Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 45196/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCEAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, ALESSANDRO cimmiNo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso il 12/12/2022, la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza ex art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la revoca della confisca dei beni immobili e mobili (precisamente due appartamenti con relative rimesse ubicati in Seregno, via Adige, un'automobile Mercedes, l'attivo di un conto corrente, televisori e preziosi), oggetto dell'originario provvedimento ablatorio, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Monza, di cui al decreto emesso il 18/02/2013, divenuto irrevocabile il 28/10/2014.

La Corte bresciana dava atto in premessa di essersi già occupata di precedente istanza di revocazione avanzata nell'interesse del Fiorentino, fondata sull'elemento di novità costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011; detta precedente istanza era stata dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale, sul presupposto che la deduzione degli effetti della citata sentenza del Giudice delle Leggi non potesse farsi rientrare nei casi di revocazione tassativamente contemplati dall'art. 28 d.

Igs. 159 del 2011; le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, intervenute proprio in detto procedimento, con sentenza 3513 del 16/12/2921, sancivano invece il principio di diritto per cui <In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, "ex" art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è quello della richiesta di revocazione di CIlli all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato e non, invece, quello dell'incidente di esecuzione>.

La Corte di appello di Brescia, nell'impugnata ordinanza, chiamata nuovamente ad occuparsi della vicenda, ha rilevato che, in assenza di un riferimento specifico nel decreto impugnato alla categoria di pericolosità sociale ascritta al ricorrente, il Tribunale avesse ritenuto la pericolosità sociale alla stregua della previsione di cui alla lettera b) del d.lgs. n. 159 del 2011, richiamando sul punto i passaggi motivazionali più significativi espressi nel provvedimento ablatorio.

Conseguentemente, essendo stata l'istanza di revocazione proposta fuori dei casi consentiti dall'art. 28 d.

Igs. n. 159 del 2011, pur nell'interpretazione datane dalla Suprema Corte nel suo massimo consesso, dichiarava inammissibile l'istanza proposta.

2. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], denunciando, quale unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA].

Contesta in sintesi il ricorrente la riconducibilità del Fiorentino nell'ambito della categoria di cui all'art. 1 lett. b) d.

Igs. 159/2911„ in quanto dalla motivazione del decreto di Monza, nelle stesse parti testualmente richiamate dalla Corte territoriale, emerge come il medesimo fosse stato fatto rientrare nell'ambito di pericolosità sociale generica di cui invece all'art. 1 lett. a) d.

Igs. 159/2011, con conseguente necessario annullamento dell'impugnato decreto monzese, stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta cori la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che questa Corte di legittimità, nel suo più autorevole consesso, chiamate ad esaminare il ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello di Brescia in data 18/03/2(119 - che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione dellla confisca di cui al decreto del Tribunale di Monza emesso il 18/02/2013 -, dichiarava inammissibile il ricorso osservando che <il ricorso è del tutto aspecifico, poiché in nessun modo deduce che la confisca in questione fosse stata disposta in via esclusiva con riferimento alla figura di pericolosità di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgis. n. 159 del 2011.

Al contrario, in vari passaggi, il ricorso evoca il riferimento in via cumulativa alle figure di pericolosità di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 cit., invocando espressamente (anche nella memoria successivamente depositata) la necessità di una valutazione della riconoscibilità della figura di cui alla lett. b) alla luce del triplice requisito delineato, con riguardo a detta figura, dalla pronuncia della Corte costituzionale; valutazione, questa, la cui necessità resta invece esclusa alla luce delle conclusioni raggiunte>.

Successivamente alla citata pronuncia, il Fiorentino ha nuovamente adito la Corte bresciana ex art. 28 d.

Igs. n. 159 del 2011 relativamente al medesimo provvedimento del Tribunale di Monza, sul presupposto che il provvedimento monzese avesse inquadrato il Fiorentino nell'ambito di pericolosità sociale generica di cui all'art. 1 lett. a) d.

Igs. 159/2011.

Ciò premesso, va innanzitutto evidenziato come, in considerazione della pronuncia sui medesimi fatti e presupposti di cui alla sentenza citata delle Sezioni Unite, fosse precluso al Fiorentino avanzare una nuova istanza di revocazione fondata sul medesimo elemento di novità, costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019.

