CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 25844/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano emessa in data 1 luglio 2021 con la quale, in parziale riforma della sentenza resa in data 1 ottobre 2018 dal Tribunale di Milano all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di mesi due, giorni sette di arresto, in ordine al reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due, come da provvedimento del Tribunale di Milano del 31 gennaio 2014 (notificatogli 1'8 maggio 2016), aveva violato il dovere di rincasare dopo le 21:00 e prima delle 7:00, essendosi allontanato dalla propria dimora il 27 marzo 2017 alle 22:50, senza dare tempestiva comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale non avrebbe concesso in maniera errata le circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha inteso condividere la valutazione del giudice di primo grado in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della particolare intensità del dolo ed evidenziando che non emergeva dagli atti alcun elemento positivo e sintomatico del fatto che l'imputato fosse meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite, avuto riguardo ai numerosissimi precedenti penali, anche specifici, e all'assenza di qualsiasi rivalutazione critica del proprio comportamento. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Alfine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). In definitiva, l'intera motivazione sul trattamento sanzionatorio appare sorretta da adeguata e congrua motivazione che non può essere censurata in questa sede. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nico [OSCURATO:PERSONA] S Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento d