma, del trattato CEE proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo contro la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. A provocare il danno di cui la ricorrente si lamenta sarebbe stato il rifiuto di rilasciare i titoli d'importazione richiesti per una partita di radici o tuberi di manioca provenienti dalla Tailandia che, su istruzioni della [OSCURATO:PERSONA], le fu opposto dal Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (Ufficio federale per l'organizzazione dei mercati agricoli: di seguito « BALM »). Per una migliore comprensione della controversia è opportuno richiamare la disciplina comunitaria vigente all'epoca dei fatti. Essa è contenuta: a) nell'accordo, approvato mediante decisione 82/495 del Consiglio, del 19 luglio 1982, ( GU 1982 L 219, pag. 52 ) con cui la Comunità e il Regno di Tailandia s'impegnarono a cooperare in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca; b) nel regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 22 luglio 1982, n. 2029/82 ( GU L 218, pag. 8 ) che prevede le relative modalità di applicazione. Come afferma il preambolo, l'accordo si fonda sul riconoscimento di una duplice realtà: l'economia tailandese dipende dalla produzione di manioca (fra l'altro, concentrata nelle regioni più povere e politicamente nevralgiche del paese); le sempre più elevate esportazioni di questo prodotto verso la Comunità creano problemi per il mercato comune. [OSCURATO:PERSONA] luce di queste esigenze, la Tailandia si impegnò a gestire le esportazioni (sottovoce 07.06 A della TDC) in modo da evitare che esse superino i quantitativi concordati in oltre 5 milioni di tonnellate annue per il biennio 1983/1984 e in oltre 4,5 milioni per i due anni successivi (articolo 1). In cambio, la Comunità si obbligò a contenere il prelievo applicabile alle importazioni nei limiti del 6% ad valorem e a riservare alla Tailandia il trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda l'aliquota del prelievo (articolo 3). Le modalità di gestione prevedono: a) che la Tailandia vigili affinché i titoli di esportazione non siano rilasciati per quantitativi superiori ai previsti; b) che la Comunità adotti le disposizioni necessarie a rilasciare titoli d'importazione per la manioca tailandese, dietro esibizione di un titolo di esportazione concesso dalle autorità di Bangkok. Il titolo d'importazione è accordato entro i sette giorni successivi alla presentazione del titolo di esportazione. La data del rilascio di quest'ultimo determina l'anno per cui sono conteggiati i quantitativi (articolo 5). Veniamo al regolamento n. 2029/82. Ai nostri fini, rivestono un'importanza particolare i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, l'articolo 9 e l'articolo 10. Le prime due norme dispongono: « 1) Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, a meno che la [OSCURATO:PERSONA], mediante telescritto, non abbia informato le autorità competenti dello Stato membro ( ... ) che le condizioni stabilite dall'accordo di cooperazione non sono state rispettate. In caso d'inosservanza delle condizioni [a] cui è subordinato il rilascio del titolo, la [OSCURATO:PERSONA] può adottare le misure ( ... ) necessarie, dopo aver consultato le autorità tailandesi. 2) Su richiesta dell'interessato e previo accordo della [OSCURATO:PERSONA] notificato con telescritto, il titolo d'importazione può essere rilasciato entro un termine più breve ». A stregua dell'articolo 9, « per ogni domanda di titolo, gli Stati membri trasmettono ogni giorno alla [OSCURATO:PERSONA], mediante telescritto, le informazioni seguenti: il quantitativo per [cui] è richiesto il titolo d'importazione; il numero del titolo d'esportazione presentato ( ... ); la data [del] rilascio [di quest'ultimo]; il quantitativo totale per [cui esso] è stato rilasciato ( ... ); il nome dell'esportatore indicato[vi] ( ... ) ». Infine, secondo l'articolo 10, le dette modalità si applicano unicamente ai certificati emessi dalle autorità tailandesi tra il 28 luglio e il 31 dicembre 1982. Il regolamento n. 2029 restò in vigore fino al termine del 1982. In questa data, la [OSCURATO:PERSONA] lo sostituì col regolamento n. 3383/82 ( GU 1982 L 356, pag. 8 ), che fu poi soggetto a numerose modifiche. 2. Il 16 novembre 1982 la società [OSCURATO:PERSONA], che importa e commercializza cereali e mangimi, chiese al BALM il rilascio di 5 titoli d'importazione per complessivi 54895472 kg di radici o tuberi di manioca provenienti dalla Tailandia. Adeguandosi alla disciplina che ho or ora richiamato, la società allegò alla domanda vari certificati di esportazione concessi dalle autorità tailandesi il 18 agosto 1982, per una partita di 380 tonnellate, e il successivo 7 settembre, per la merce residua. I certificati indicavano che la merce avrebbe viaggiato verso l'Europa su navi i cui nomi (Assimina, Valdivia e [OSCURATO:PERSONA]) furono notificati dal BALM alla [OSCURATO:PERSONA] lo stesso giorno della richiesta, conformemente all'articolo 9 del regolamento n. 2029/82. Ora, si osserverà che, mentre i trasporti marittimi dalla Tailandia all'Europa richiedono in media da 4 a 6 settimane, tra le date del rilascio di detti documenti e quella della domanda (rispettivamente 18 agosto, 7 settembre e 16 novembre) erano trascorsi tre mesi e due mesi e mezzo. D'altra parte, alla [OSCURATO:PERSONA] era giunta notizia che nell'autunno del 1982 una società tedesca avrebbe cercato d'importare nella Comunità circa 60000 tonnellate di manioca senz'esser in possesso del certificato tailandese. Messi in sospetto da questi dati, i servizi di Bruxelles informarono il BALM con telex 23 novembre che, sulla base dell'articolo 7 del regolamento n. 2029/82, era necessario accertare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse adempiuto le condizioni per il rilascio e, in particolare, se avesse comunicato la data del carico in Tailandia, il nome delle navi impiegate per il trasporto, il luogo e la data delle formalità doganali all'importazione nella Comunità. Con telex 23 novembre e 7 dicembre, il BALM avvisò allora la ricorrente che le avrebbe concesso i titoli all'importazione solo dopo aver conosciuto il nome della nave o delle navi e il luogo di sdoganamento della manioca nella Comunità. L'impresa rispose con telex 24 novembre, fornendo i dati relativi a una partita di 500 tonnellate menzionata nel certificato d'esportazione n. 3840/1982, chiedendo per essa il rilascio di un titolo all'importazione e riservandosi di comunicare successivamente le ulteriori indicazioni. Il 10 dicembre 1982, tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] dichiarò di non poter fornire queste ultime. D'altronde, aggiunse, essa non era tenuta a farlo, perché le norme vigenti non subordinano il rilascio delle licenze d'importazione alla loro notifica. Conosciuta tale risposta, la [OSCURATO:PERSONA] inviò al BALM un nuovo telex (21 dicembre 1982) in cui rilevò che l'esibizione del certificato n. 3840/1982 non abilitava l'impresa ad ottenere il titolo richiesto. Il nome della nave da essa menzionata, infatti, non corrispondeva a quello che figurava nel certificato tailandese; per di più, tra la concessione di quest'ultimo e la domanda rivolta dalla [OSCURATO:PERSONA] alle autorità tedesche era trascorso un tempo troppo lungo. In conformità a dette istruzioni, con nota 23 dicembre il BALM respinse sia la richiesta globale del 16 novembre (55000 tonnellate), sia quella supplementare del 24 successivo (500 tonnellate). Contro tale provvedimento la società si oppose per telex il 24 gennaio 1983. Il reclamo fu poi motivato con lettera del 7 marzo. Nel frattempo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva noleggiato la nave Equinox che, imbarcati i tuberi di manioca nel periodo gennaio-marzo 1983, giunse il 15 aprile a Rotterdam dove la merce venne sdoganata e messa in libera pratica nella Comunità. Fu a questo punto che si produsse il danno di cui è causa. In effetti, non avendole le autorità tailandesi rilasciato certificati d'esportazione per il primo trimestre del 1983 (le quote disponibili si erano esaurite) ed essendosi il BALM pronunciato negativamente sulle sue richieste, l'impresa non fu ammessa all'aliquota preferenziale del prelievo. Essa tentò di limitare il pregiudizio acquistando dalla società [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo certificati d'importazione per complessive 33000 tonnellate al prezzo di 85 DM a tonnellata; ma per la quantità residua (21895 tonnellate) non poté produrre alcun titolo e dovette pertanto corrispondere il prelievo a tasso intero. Il 27 aprile 1983 il BALM respinse il reclamo della [OSCURATO:PERSONA]. L'Ufficio fondò tale decisione sull'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2029/82; al rilascio dei certificati — dichiarò peraltro — si era opposta la [OSCURATO:PERSONA] che, in difetto delle informazioni richieste, non aveva ritenuto certa l'esistenza di validi titoli d'esportazione. A questo punto (25 maggio 1983) la [OSCURATO:PERSONA] adì il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno chiedendogli: a) di annullare entrambe le decisioni (rifiuto della domanda e rigetto del reclamo) adottate dal BALM; b) di obbligare il BALM a rilasciarle i titoli richiesti all'aliquota del 6%. Costituendosi in giudizio (17 gennaio 1984), l'Ufficio allegò un parere della [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima vi motiva la propria linea di condotta affermando di aver saputo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato d'introdurre nella Comunità 60000 tonnellate di manioca e che a tal fine si era valsa di certificati tailandesi concessi per partite diverse e importabili solo in base al cosiddetto regime dell'« anticipata fissazione dei prelievi ». D'altro canto, aggiunge la [OSCURATO:PERSONA], alla manioca controversa l'accordo tra Comunità e Tailandia non poteva applicarsi: essa era stata infatti trasportata a bordo di una nave diversa da quella che indicava il certificato d'esportazione e per gran parte (50000 tonnellate) imbarcata senza un titolo valido. Il BALM, infine, domandò al tribunale di ordinare l'intervento della [OSCURATO:PERSONA] come autrice delle istruzioni che esso aveva seguito nel prendere la decisione impugnata. Oltre a ricorrere dinanzi al giudice nazionale, il 6 giugno 1983 la [OSCURATO:PERSONA] chiese alla [OSCURATO:PERSONA] di risarcirle il danno derivante dalle, a suo dire illegittime, pressioni che l'istituzione aveva esercitato sul BALM per indurlo a rifiutare i titoli d'importazione. Tale richiesta fu respinta con lettera del 28 luglio 1983. Circa un anno più tardi, l'impresa introdusse davanti alla nostra Corte il presente ricorso per responsabilità extracontrattuale. Esso fu iscritto a ruolo il 4 luglio 1984. 3. Al centro della controversia sono le notizie, concernenti il nome della nave impiegata per il trasporto e il luogo di sdoganamento del suo carico, che, su istruzioni della [OSCURATO:PERSONA], il BALM chiese alla ricorrente di comunicargli. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la normativa vigente all'epoca dei fatti non legittimava la loro richiesta. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo previste da tale disciplina, esse potevano venire pretese in quanto chiaramente conformi allo spirito e alle finalità dell'accordo CEE-Tailandia e del regolamento n. 2029/82. Un cenno all'entità del danno. [OSCURATO:PERSONA] lo valuta in 3305000 marchi, di cui 2805000 per l'acquisto dei certificati d'importazione dalla società [OSCURATO:PERSONA], 319795,01 per la corresponsione del prelievo a tasso intero, 80294,99 per le perdite subite a causa di un'insufficienza di carico provocata dall'impossibilità di realizzare la prevista importazione e 100000 per la perdita di utile commerciale. Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] contesta le prime due somme per mancanza di prove e la terza perché, essendo stata avanzata solo in sede di replica, la relativa domanda deve considerarsi un nuovo mezzo ai sensi dell'articolo 42, regolamento di procedura. Di tali problemi, tuttavia, non tratterò. Al termine dell'udienza e sollecitata dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha infatti deciso di statuire d'ufficio sulla ricevibilità del ricorso (articolo 92 regolamento di procedura). È dunque solo a questo profilo che dedicherò la mia attenzione, riservandomi di concludere nel merito qualora decidiate di dichiarare il ricorso ricevibile. 4. Come ho detto, pur senza sollevare una formale eccezione, la [OSCURATO:PERSONA] ha messo in dubbio la ricevibilità del ricorso. A tal fine essa avanza tre argomenti, di cui due principali e il terzo subordinato: a) la decisione controversa è stata adottata da un'autorità nazionale; b) non avendo previamente esaurito le vie di ricorso interne, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva esperire un'azione per danni davanti alla Corte; e) la [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto in termini l'annullamento degli atti che ritiene pregiudizievoli, e cioè le indicazioni contenute nei telex che la [OSCURATO:PERSONA] inviò al BALM. A sostegno del primo argomento, la [OSCURATO:PERSONA] richiama