Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 05247/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21117/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1 /2024 emessa dalla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna leparti ricorrent i al pagamento, in solido tra loro, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21117/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1 /2024 emessa dalla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna leparti ricorrent i al pagamento, in solido tra loro, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Così d