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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 gennaio 1972

Cassazione n. 17728/2026

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a Repubblica presso il Tribunale di Crotone nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 27/06/2025 del Tribunale di Crotone; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza limitatamente alla omessa riqualificazione del reato ex art. 335 cod. pen., rigettando nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Crotone ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lei ascritto ex artt. 334 e 110 cod. pen. — per avere, quale direttrice dell'ufficio postale di Rocca di Neto, consentito a [OSCURATO:PERSONA] di prelevare la somma indicata nella imputazione dal libretto di deposito postale di [OSCURATO:PERSONA] dopo che era stato a lui notificato l'atto di pignoramento — perché il fatto non costituisce reato.

12. Nel ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Crotone si chiede l'annullamento della sentenza.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge per avere il Tribunale escluso la sussistenza del dolo del reato con argomentazioni contraddittorie e non supportate dalle acquisizioni istruttorie.

In particolare, si adduce che il Tribunale ha trascurato che [OSCURATO:PERSONA], quale direttrice dell'[OSCURATO:PERSONA] postale (terzo pignorato), aveva tacitamente autorizzato [OSCURATO:PERSONA] a prelevare denaro depositato sul libretto postale sottoposto a pignoramento, sebbene ne fosse edotta, come si desume da una e-mail da lei inviata a [OSCURATO:PERSONA], prima del prelievo, alla quale erano allegati i documenti relativi alla procedura di pignoramento.

Inoltre, si deduce che, comunque, il Tribunale ha violato l'art. 521 cod. pen., perché, avendo ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di una condotta colposa, avrebbe dovuto riqualificare il reato ex 335 cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, si deduce mancanza della motivazione nell'escludere il dolo, pur ravvisando un obbligo per [OSCURATO:PERSONA], quale direttrice dell'ufficio postale, di intervenire per impedire a [OSCURATO:PERSONA] l'utilizzo delle somme pignorate.

3. Nelle sue conclusioni scritte la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia accolto il ricorso e che [OSCURATO:PERSONA] sia condannata al risarcimento del danno e alla refusione delle spese del giudizio.

4. Nella memoria e nelle conclusioni presentate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede la reiezione del ricorso.

4.1. In via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse all'impugnazione da parte del Pubblico Ministero.

Si osserva che il Pubblico ministero aveva concluso chiedendo l'assoluzione con la formula «per non aver commesso il fatto» e il Tribunale ha assolto con la diversa formula «perché il fatto non costituisce reato», ma che comunque il Pubblico Ministero non ha interesse a impugnare una sentenza di assoluzione conforme alla richiesta formulata in dibattimento, anche se pronunciata con formula diversa.

4.2. In secondo luogo, argomenta che, comunque, nel caso in esame non può ravvisarsi una violazione dell'art. 521 cod. proc pen.: nella sentenza impugnata non è provato il reato colposo ex art. 335 cod. pen., perché il Tribunale si è limitato a valutare che la condotta dell'imputata è stata caratterizzata da «grave disattenzione», ma non ha accertato tutti gli elementi costitutivi di questa fattispecie delittuosa.

Si rileva che riqualificare la figura di reato trasformerebbe il giudizio assolutorio in un accertamento di responsabilità colposa, operazione che 2esula dal giudizio di legittimità.

Inoltre, violerebbe il diritto di difesa dell'imputato, perché nel corso del processo il reato colposo non è mai stato contestato, né è stato oggetto di discussione; sicché si produrrebbe una mutazione del fatto contestato in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

4.3. Infine, si osserva che erroneamente il ricorrente ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] «direttrice e terza esecutata», perché in realtà terzo esecutato è [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. non la direttrice dell'[OSCURATO:PERSONA] periferico, sicché spettava a [OSCURATO:PERSONA] vigilare affinché le somme pignorate non fossero movimentate senza l'autorizzazione del Giudice.

Si osserva che, ricevuta la notifica dell'atto di pignoramento, [OSCURATO:PERSONA], deve, mediante i propri uffici centrali, bloccare i conti e i depositi del debitore esecutato, per impedirgli di utilizzare le somme pignorate, considerando che i prelievi di danaro o le altre operazioni, possono effettuarsi anche da uffici diversi da quelli presso il quale è stato aperto un conto corrente o di deposito.

Si evidenzia che la direttrice di un ufficio postale non ha l'obbligo di vigilare su ogni singola operazione che i clienti effettuano allo sportello; né, in particolare, In più, risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia, anche solo implicitamente, autorizzato [OSCURATO:PERSONA] prelievo. [OSCURATO:PERSONA]

1. A differenza di quel che si assume nella memoria difensiva dell'imputata, il pubblico ministero che ha chiesto l'assoluzione può impugnare la sentenza di assoluzione se la formula di assoluzione adottata dal giudice è diversa da quella da lui richiesta, quando mira a una corretta qualificazione giuridica del fatto o a una formula di assoluzione più precisa, che incida in modo significativo sugli effetti extrapenale (Sez.

U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, non mass. sul punto).

Nel caso in esame, il Pubblico ministero ha impugnato la sentenza di primo grado ravvisando una violazione di legge nell'escludere il dolo (anche solo eventuale) da parte dell'imputata nel consentire una violazione del vincolo derivante dal pignoramento del libretto di deposito postale di [OSCURATO:PERSONA] e nell'omettere, comunque, di riqualificare la condotta come colposa, ex art. 335 cod. pen., pur avendo ravvisato negligenza nella condotta dell'imputata [OSCURATO:PERSONA].

2. Tuttavia, deve rilevarsi che il Tribunale ha adeguatamente chiarito che gli elementi di valutazione acquisiti non consentono di ritenere provato il dolo dell'imputata perché non è provato che il blocco del libretto sia stato effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] territoriale di Bari al quale — assunto non contestato dal ricorrente — l'operazione competeva.3.

Quanto alla prospettata necessità di una diversa qualificazione del fatto ex art. 335 cod. pen., si rileva che nella sentenza impugnata, al di là della mera asserzione — formulata dal Giudice dell'esecuzione nel giudizio civile di opposizione al pignoramento e apoditticamente ribadita dal Tribunale — circa una colposa negligenza da parte della direttrice dell'ufficio postale, non risultano appurate le condotte omissive che giustificherebbero tale giudizio.

Infatti, non si esclude (p. 3) che l'imputata abbia inviato, come le competeva, la documentazione relativa al pignoramento al [OSCURATO:PERSONA] servizi territoriale di Bari.

Anzi, al contrario, proprio nello stesso ricorso, si afferma che questo è invece avvenuto (p. 1).

In definitiva, poiché non è provato che il blocco del libretto sia stato effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] territoriale — come è ragionevolmente necessario, considerando che i prelievi di danaro o le altre operazioni possono effettuarsi anche da uffici diversi da quelli presso il quale è stato aperto il libretto di deposito — e, poiché non è stato escluso che [OSCURATO:PERSONA] abbia adempiuto ai suoi obblighi di comunicazione, non risulta provata una sua condotta colposa o dolosa, non potendosi, del resto, esigere una sua vigilanza su ogni singola operazione effettuata allo sportello.

4. Vale, in ogni caso, conclusivamente ribadire che l'art. 335 cod. pen. siapplica soltanto ai casi di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (Sez.

6. N. 9742 del 12/07/2018, dep. 2019.

Invece, la «violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo» disposti in procedimenti civili non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 335 cod. pen., ma è regolata dall'art. 388-bis cod. pen. che prevede che il reato sia perseguibile soltanto a querela della persona offesa.