In ogni caso, immune da censure risulta essere la decisione della Corte bresciana che, in assenza dell'indicazione specifica della categoria di pericolosità attribuita al proposto, ha rilevato, dalla motivazione del decreto impugnato, la sussistenza degli elementi su cui si fonda la previsione di cui alla lettera b) del d.lgs. n. 159 del 2011, richiamando sul punto i passaggi motivazionali più significativi espressi nel provvedimento ablatorio.

In particolare, argomenta la Corte territoriale, in seno al decreto monzese si era evidenziato come il proposto continuasse a non percepire costanti redditi da lavoro e come dovesse ritenersi che continuasse a vivere proprio con i proventi delle attività illecite, alternati a temporanee attività lavorative, evidenziando l'emergente sproporzione tra il patrimonio reale ed i redditi dichiarati, tanto da far ritenere che lo stesso traesse i mezzi necessari per il proprio sostentamento, per quello della sua famiglia, e per l'incremento del patrimonio, dai proventi illeciti.

La Corte territoriale ha dunque concluso rilevando, in particolare, come la stabilita correlazione tra attività delinquenziali produttive di profitti ed il tenore di vita e l'accumulo patrimoniale del proposto fosse tipica caratteristica della categoria di cui alla lettera b) del citato d.lgs., già presente nel decreto del Tribunale di Monza.