la vostra giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per cui gli articoli 178 e 215, secondo comma, non abilitano la Corte a pronunziarsi sulla validità di decisioni prese dagli organismi nazionali d'intervento nel quadro della politica agricola comune e, meno che mai, a valutare le conseguenze patrimoniali della loro invalidità (sentenze 12 dicembre 1979, causa 12/79, Racc. 1979, pag. 3657 ; 27 marzo 1980, causa 133/79, Racc. 1980, pag. 1299 ; 10 giugno 1982, causa 217/81, Racc. 1982, pag. 2233 ). Ora, nel nostro caso è inconte- stabile che il rifiuto dei titoli d'importazione fu opera di un'autorità nazionale; né rileva che, decidendo di rifiutarli, essa abbia fatto riferimento ai telex inviatile dalla [OSCURATO:PERSONA]. In dette comunicazioni, infatti, quest'ultima non fece che esprimere pareri sulle regole da applicare alla specie, nello spirito di collaborazione che caratterizza i suoi rapporti con gli organismi nazionali incaricati di eseguire le norme comunitarie. A quest'argomento la [OSCURATO:PERSONA] replica sostenendo che le suddette sentenze sono invocate a sproposito perché fra le relative specie e la nostra esiste una palese diversità. Là, infatti, lungi dall'influire sulla procedura seguita dagli organismi d'intervento, la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a indicare le condizioni generali della disciplina pertinente, lasciando che ad applicarle fossero quegli organismi. Qui, per contro, siamo di fronte a due testi — l'accordo CEE-Tailandia e il regolamento d'esecuzione — che alla [OSCURATO:PERSONA] conferiscono un vero e proprio potere decisionale; è dunque l'autorità comunitaria che regola il caso concreto servendosi dell'ente nazionale come di un « braccio secolare ». 5. Il secondo argomento principale fa leva sulla pendenza di un ricorso inteso ad annullare la decisione del BALM davanti al giudice nazionale competente. Proponendolo — osserva la [OSCURATO:PERSONA] — la [OSCURATO:PERSONA] si è adeguata alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; non ha invece rispettato i principi da essa posti quando si è rivolta anche a voi che, per evitare la possibilità di pronunce discordanti, avete escluso qualsiasi concomitanza fra giudizio nazionale e giudizio comunitario dando la precedenza al primo. Davanti a voi, il ricorrente potrà agire solo quando le vie di ricorso interno saranno state interamente esaurite; e cioè dopo che, ottenuta con rinvio pregiudiziale la vostra interpretazione delle norme applicabili, il giudice nazionale di ultima istanza abbia dichiarato l'illegittimità della decisione adottata dal BALM d'accordo con la [OSCURATO:PERSONA]. Oggi come oggi, dunque, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] costituisce uno sviamento del sistema di tutela giurisdizionale previsto dal trattato. [OSCURATO:PERSONA], naturalmente, respinge quest'addebito. Essa si limita peraltro a ripetere che il suo ricorso tende alla riparazione del pregiudizio causatole dal mancato rilascio dei titoli d'importazione e che tale pregiudizio è imputabile alla [OSCURATO:PERSONA]. 6. In via subordinata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che alla nostra causa va applicato il principio sancito dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (15 luglio 1963, causa 25/62, Racc. 1963, pag. 197 ), secondo cui la Corte non può rimuovere attraverso gli articoli 178 e 215, secondo comma, le conseguenze giuridiche di un atto che non sia stato previamente annullato. Ora, essendo all'origine del prowedimento controverso, i telex devono considerarsi come decisioni che, pur non indirizzate alla [OSCURATO:PERSONA], la riguardano direttamente e individualmente. La ricorrente avrebbe dunque dovuto chiedere il loro annullamento entro i termini previsti all'articolo 173 che nella specie decorrono dal 27 dicembre 1982, ossia dalla data in cui essa conobbe la decisione del BALM e il ruolo che ai suoi fini ebbero le istruzioni della [OSCURATO:PERSONA]. Non lo ha fatto; onde l'attuale ricorso per danni è solo un espediente con cui la [OSCURATO:PERSONA] cerca di rimediare agli effetti della propria negligenza. A tale argomento la [OSCURATO:PERSONA] risponde anzitutto mettendone in luce la contraddittorietà coi primi due: in effetti, per sostenere che l'atto controverso va impugnato solo dinanzi al giudice nazionale, l'istituzione degrada il proprio intervento a mero « parere »; per affermare che l'azione ex articoli 178 e 215 elude i termini stabiliti dall'articolo 173, essa lo promuove a vera e propria « decisione ». In ogni caso, che tale intervento avesse avuto luogo e possedesse la natura di una decisione, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva sapere. La nota indirizzatale dal BALM il 23 dicembre 1982 non ne fa infatti menzione, mentre accenna alla possibilità di adire il giudice di Francoforte previo reclamo al medesimo ufficio. Si aggiunga — continua la ricorrente — che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] è superata dalla vostra successiva giurisprudenza secondo cui nel sistema di tutela giurisdizionale istituito dal trattato l'azione per danni occupa un posto del tutto autonomo. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che un ricorso per annullamento proposto in termini (gennaio o febbraio 1983) le sarebbe stato inutile anche in caso di sua vittoria. A quel punto, infatti, il danno si era già prodotto e il rilascio dei titoli rifiutati non avrebbe potuto ripararlo. 7. Dico subito che gli argomenti proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo principale e fondati sull'applicabilità alla nostra specie della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si impongono se non altro per ragioni pratiche. Torniamo con maggiori precisazioni al dibattito che le parti hanno svolto sul punto. Nell'una come nell'altra specie — osserva l'istituzione — i suoi uffici avevano esercitato una certa influenza sugli organismi nazionali inviando telex al cui tenore questi ultimi finirono per uniformare i loro provvedimenti. Pure, in entrambe le pronunce, la Corte affermò che alla base del danno lamentato dagli importatori sono solo i detti provvedimenti. I telex non fanno che esprimere la necessaria collaborazione fra autorità nazionali e comunitarie e di tale collaborazione la Comunità non può essere chiamata a rispondere ([OSCURATO:PERSONA], punti 22 e 23, [OSCURATO:PERSONA], punti 8 e 9). Come si ricorderà, la [OSCURATO:PERSONA] dissente. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] — questa è l'essenza della sua tesi — la Corte aveva accertato che le indicazioni della [OSCURATO:PERSONA] non vincolavano le autorità nazionali; nella nostra specie, invece, la [OSCURATO:PERSONA] partecipa molto più intimamente alla procedura prevista per il rilascio dei titoli d'importazione e i suoi poteri giungono fino a « bloccare » con telex l'organismo nazionale. Ora, l'esattezza di tali dati è incontestabile. [OSCURATO:PERSONA] si può tutt'al più ribattere che anche nel caso in esame chi si pronuncia sulla domanda dell'importatore è il detto organismo e che non riconoscergli questo potere era probabilmente impossibile. Il livello dell'integrazione comunitaria, infatti, non sembra tale da permettere che le modalità esecutive di un accordo com'è quello tra CEE e Tailandia siano sottratte alla responsabilità degli Stati membri. Bastano queste largamente formali constatazioni a fondare l'irricevibilità del ricorso come già avvenne nelle due sentenze citate? Non ne sono del tutto persuaso. Sta però di fatto che l'opposta conclusione suscita in me dubbi ancora più gravi. Supponiamo che, come vuole la [OSCURATO:PERSONA], la Corte affronti il problema della competenza a stregua della disciplina applicabile in ogni caso di specie soppesando sia i poteri che le sue norme attribuiscono alla [OSCURATO:PERSONA] e all'organismo nazionale, sia il concreto esercizio che di essi abbiano fatto le due autorità. Il risultato è ovvio: se i telex della [OSCURATO:PERSONA] dovessero configurarsi come semplici suggerimenti, la competenza spetterebbe al giudice nazionale; il danneggiato dovrebbe invece rivolgersi a voi se riuscisse a provare che l'atto dell'organismo è solo il travestimento nazionale di una decisione imputabile alla [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, io non so immaginare un'alternativa peggiore di questa. Essa postula infatti che gli operatori scandaglino ogni piega del processo da cui è emerso l'atto pregiudizievole per stabilire se alla formazione di tale atto abbia contribuito di più l'autorità nazionale o la comunitaria; e chiunque vede quanto la necessità di una simile ricerca — tra l'altro di dubbio esito perché è raro che i corni del dilemma siano netti come nella mia ipotesi — contrasti col principio di certezza che vuole tutte le regole, ma in primo luogo le regole di competenza, definite in modo semplice e chiaro. Al contrario, un massimo di semplicità e di chiarezza si realizzerebbe se la Corte decidesse che i provvedimenti degli enti nazionali impegnano sempre e comunque la responsabilità degli Stati membri e che per la valutazione di questa la sola sede appropriata sono le giurisdizioni nazionali. Siamo insomma dinanzi a due linee di cui una può sembrare eccessivamente formalistica e l'altra, che in astratto è più appagante, ha conseguenze pratiche rovinose. Come ho detto, io scelgo la prima, anche perché le perplessità a cui essa dà luogo sono in fine dei conti superabili. Alludo naturalmente alle ipotesi in cui, avendo la [OSCURATO:PERSONA] il potere di vincolare le autorità nazionali, ritenere responsabili gli Stati appare ingiustificato o addiritttura iniquo. Ora, per questi casi un rimedio c'è: l'azione di regresso che lo Stato può esperire nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ad hoc o, più concretamente, in sede di verifica della contabilità FEAOG. Che io sappia, nessuna norma o nessuna pronuncia della Corte vieta l'impiego di un simile strumento. Ancora un rilievo, tratto dal secondo argomento della [OSCURATO:PERSONA], che pure milita per l'irricevibilità del ricorso. Come sappiamo, il provvedimento del BALM è stato impugnato davanti al giudice nazionale e la sentenza che costui pronuncerà potrebbe interpretare le norme comunitarie applicabili ai fatti di causa diversamente da come fareste voi. Ora, discrasie di questo genere non sono compatibili col sistema del trattato e per evitarle voi avete deciso, proprio in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che « il controllo sull'attività amministrativa [degli] Stati ( ... ) per l'applicazione del diritto comunitario spetta anzitutto ai giudici nazionali, salva ( ... ) la [loro] possibilità di [porre] questioni pregiudiziali ( ... ) » ([OSCURATO:PERSONA], punto 24, [OSCURATO:PERSONA], punto 10). Quell'« anzitutto », mi pare, implica che l'azione ex articoli 178 e 215 ha natura sussidiaria rispetto alle vie di ricorso previste dai sistemi nazionali; a meno — ma, come provano i fatti, non è il caso nostro — che essa rappresenti la sola forma di tutela aperta al ricorrente. 8. Trovo invece privo di base l'argomento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in via subordinata. La sentenza [OSCURATO:PERSONA] — è vero — statuisce che « un atto amministrativo ( ... ) non ( ... ) annullato non può di per sé costituire un illecito, né causare ( ... ) danno ( ... ). La domanda di risarcimento non è perciò ammissibile, non potendo la Corte eliminare per tale via le conseguenze giuridiche di un provvedimento [tuttora valido] ». Ma, come giustamente rileva la [OSCURATO:PERSONA], tale affermazione è rimasta isolata. A partire dalla sentenza 12 dicembre 1971 (causa 5/71, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1971, pag. 975 ) la Corte ammette infatti la ricevibilità di azioni per il risarcimento del danno derivante da un atto non annullato e, dunque, le considera indipendenti. [OSCURATO:PERSONA] replica osservando che la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] resta applicabile quando il ricorrente ha la possibilità di chiedere l'annullamento dell'atto; onde, almeno in questo caso, agire per la riparazione del pregiudizio costituisce uno sviamento di procedura. A me sembra, peraltro, che tale obiezione non regga. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non esistono vie di mezzo. Detto altrimenti, l'azione per danni è autonoma o non lo è; e, se lo è, non si vede perché la scelta di questo strumento, coi suoi più limitati effetti, debba in astratto considerarsi elusiva del ricorso per annullamento. In concreto, certo, potrà esserlo; potrà, cioè, dissimulare un'azione ex articolo 173. Ma tale circostanza va provata e qui una prova del genere manca. 9. Per tutte le considerazioni fin qui svolte concludo proponendovi di dichiarare irricevibile il ricorso iscritto a ruolo il 4 luglio 1984 dalla società [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. Attesa la parziale novità e la problematicità delle questioni sottopostevi, vi suggerisco di non applicare il criterio della soccombenza e di statuire che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1983/1985 — Fons Iuris — Fons Iuris