5. Sulla base di quanto precede, i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati, sicché esso risulta inammissibile.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Repubblica presso il Tribunale di Crotone nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 27/06/2025 del Tribunale di Crotone; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza limitatamente alla omessa riqualificazione del reato ex art. 335 cod. pen., rigettando nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Crotone ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lei ascritto ex artt. 334 e 110 cod. pen. — per avere, quale direttrice dell'ufficio postale di Rocca di Neto, consentito a [OSCURATO:PERSONA] di prelevare la somma indicata nella imputazione dal libretto di deposito postale di [OSCURATO:PERSONA] dopo che era stato a lui notificato l'atto di pignoramento — perché il fatto non costituisce reato. 12. Nel ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Crotone si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge per avere il Tribunale escluso la sussistenza del dolo del reato con argomentazioni contraddittorie e non supportate dalle acquisizioni istruttorie. In particolare, si adduce che il Tribunale ha trascurato che [OSCURATO:PERSONA], quale direttrice dell'[OSCURATO:PERSONA] postale (terzo pignorato), aveva tacitamente autorizzato [OSCURATO:PERSONA] a prelevare denaro depositato sul libretto postale sottoposto a pignoramento, sebbene ne fosse edotta, come si desume da una e-mail da lei inviata a [OSCURATO:PERSONA], prima del prelievo, alla quale erano allegati i documenti relativi alla procedura di pignoramento. Inoltre, si deduce che, comunque, il Tribunale ha violato l'art. 521 cod. pen., perché, avendo ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di una condotta colposa, avrebbe dovuto riqualificare il reato ex 335 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce mancanza della motivazione nell'escludere il dolo, pur ravvisando un obbligo per [OSCURATO:PERSONA], quale direttrice dell'ufficio postale, di intervenire per impedire a [OSCURATO:PERSONA] l'utilizzo delle somme pignorate. 3. Nelle sue conclusioni scritte la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia accolto il ricorso e che [OSCURATO:PERSONA] sia condannata al risarcimento del danno e alla refusione delle spese del giudizio. 4. Nella memoria e nelle conclusioni presentate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede la reiezione del ricorso. 4.1. In via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse all'impugnazione da parte del Pubblico Ministero. Si osserva che il Pubblico ministero aveva concluso chiedendo l'assoluzione con la formula «per non aver commesso il fatto» e il Tribunale ha assolto con la diversa formula «perché il fatto non costituisce reato», ma che comunque il Pubblico Ministero non ha interesse a impugnare una sentenza di assoluzione conforme alla richiesta formulata in dibattimento, anche se pronunciata con formula diversa. 4.2. In secondo luogo, argomenta che, comunque, nel caso in esame non può ravvisarsi una violazione dell'art. 521 cod. proc pen.: nella sentenza impugnata non è provato il reato colposo ex art. 335 cod. pen., perché il Tribunale si è limitato a valutare che la condotta dell'imputata è stata caratterizzata da «grave disattenzione», ma non ha accertato tutti gli elementi costitutivi di questa fattispecie delittuosa. Si rileva che riqualificare la figura di reato trasformerebbe il giudizio assolutorio in un accertamento di responsabilità colposa, operazione che 2esula dal giudizio di legittimità. Inoltre, violerebbe il diritto di difesa dell'imputato, perché nel corso del processo il reato colposo non è mai stato contestato, né è stato oggetto di discussione; sicché si produrrebbe una mutazione del fatto contestato in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 4.3. Infine, si osserva che erroneamente il ricorrente ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] «direttrice e terza esecutata», perché in realtà terzo esecutato è [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. non la direttrice dell'[OSCURATO:PERSONA] periferico, sicché spettava a [OSCURATO:PERSONA] vigilare affinché le somme pignorate non fossero movimentate senza l'autorizzazione del Giudice. Si osserva che, ricevuta la notifica dell'atto di pignoramento, [OSCURATO:PERSONA], deve, mediante i propri uffici centrali, bloccare i conti e i depositi del debitore esecutato, per impedirgli di utilizzare le somme pignorate, considerando che i prelievi di danaro o le altre operazioni, possono effettuarsi anche da uffici diversi da quelli presso il quale è stato aperto un conto corrente o di deposito. Si evidenzia che la direttrice di un ufficio postale non ha l'obbligo di vigilare su ogni singola operazione che i clienti effettuano allo sportello; né, in particolare, In più, risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia, anche solo implicitamente, autorizzato [OSCURATO:PERSONA] prelievo. [OSCURATO:PERSONA] 1. A differenza di quel che si assume nella memoria difensiva dell'imputata, il pubblico ministero che ha chiesto l'assoluzione può impugnare la sentenza di assoluzione se la formula di assoluzione adottata dal giudice è diversa da quella da lui richiesta, quando mira a una corretta qualificazione giuridica del fatto o a una formula di assoluzione più precisa, che incida in modo significativo sugli effetti extrapenale (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, non mass. sul punto). Nel caso in esame, il Pubblico ministero ha impugnato la sentenza di primo grado ravvisando una violazione di legge nell'escludere il dolo (anche solo eventuale) da parte dell'imputata nel consentire una violazione del vincolo derivante dal pignoramento del libretto di deposito postale di [OSCURATO:PERSONA] e nell'omettere, comunque, di riqualificare la condotta come colposa, ex art. 335 cod. pen., pur avendo ravvisato negligenza nella condotta dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]. 2. Tuttavia, deve rilevarsi che il Tribunale ha adeguatamente chiarito che gli elementi di valutazione acquisiti non consentono di ritenere provato il dolo dell'imputata perché non è provato che il blocco del libretto sia stato effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] territoriale di Bari al quale — assunto non contestato dal ricorrente — l'operazione competeva.3. Quanto alla prospettata necessità di una diversa qualificazione del fatto ex art. 335 cod. pen., si rileva che nella sentenza impugnata, al di là della mera asserzione — formulata dal Giudice dell'esecuzione nel giudizio civile di opposizione al pignoramento e apoditticamente ribadita dal Tribunale — circa una colposa negligenza da parte della direttrice dell'ufficio postale, non risultano appurate le condotte omissive che giustificherebbero tale giudizio. Infatti, non si esclude (p. 3) che l'imputata abbia inviato, come le competeva, la documentazione relativa al pignoramento al [OSCURATO:PERSONA] servizi territoriale di Bari. Anzi, al contrario, proprio nello stesso ricorso, si afferma che questo è invece avvenuto (p. 1). In definitiva, poiché non è provato che il blocco del libretto sia stato effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] territoriale — come è ragionevolmente necessario, considerando che i prelievi di danaro o le altre operazioni possono effettuarsi anche da uffici diversi da quelli presso il quale è stato aperto il libretto di deposito — e, poiché non è stato escluso che [OSCURATO:PERSONA] abbia adempiuto ai suoi obblighi di comunicazione, non risulta provata una sua condotta colposa o dolosa, non potendosi, del resto, esigere una sua vigilanza su ogni singola operazione effettuata allo sportello. 4. Vale, in ogni caso, conclusivamente ribadire che l'art. 335 cod. pen. siapplica soltanto ai casi di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (Sez. 6. N. 9742 del 12/07/2018, dep. 2019. Invece, la «violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo» disposti in procedimenti civili non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 335 cod. pen., ma è regolata dall'art. 388-bis cod. pen. che prevede che il reato sia perseguibile soltanto a querela della persona offesa. 5. Sulla base di quanto precede, i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati, sicché esso risulta inammissibile. P P.Q.M