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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 28555/2026

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to a CATANIA il 28/11/1974 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Catania ha riformato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 44 lett. a) d.P.R. 380 del 2001 e artt. 93, 94, 95 d.P.R. 380 del 2001 e lo ha assolto dai reati ascritti essendo non punibili per particolare tenuità del fatto.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in luogo della prevalente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Con il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in relazione all'illegalità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice.

In data 10/03/2026 il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con la quale insiste nell'accoglimento delle censure esposte con il ricorso per cassazione Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Invero, sebbene nella consolidata giurisprudenza di legittimità, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato.

Inoltre, si osserva che nel caso di specie il reato non è prescritto in quanto, essendo stato commesso ad ottobre del 2019, all'ordinario termine di prescrizione massimo di cinque anni si deve aggiungere il periodo intercorrente fra la scadenza del termine per il deposito della motivazione di primo grado e la sentenza di secondo grado, ex art. 157 comma 8 cod. pen come modificato dalla L. 103/217 in vigore dal 4 agosto 2017 al 1° gennaio 2020.

Il secondo motivo di ricorso è proposto in assenza di interesse perché tende ad ottenere enunciati di principio privi di effetti favorevoli per il ricorrente avendo la Corte di merito riformato la sentenza di primo grado escluso la punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., come invocato nei motivi di appello dal ricorrente.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a CATANIA il 28/11/1974 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Catania ha riformato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 44 lett. a) d.P.R. 380 del 2001 e artt. 93, 94, 95 d.P.R. 380 del 2001 e lo ha assolto dai reati ascritti essendo non punibili per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in luogo della prevalente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Con il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in relazione all'illegalità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice. In data 10/03/2026 il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con la quale insiste nell'accoglimento delle censure esposte con il ricorso per cassazione Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Invero, sebbene nella consolidata giurisprudenza di legittimità, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato. Inoltre, si osserva che nel caso di specie il reato non è prescritto in quanto, essendo stato commesso ad ottobre del 2019, all'ordinario termine di prescrizione massimo di cinque anni si deve aggiungere il periodo intercorrente fra la scadenza del termine per il deposito della motivazione di primo grado e la sentenza di secondo grado, ex art. 157 comma 8 cod. pen come modificato dalla L. 103/217 in vigore dal 4 agosto 2017 al 1° gennaio 2020. Il secondo motivo di ricorso è proposto in assenza di interesse perché tende ad ottenere enunciati di principio privi di effetti favorevoli per il ricorrente avendo la Corte di merito riformato la sentenza di primo grado escluso la punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., come invocato nei motivi di appello dal ricorrente. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M
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