Come condivisibilrnente osservato dal Procuratore Generale in seno al suo motivato parere, il vizio di illogicità della motivazione dedotto - così come l'eventuale carenza di riscontri alla ritenuta derivazione dei beni dalle attività illecite sulla base degli accertamenti in atti - appare rivolto a sollecitare una diversa valutazione di elementi sulla base non della sopraindicata prospettiva, ma della idoneità in sé a dimostrare, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il rapporto tra produzione di redditi illeciti ed incrementi patrimoniali, profilo che appare sottratto in tali termini al giudizio in sede di revocazione.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che tale valutazione fosse già presente nel decreto del Tribunale che aveva fatto riferimento proprio ad elementi qualificanti la pericolosità di cui alla lettera b), non potendo, pertanto, procedersi ad una nuova valutazione degli stessi, in particolare, sotto il profilo della logicità, a dimostrare l'assunto, diversamente potendosi tradurre tale operazione in un nuovo esame dei fatti e del loro significato, precluso in tale A fase.3.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'ari:. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento cli una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCEAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, ALESSANDRO cimmiNo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 12/12/2022, la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza ex art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la revoca della confisca dei beni immobili e mobili (precisamente due appartamenti con relative rimesse ubicati in Seregno, via Adige, un'automobile Mercedes, l'attivo di un conto corrente, televisori e preziosi), oggetto dell'originario provvedimento ablatorio, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Monza, di cui al decreto emesso il 18/02/2013, divenuto irrevocabile il 28/10/2014. La Corte bresciana dava atto in premessa di essersi già occupata di precedente istanza di revocazione avanzata nell'interesse del Fiorentino, fondata sull'elemento di novità costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011; detta precedente istanza era stata dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale, sul presupposto che la deduzione degli effetti della citata sentenza del Giudice delle Leggi non potesse farsi rientrare nei casi di revocazione tassativamente contemplati dall'art. 28 d. Igs. 159 del 2011; le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, intervenute proprio in detto procedimento, con sentenza 3513 del 16/12/2921, sancivano invece il principio di diritto per cui <In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, "ex" art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è quello della richiesta di revocazione di CIlli all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato e non, invece, quello dell'incidente di esecuzione>. La Corte di appello di Brescia, nell'impugnata ordinanza, chiamata nuovamente ad occuparsi della vicenda, ha rilevato che, in assenza di un riferimento specifico nel decreto impugnato alla categoria di pericolosità sociale ascritta al ricorrente, il Tribunale avesse ritenuto la pericolosità sociale alla stregua della previsione di cui alla lettera b) del d.lgs. n. 159 del 2011, richiamando sul punto i passaggi motivazionali più significativi espressi nel provvedimento ablatorio. Conseguentemente, essendo stata l'istanza di revocazione proposta fuori dei casi consentiti dall'art. 28 d. Igs. n. 159 del 2011, pur nell'interpretazione datane dalla Suprema Corte nel suo massimo consesso, dichiarava inammissibile l'istanza proposta. 2. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], denunciando, quale unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA]. Contesta in sintesi il ricorrente la riconducibilità del Fiorentino nell'ambito della categoria di cui all'art. 1 lett. b) d. Igs. 159/2911„ in quanto dalla motivazione del decreto di Monza, nelle stesse parti testualmente richiamate dalla Corte territoriale, emerge come il medesimo fosse stato fatto rientrare nell'ambito di pericolosità sociale generica di cui invece all'art. 1 lett. a) d. Igs. 159/2011, con conseguente necessario annullamento dell'impugnato decreto monzese, stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta cori la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che questa Corte di legittimità, nel suo più autorevole consesso, chiamate ad esaminare il ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello di Brescia in data 18/03/2(119 - che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione dellla confisca di cui al decreto del Tribunale di Monza emesso il 18/02/2013 -, dichiarava inammissibile il ricorso osservando che <il ricorso è del tutto aspecifico, poiché in nessun modo deduce che la confisca in questione fosse stata disposta in via esclusiva con riferimento alla figura di pericolosità di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgis. n. 159 del 2011. Al contrario, in vari passaggi, il ricorso evoca il riferimento in via cumulativa alle figure di pericolosità di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 cit., invocando espressamente (anche nella memoria successivamente depositata) la necessità di una valutazione della riconoscibilità della figura di cui alla lett. b) alla luce del triplice requisito delineato, con riguardo a detta figura, dalla pronuncia della Corte costituzionale; valutazione, questa, la cui necessità resta invece esclusa alla luce delle conclusioni raggiunte>. Successivamente alla citata pronuncia, il Fiorentino ha nuovamente adito la Corte bresciana ex art. 28 d. Igs. n. 159 del 2011 relativamente al medesimo provvedimento del Tribunale di Monza, sul presupposto che il provvedimento monzese avesse inquadrato il Fiorentino nell'ambito di pericolosità sociale generica di cui all'art. 1 lett. a) d. Igs. 159/2011. Ciò premesso, va innanzitutto evidenziato come, in considerazione della pronuncia sui medesimi fatti e presupposti di cui alla sentenza citata delle Sezioni Unite, fosse precluso al Fiorentino avanzare una nuova istanza di revocazione fondata sul medesimo elemento di novità, costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019. In ogni caso, immune da censure risulta essere la decisione della Corte bresciana che, in assenza dell'indicazione specifica della categoria di pericolosità attribuita al proposto, ha rilevato, dalla motivazione del decreto impugnato, la sussistenza degli elementi su cui si fonda la previsione di cui alla lettera b) del d.lgs. n. 159 del 2011, richiamando sul punto i passaggi motivazionali più significativi espressi nel provvedimento ablatorio. In particolare, argomenta la Corte territoriale, in seno al decreto monzese si era evidenziato come il proposto continuasse a non percepire costanti redditi da lavoro e come dovesse ritenersi che continuasse a vivere proprio con i proventi delle attività illecite, alternati a temporanee attività lavorative, evidenziando l'emergente sproporzione tra il patrimonio reale ed i redditi dichiarati, tanto da far ritenere che lo stesso traesse i mezzi necessari per il proprio sostentamento, per quello della sua famiglia, e per l'incremento del patrimonio, dai proventi illeciti. La Corte territoriale ha dunque concluso rilevando, in particolare, come la stabilita correlazione tra attività delinquenziali produttive di profitti ed il tenore di vita e l'accumulo patrimoniale del proposto fosse tipica caratteristica della categoria di cui alla lettera b) del citato d.lgs., già presente nel decreto del Tribunale di Monza. Come condivisibilrnente osservato dal Procuratore Generale in seno al suo motivato parere, il vizio di illogicità della motivazione dedotto - così come l'eventuale carenza di riscontri alla ritenuta derivazione dei beni dalle attività illecite sulla base degli accertamenti in atti - appare rivolto a sollecitare una diversa valutazione di elementi sulla base non della sopraindicata prospettiva, ma della idoneità in sé a dimostrare, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il rapporto tra produzione di redditi illeciti ed incrementi patrimoniali, profilo che appare sottratto in tali termini al giudizio in sede di revocazione. Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che tale valutazione fosse già presente nel decreto del Tribunale che aveva fatto riferimento proprio ad elementi qualificanti la pericolosità di cui alla lettera b), non potendo, pertanto, procedersi ad una nuova valutazione degli stessi, in particolare, sotto il profilo della logicità, a dimostrare l'assunto, diversamente potendosi tradurre tale operazione in un nuovo esame dei fatti e del loro significato, precluso in tale A fase.3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'ari:. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento cli una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
Decreto Cassazione n. 45196/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris