CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 ottobre 2022
Cassazione n. 33874/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 18342/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n.153, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 646/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Bergamo con sentenza del 1° dicembre 2015 ha respinto la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., volta alla restituzione delle somme asseritamente non dovute, pari ad C 172.418,59, in relazione al contratto di conto corrente concluso tra le parti, a titolo di interessi, capitalizzazione, commissione di massimo scoperto, valuta ed altre spese, i cui patti si deducevano affetti da nullità, per contrasto con la legge. Con sentenza del 6 aprile 2018, la Corte d'appello di Brescia ha respinto l'impugnazione proposta dal cliente. Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a) la parte attrice ha omesso di allegare persino la data di conclusione del contratto di conto corrente, ma dal primo estratto conto in atti del 31 dicembre 1985 si evince come il contratto fosse anteriore a tale data; b) l'anteriorità del contratto rispetto alla legge n. 108 del 1996 esclude, secondo il principio affermato dalle S.U., la rilevanza della c.d. usura sopravvenuta; c) la parte attrice non ha assolto all'onere di provare la sussistenza dei pagamenti indebiti, non avendo prodotto il contratto di conto corrente: pur non essendo esso, concluso prima della legge n. 152 del 1994, assoggettato alla forma scritta ad substantiam e non impedendo, quindi, la mancata produzione all'attrice di provare l'indebito con altri mezzi di prova, tuttavia la correntista non ha assolto al proprio onere probatorio con nessun altro mezzo; peraltro, sono in atti gli estratti conto, ma non integrali, in quanto decorrono dal 31 dicembre 1985 alla chiusura del rapporto il 26 febbraio 2002, il primo recando un saldo passivo di L. 23.378.807, concludendo nel senso che la produzione parziale impedisce la ricostruzione del rapporto dal suo sorgere; d) il mancato assolvimento dell'onere probatorio esclude di poter disporre una c.t.u., che sarebbe meramente esplorativa. Ha concluso, quindi, confermando il rigetto della domanda. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la cliente, sulla base di cinque motivi. Si difende la banca con controricorso, formulando ricorso incidentale condizionato per un motivo, e depositando anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - I motivi del ricorso possono essere come di seguito riassunti: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale sa posto a fondamento della decisione fatti non dedotti, sia violato la regola della non contestazione, in quanto l'attrice aveva prodotto un numero parziale di estratti e la banca non ha affermato l'anterioril:à del rapporto all'anno 1986, e, quindi, la corte territoriale avrebbe dovuto ritenere il contratto di conto corrente concluso a decorrere da tale anno, non ad esso anteriore; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., 115 c.p.c. e 119 t.u.b., per non avere la corte territoriale preso a base di calcolo il primo estratto conto prodotto, con saldo negativo per il cliente, e proceduto al calcolo delle poste indebite pagate da quel momento alla chiusura del conto; aggiunge che la ricorrente non ha mai ricevuto gli estratti-conto e che la banca non ha contestato le risultanze del primo estratto depositato; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per non avere la corte territoriale deciso la domanda proposta;4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1815, comma 2, c.c., 644 c.p. e della legge n. 108 del 1996, per avere ritenuto la corte territoriale irrilevante la c.d. usura sopravvenuta; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1418, 1421, 1422, 1423, 1815 c.c., 644 c.p. e della legge n. 108 del 1996, non avendo la corte territoriale provveduto a dichiarare la nullità di tutte le clausole denunciate, che ponevano costi indebiti per il cliente, e avendo respinto la domanda di risarcimento del danno da fatto illecito della banca. 2. - Il primo motivo è inammissibile. Esso si duole della ritenuta anteriorità cronologica del contratto, ad opera della corte d'appello, all'anno 1986 e sostiene che, al contrario, il contratto fu concluso a decorrere da tale anno. Si tratta all'evidenza di una valutazione di fatto, interamente rimessa al giudice ed merito e non ripetibile in sede di legittimità. Giova appena ricordare che la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto circa le prove proposte dalle parti (e multis, Cass. 20 aprile 2020, n. 7919; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107); mentre, del pari, non ricorre la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., sol perché il giudice del merito abbia compiuto una data valutazione, invece che un'altra, delle risultanze di causa. 3. - Il secondo motivo è fondato. La corte territoriale ha ritenuto, così come il primo giudice, non assolto dalla parte attrice l'onere di provare la sussistenza di versamenti indebiti, ma a tal fine ha ritenuto decisivo che il cliente avesse prodotto soltanto una parte degli estratti conto, mancando quelli del periodo iniziale del rapporto. Tuttavia, questa Corte ha precisato che, anzitutto, è onere del correntista provare l'assenza di titolo per richiedere date prestazioni e versamenti, in quanto la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito (e multis, Cass. n. 14428/2021, n. 11294/2020, n. 33009/2019, n. 30822/2018, n. 7501/2012, n. 1734/2011). Infatti, in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario: Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948). Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dall'asserita nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 14 maggio 2012, n. 7501). Dall'altro lato, si è, peraltro, altresì precisato che tale prova può essere data anche aliunde, rispetto alla produzione del documento contrattuale, mediante uno degli altri mezzi di prova previsti dall'ordinamento: infatti, in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo; ma la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente, perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo; e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore (Cass.19 gennaio 2022, n. 1550). Nella specie, la corte territoriale ha respinto la domanda della correntista, volta alla ripetizione dell'indebito per illegittimi addebiti in conto corrente - per anatocismo trimestrale, nonché per l'applicazione di clausole nulle quanto ad interessi e commissione di massimo scoperto - sul rilievo del mancato assolvimento dell'obbligo della prova, non essendo stati prodotti dall'attrice gli estratti conto completi, ma soltanto quelli decorrenti da una certa data (gennaio 1986) fino alla chiusura del conto (giugno 2002) e non anche quelli anteriori, posto che già l'estratto del gennaio 1986 recava un cospicuo saldo passivo per la correntista alla data del 31 dicembre 1985. Risulta, dunque, dalla sentenza impugnata che a parte attrice non abbia assolto all'onere della prova, come ora delineato, quanto agli interessi ultralegali ed alla c.m.s. applicati, per la mancata produzione del contratto e di altri documenti idonei. Tuttavia, tale argomentazione non può valere per l'indebita applicazione dell'anatocismo, che risulti comunque dagli estratti conto e scalari prodotti: onde, a tale riguardo, non è stato correttamente applicato il principio processuale dell'onere della prova a carico del correntista. Ed il motivo censura va idamente tale statuizione, denunziando la violazione di legge, per avere la corte del merito ritenuto non assolto l'onere della prova, gravante sull'attrice, quanto all'applicazione dell'anatocismo. Invero, secondo i principi affermati, non era preclusiva dell'accoglimento della pretesa in sé la mancata produzione anche degli estratti anteriori al gennaio 1986, in quanto non era indefettibile la ricostruzione del saldo sin dalla data di apertura del conto, ben potendosi eseguire i conteggi a partire dal primo saldo, che era un elemento probatorio certo: l'estratto conto, quale documento proveniente dalla banca, è efficace nei confronti della stessa, vincolando peraltro alle sue risultanze anche il correntista, che lo fa proprio nel momento in cui lo produce in giudizio senza contestarlo. E va ulteriormente considerato che - per quanto riguarda l'anatocismo - non era richiesto al giudice necessariamente di conoscere il contenuto della relativa clausola contrattuale: ciò, in quanto l'anatocismo (fino alla delibera CICR del 9 febbraio 2000) era radicalmente vietato, nonostante qualsiasi contraria pattuizione (e ciò a differenza della misura degli interessi ultralegali e della c.m.s., che può essere valida o invalida, a seconda del contenuto della relativa clausola), salvo il caso, ora pacificamente non ricorrente, di convenzione posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. 4. - Il terzo motivo è infondato, in quanto nessuna omissione di pronuncia affetta la sentenza impugnata, la quale ha deciso la controversia, sia pure con esito diverso da quello dalla appellante auspicato. 5. - Il quarto motivo è inammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., si pone in contrasto con orientamento delle S.U. (Cass. civ. sez. un. 19 ottobre 2017, n. 24675),, cui non offre argomenti di smentita. 6. - Il quinto motivo è inammissibile, perché intende, pur sotto l'egida del vizio di violazione di norme di legge, chiedere alla Corte di ripetere un giudizio di merito. 7. - L'unico motivo di ricorso incidentale condizionato - con il quale si deduce la violazione degli artt. 2697 c.c., 61 e 132 c.p.c., ove la corte territoriale avesse inteso affermare l'insussistenza, in ragione della mancanza di una forma scritta ad substantiam per il contratto, dell'onere del cliente di provare l'inesistenza di una causa debendi - è inammissibile, perché la sentenza impugnata non ha affatto escluso l'onere dell'attore in ripetizione di indebito di provare la insussistenza della causa debendi, onde il motivo non coglie nel segno, non attaccando la ratio decidendi. 8. - In conclusione, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio innanzi alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, perché riesamini il materiale probatorio in atti, alla luce dei principi ricordati. Alla stessa si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, disattesi gli altri motivi e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale;