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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36613/2023

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te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per i delitti di tentati furti aggravati in abitazione e danneggiamento; Considerato che il primo motivo di ricorso, nel contestare l'assenza di prova sulla responsabilità penale dell'imputato, non si confronta con l'ampio compendio probatorio posto a fondamento della decisione impugnata (p. 4-9), con conseguente inammissibilità dello stesso per difetto della necessaria specificità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 — 01); Rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che la decisione impugnata ha congruamente motivato anche in ordine alla conferma del trattamento sanzionatorio già comminato nel giudizio di primo grado avendo riguardo alla particolare insidiosità dell'azione (commessa in ore notturne introducendosi nelle abitazioni delle persone offese) e alla peculiare intensità del dolo dell'imputato che, scoperto dai primi soggetti nella cui abitazione si era introdotto, aveva tentato immediatamente dopo di porre in essere l'azione furtiva in un altro appartamento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per i delitti di tentati furti aggravati in abitazione e danneggiamento; Considerato che il primo motivo di ricorso, nel contestare l'assenza di prova sulla responsabilità penale dell'imputato, non si confronta con l'ampio compendio probatorio posto a fondamento della decisione impugnata (p. 4-9), con conseguente inammissibilità dello stesso per difetto della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 — 01); Rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che la decisione impugnata ha congruamente motivato anche in ordine alla conferma del trattamento sanzionatorio già comminato nel giudizio di primo grado avendo riguardo alla particolare insidiosità dell'azione (commessa in ore notturne introducendosi nelle abitazioni delle persone offese) e alla peculiare intensità del dolo dell'imputato che, scoperto dai primi soggetti nella cui abitazione si era introdotto, aveva tentato immediatamente dopo di porre in essere l'azione furtiva in un altro appartamento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 36613/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris