CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01822/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso emessa in data 09/11/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;lette le conclusioni scritte del difensore e procuratore speciale della parte civile, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, inviando conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Campobasso, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica - con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti per non aver commesso il fatto dal delitto di concorso in lesioni gravi in danno di [OSCURATO:PERSONA], in Campobasso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - affermava la responsabilità degli imputati ai soli effetti civili, condannandoli al pagamento delle spese di costituzione della parte civile appellante per il doppio grado di giudizio. 2. In data 18/12/2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avendo la Corte territoriale affermato la responsabilità, sia pure ai soli effetti civili, del ricorrente in base alle dichiarazioni della persona offesa rese nel corso del dibattimento di primo grado, senza considerare che proprio la persona offesa aveva iniziato lo scontro, colpendo il Cornac:chione, mentre nessuno dei testi aveva indicato gli imputati come persone che avevano colpito l'Armanetti, pur non essendo stata messa in dubbio la presenza del [OSCURATO:PERSONA] in occasione del fatto, né, tantomeno, le lesioni subite dalla persona offesa; né appare possibile dare rilievo determinante alla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], intervenuta sul posto quando la colluttazione era terminata; la Corte territoriale, inoltre, ha del tutto travisato le deposizioni dei testi della difesa, senza considerare che nella originaria querela contro ignoti la persona offesa aveva indicato il [OSCURATO:PERSONA] come componente del gruppo insieme al quale egli si era recato al locale, il che implica una pregressa conoscenza tra i due e, quindi, la superfluità della successiva individuazione tramite Facebook; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alle modalità del riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA], come detto già conosciuto dalla persona offesa, benché poi lo stesso Armanetti avesse affermato di averlo riconosciuto in Questura a seguito di individuazione sul sito Facebook. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA]Angelo, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avendo la Corte territoriale affermato la responsabilità, sia pure ai soli effetti civili, del ricorrente sulla base della sola deposizione della parte civile resa nel corso del dibattimento di primo grado, ritenendo detta deposizione riscontrata dalle altre dichiarazioni testimoniali, valutate in parte diversamente dal primo giudice ed in parte omettendone ogni valutazione e, in ogni caso, senza alcuna rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; 3.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 110, 582 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto il referto attestante le lesioni è stato redatto solo il giorno successivo alla querela sporta dalla persona offesa, né vi è alcun chiarimento, da parte della Corte territoriale delle ragioni per cui da detto referto si possa inferire il concetto di lesione; 3.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento al travisamento della prove testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha mai individuato il ricorrente quale autore del fatto; né la Corte territoriale ha giustificato l'ammissibilità della individuazione di persona effettuata dalla persona offesa, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 361 e segg. cod. proc. pen.; rti 3.4 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., alla luce della lacunosa motivazione circa la condotta che avrebbe tenuto il ricorrente nella vicenda di lesioni. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati in relazione al primo motivo dedotto da ciascuno degli imputati. I predetti, infatti, erano stati assolti, all'esito del giudizio di primo grado, dall'imputazione di concorso in lesioni volontarie ai danni di [OSCURATO:PERSONA], per non aver commesso il fatto. Il primo giudice aveva, in sostanza, ritenuto che la deposizione della persona offesa non avesse superato il necessario vaglio di credibilità soggettiva ed oggettiva circa la responsabilità degli imputati, anche alla luce delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], che non era stata in grado di individuare gli aggressori dell'Armanetti; analogamente, gli altri testi escussi non avevano fornito notizie decisive circa la presenza degli imputati al momento del fatto.La Corte territoriale, investita dall'appello della parte civile, ha operato una diversa ricostruzione della vicenda, basandosi sulle dichiarazioni dell'Armanetti, sul riconoscimento che questi aveva effettuato attraverso Facebook dei soggetti che lo avevano aggredito, sul referto medico e sulle deposizioni degli altri testi, la cui versione è stata oggetto di una completa rivisitazione interpretativa da parte della Corte di merito. Tale operazioni di rivalutazione del compendio probatorio è stata, tuttavia, posta in essere a prescindere dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in tal modo violando il consolidato approdo ermeneutico raggiunto dalla giurisprudenza di questa Corte. Come noto, infatti, a partire dalle Sezioni Unite, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489 - secondo cui "Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio." - si è più volte ribadita tale pacifica interpretazione. In tal senso, è stato affermato che "Il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale." (Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279255, nella cui motivazione è stato precisai:o che la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l'obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile e che tale interpretazione corrisponde al principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l'art. 3 della Costituzione). Da ultimo, ancora il massimo consesso nomofilattico di questa Corte ha ribadito che "Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3- bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103." (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2281228). Ne discende, pertanto, l'accoglimento del primo motivo di ricorso di entrambi gli imputati, con assorbimento degli altri motivi; la sentenza va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese